Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.165

4 mars 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,638 mots·~8 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00165  

Lugano 4 marzo 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 19 aprile 2002 di

__________ patr. dall'avv. __________  

Contro  

la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1327) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 11 gennaio 2002 con cui l'Amministrazione consorzio cimitero di __________ gli ha ordinato di liberare, in qualità di erede, le tombe di __________, __________ e __________ dagli oggetti ornamentali;

viste le risposte:

-    27 aprile 2002 dell'Amministrazione consorzio cimitero di __________;

-    30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) __________, nonno del qui ricorrente __________, è deceduto nel __________.

L'11 gennaio 2002 l'Amministrazione consorzio cimitero di __________ ha comunicato a __________, che la concessione quarantennale per la tomba singola di suo nonno era scaduta nel 1992 e non poteva essere rinnovata.

Lo ha quindi invitato, in qualità di erede, a liberarla entro un anno dagli oggetti ornamentali (monumenti, piante verdi e altro).

La decisione è stata resa sulla base dell'art. 12 del regolamento del cimitero consortile di __________ (in seguito RCimC).

b) Le zie del ricorrente __________ e __________ sono invece decedute, rispettivamente nel __________ e nel __________.

Sempre l'11 gennaio 2002, l'Amministrazione consorzio cimitero di __________ ha comunicato a __________ che la concessione per la tomba doppia delle sue zie era scaduta nel 1991 e che, non essendovi famigliari diretti, non era possibile rinnovarla (art. 12 e 13 RCimC).

Ha quindi invitato l'insorgente, in qualità di erede, a liberare entro un anno anche questa tomba dagli oggetti ornamentali.

                                  B.   a) Avverso le menzionate decisioni __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Il ricorrente ha eccepito innanzitutto la competenza dell'Amministrazione consorzio cimitero a emanare gli ordini di sgombero impugnati.

In seguito, ha ritenuto che i nipoti e gli abiatici non dovessero essere inclusi nella definizione di "famigliari" dei defunti tenuti all'obbligo di rimuovere dalle tombe monumenti e simili sancito dall'art. 11 RCimC, perché gli stessi non erano contemplati nell'elenco dei famigliari di diverso grado aventi il diritto a ottenere il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 12 RCimC.

Secondo il ricorrente, il potere di disposizione dei resti mortali di un parente è un diritto derivante dalla personalità e che, come tale, non fa nascere alcun obbligo per via ereditaria.

Ha in ogni caso ritenuto che gli ordini impostigli fossero da tempo prescritti.

b) Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato le predette decisioni consortili, respingendo il ricorso contro di esse interposto da __________.

Ha considerato l'Amministrazione consortile competente ad emanare le decisioni impugnate in virtù della legge sul consorziamento dei comuni.

Secondo il governo, la nozione di "famigliari" sancita dall'art. 11 RCimC doveva essere interpretata in senso largo e comprendere pure i nipoti e gli abiatici del defunto, mentre l'art. 12 RCimC rappresentava l'eccezione a tale principio.

Infine, applicando per analogia l'art. 127 CO, ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, perché non erano ancora decorsi dieci anni dalla scadenza delle concessioni.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alle controverse decisioni dell'Amministrazione consorzio cimitero di __________.

Secondo il ricorrente, il Governo avrebbe dovuto accogliere il gravame per acquiescenza, perché l'autorità consortile aveva affermato nella risposta che si sarebbe assunta le spese dell'eliminazione delle tombe a seguito del rifiuto, da parte del ricorrente, di rispettare l'ordine impostogli.

Per il resto, ribadisce i propri argomenti ricorsuali esposti dinnanzi al Consiglio di Stato.

Chiede di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'Amministrazione consorzio cimitero di __________, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC giusta il rinvio dell'art. 38 LCC.

Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione di __________ certa (art. 43 PAmm).

L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base della documentazione agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Due o più comuni possono formare un consorzio per l'esercizio di una o più attività di pubblico interesse di loro competenza (art. 1 cpv. 1 LCC). La delegazione consortile dirige l'amministrazione del consorzio (art. 21 LCC cpv. 1 prima frase) e cura, tra l'altro, l'esecuzione dei regolamenti consortili (art. 21 LCC cpv. 2 lett. d).

Il cimitero è di proprietà del consorzio e come tale è sottoposto alla vigilanza della delegazione consortile, che assicura l'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti (art. 1 RCimC).

2.2. In concreto, gli ordini al ricorrente di liberare le tombe di __________, __________ e __________ da monumenti, piante verdi e altro sono stati adottati dall'Amministrazione del consorzio cimitero __________, delegazione consortile ai sensi degli art. 21 cpv. 2 lett. d LCC e 1 RCimC.

Di conseguenza, la competenza dell'Amministrazione del consorzio cimitero __________ ad adottare tali ordini è data.

                                   3.   __________ critica il Consiglio di Stato per non aver accolto l'impugnativa per acquiescenza, perché nella risposta al ricorso l'Amministrazione consorzio cimitero __________ segnatamente affermato che "per quanto riguarda l'eliminazione delle tombe in parola, visto il rifiuto del parente ad assumersi le spese, provvederemo direttamente". A torto.

Nella risposta al gravame l'amministrazione consortile non ha chiesto di porre termine alla vertenza. Essa ha in sostanza rammentato che l'ordine di rimozione degli oggetti funerari avviene con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ove questi non vi provveda nel termine assegnatogli.

Dopo aver spiegato i motivi per cui si è dovuta occupare della problematica, precisando in particolare di essere "entrata in funzione nel 2001" e di essersi assunta "l'onere di aggiornare tutte queste situazioni arretrate su mandato dell'Ispettorato dei comuni", essa ha concluso, ritenendo "con questo di aver risposto in modo esauriente alle motivazioni del ricorrente".

Tali affermazioni non configurano certo adesione al ricorso.

                                   4.   4.1. I cimiteri sono stabilimenti pubblici, appartenenti al patrimonio amministrativo dei comