Incarto n. 52.2002.00174
Lugano 9 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2002 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la decisione 9 aprile 2002 (n. 1579) con cui il Consiglio di Stato, in qualità di autorità di vigilanza sui Comuni, gli ha inflitto un ammonimento per violazione dell’obbligo di discrezione e di riserbo nell'ambito della sua attività di municipale di __________ (art. 104 e 197 LOC);
viste le risposte:
- 6 maggio 2002 del municipio di __________,
- 7 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali,
- 14 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ è municipale di __________ in rappresentanza del Partito __________. Il 6 luglio 2001 l'insorgente ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato, che confermava le risoluzioni rese dall'esecutivo di Iragna nell'ambito di un procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione della LE.
b) Il 22 luglio 2001, __________ ha chiesto alla Sezione degli enti locali di aprire un'inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente e di sospenderlo dalla carica di municipale. Ha ritenuto che __________ avesse divulgato informazioni riservate e inveritiere sul suo conto nel menzionato ricorso dinnanzi a questo Tribunale, per averlo accusato di essersi fatto rilasciare, unitamente alla moglie, un attestato di carenza beni dall'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di __________ per il mancato pagamento delle imposte comunali.
c) Il 28 agosto 2001, __________ ha a sua volta "denunciato" __________ alla Sezione degli enti locali, segnatamente per questi motivi:
"Per i gravi abusi edilizi commessi dal signor __________ a __________, ho ricorso presso il CdS e ora presso il TRAM in quanto il Municipio vuole applicare una ridicola tassa di fr. 300.– premiando un comportamento molto grave. Ora il comune di __________ è in gravi difficoltà finanziarie ed è dovuto ricorrere alla compensazione grazie anche a taluni personaggi che non pagano le imposte da anni e anni, senza chiedere né rateazioni né nulla. Il signor __________ rispecchia appieno questo modo di fare assolutamente disgustoso.
Oltre a dover occuparsi della sua casa e dei suoi abusi sul tavolo del Municipio è finito un bel ACB (attestato carenza beni) del __________, moroso da anni verso il Comune per le imposte.
Dopo il PE il Municipio ha chiesto di proseguire con le pratiche, non avendo né ricevuto opposizione, sembra che il signor __________ o chi ne fa le veci, abbia rilasciato dichiarazioni assolutamente inveritiere proprio al domicilio, ovverosia sulla casa nuova di ben tre appartamenti con ampio giardino e rustici vari. L'UEF di __________ ha rilasciato quindi al Comune l'ACB in base alle false dichiarazioni. Il Municipio che avrebbe quindi a questo punto dovuto procedere penalmente ma che ha preferito rivedere all'UEF detto ACB. A seguito di precedenti pignoramenti veniva il signor __________ confiscato parte dello stipendio. Già di per sé questo non è un comportamento civico accettabile proprio perché se uno esegue un'opera del genere almeno qualche franco di tasse avrebbe pure potuto pagarle, di spontanea volontà. Solo per questo, senza divulgare nulla, ho criticato il comportamento del __________ che fra le altre cose è consigliere comunale, fra le righe del ricorso citato presso il TRAM, e non pubblicamente. Ritenendo il segreto d'ufficio la base della sincerità e serietà. Quindi lo scorso mese di luglio '01, durante una seduta di municipio il collega __________, cognato dei __________, preso atto del mio ricorso al TRAM, citato della lettera indirizzata alla Sez. Enti Locali da parte del __________, datata 22.07.01, ha fatto un'affermazione dicendo che in quel ricorso la mia mano era stata un po' pesante. Al che 2-3 giorni dopo ho avuto un colloquio con la signora __________ presso la __________ di __________ (luogo convenuto per l'incontro) abbiamo fatto il punto della situazione nel merito del mio ricorso, chiarendo in parte alcuni equivoci che potevano essere fraintesi. Quanto sopra a precisazione dei concreti fatti e colloqui avvenuti, a dimostrazione che con la famiglia __________ non porto assolutamente rancori di natura personale e nemmeno ho mai interferito su faccende o casi privati che li concernono. (…)Penso che tutto il Municipio è rimasto di sasso nel sapere che la moglie __________, appreso del ricorso, si è presentata presso la cancelleria comunale (questo pochi giorni dopo la notifica del ricorso) con tutto l'arretrato delle imposte pagate. A meno che __________ non abbia vinto in quei giorni al LOTTO è evidente che nel dichiararsi nullatenenti e quindi insolventi, non solo hanno nascosto (marito e moglie) le loro proprietà ma certamente anche un bel gruzzoletto. Troppo facile poi farsi rilasciare un certificato di solvibilità. (…)".
d) Con sentenza 31 agosto 2001, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa 6 luglio 2001 di __________.
e) Il 22 ottobre 2001 la Sezione degli enti locali non ha dato seguito alla richiesta di intervento del 22 luglio 2001 di __________, ritenendo che __________ non avesse violato l'obbligo di discrezione e di riserbo in qualità di municipale ai sensi dell'art. 104 LOC. Sebbene avesse considerato fuori luogo e inopportune le affermazioni espresse il 6 luglio 2001 da __________, l'autorità ha rilevato che l'atto ricorsuale era comunque coperto dal segreto istruttorio e non risultava che egli le avesse divulgate a terzi.
C. a) Sollecitata nuovamente il 31 ottobre e il 12 novembre 2001 da __________ ad aprire un'inchiesta nei confronti di __________, la Sezione degli enti locali ha accertato, questa volta in merito alla segnalazione del 28 agosto 2001, che il ricorrente l'aveva inviata per conoscenza, tra gli altri, al Presidente del Consiglio comunale di __________ e alla Sezione locale del Partito socialista.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 30 gennaio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha quindi intimato a __________ un rapporto d'inchiesta disciplinare e, raccolte le sue osservazioni, con decisione 9 aprile 2002 il Consiglio di Stato, statuendo quale autorità di vigilanza sui comuni, gli ha inflitto un ammonimento per violazione dell'obbligo di discrezione e di riserbo. La decisione è stata resa sulla base degli art. 104 e 197 LOC.
D. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente contesta di aver acquisito le informazioni su __________ nella sua veste di municipale, sostenendo di essersi recato presso il competente UEF come qualsiasi privato cittadino che vuole sincerarsi sulla situazione debitoria di una persona prima di promuovere un'azione giudiziaria contro la stessa. Sostiene inoltre di non aver mai espresso apprezzamenti censurabili sotto il profilo dell'art. 104 LOC durante le riunioni del municipio e le sedute del Consiglio comunale. Sottolinea infine l'incoerenza della Sezione degli enti locali per aver escluso in un primo tempo che egli avesse violato l'obbligo di discrezione e di riserbo, per poi aprire un'inchiesta nei suoi confronti sulla scorta di uno scritto di cui era già a conoscenza sin dall'inizio. Chiede di essere sentito unitamente al funzionario responsabile dell'UEF di __________.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, la Sezione degli enti locali e il municipio con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 197 cpv. 7 LOC e la legittimazione attiva di __________ __________ è certa (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria. Come si vedrà in seguito, non è necessario sentire l'insorgente e il funzionario responsabile dell'UEF di __________ in quanto non apporterebbero a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 104 LOC, i membri del municipio, delle sue commissioni e delegazioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del municipio e delle sue commissioni.
Secondo l'art. 197 cpv. 1 LOC, il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni, i seguenti provvedimenti: l'ammonimento (b), la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.– (c), la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi (d), la destituzione (e).
3. In concreto, il 10 luglio 2000 l'UEF di __________ aveva emesso a carico di __________ un attestato di carenza beni per il mancato pagamento delle imposte comunali 1996. Il municipio aveva preso atto dell'esito della procedura esecutiva nei confronti del __________ nel corso della seduta del 26 luglio successivo (v. estratto risoluzione municipale n. 248, agli atti).
Fondandosi su queste informazioni, il 28 agosto 2001 __________ ha segnalato alla Sezione degli enti locali, in particolare, che
"oltre a dover occuparsi della sua casa e dei suoi abusi sul tavolo del Municipio è finito un bel ACB (attestato carenza beni) del __________, moroso da anni verso il Comune per le imposte. Dopo il PE il Municipio ha chiesto di proseguire con le pratiche, non avendo né ricevuto opposizione, sembra che il signor __________ o chi ne fa le veci, abbia rilasciato dichiarazioni assolutamente inveritiere proprio al domicilio, ovverosia sulla casa nuova di ben tre appartamenti con ampio giardino e rustici vari. L'UEF di __________ ha rilasciato quindi al Comune l'ACB in base alle false dichiarazioni. Il Municipio che avrebbe quindi a questo punto dovuto procedere penalmente ma che ha preferito rivedere all'UEF detto ACB. A seguito di precedenti pignoramenti veniva il signor __________ confiscato parte dello stipendio. Già di per sé questo non è un comportamento civico accettabile proprio perché se uno esegue un'opera del genere almeno qualche franco di tasse avrebbe pure potuto pagarle, di spontanea volontà".
In sostanza, __________ ha affermato che il __________ era da anni in mora con il pagamento delle imposte e lo ha criticato per aver rilasciato false dichiarazioni all'UEF di __________, ciò che aveva portato l'autorità esecutiva a emettere un attestato di carenza beni a carico dell'escusso. Indubbiamente, il menzionato scritto contiene diverse indicazioni riguardanti la sfera privata della famiglia di __________.
__________ ha successivamente divulgato tali informazioni inviando lo scritto, per conoscenza, tra gli altri, alla Sezione di __________ del Partito __________ e al Presidente del Consiglio comunale, __________, i quali non avevano alcun diritto a ottenerle e non erano nemmeno tenuti a un particolare obbligo di discrezione in merito.
Queste informazioni sono state formalmente ricevute dall'insorgente nella sua veste di membro del municipio. __________ era infatti presente alla seduta dell'esecutivo comunale del 26 luglio 2000. Egli non può pretendere ora di aver raccolto preliminarmente tali informazioni presso l'UEF come semplice cittadino al fine di inoltrare il ricorso 6 luglio 2001 dinnanzi a questo Tribunale nell'ambito del procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione della LE.
Non permette di mutare il giudizio il fatto che il 22 ottobre 2001 la Sezione degli enti locali abbia comunicato a __________ di non voler dar seguito alla sua istanza d'intervento del 22 luglio precedente nei confronti del ricorrente. La richiesta del __________ verteva unicamente sulla divulgazione dell'atto ricorsuale del 6 luglio 2001 dinnanzi a questo Tribunale. Non concerneva lo scritto del 28 agosto 2001.
4. Il rimprovero mosso all'insorgente di avere disatteso i propri doveri di discrezione e di riserbo nell'ambito della seduta del municipio deve pertanto essere confermato e, con esso, la decisione impugnata del Consiglio di Stato, che ha classificato detta disattenzione tra i casi di lieve entità, infliggendo un semplice ammonimento: sanzione senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità. Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
5. La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 104, 197 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 600.–, è posta a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario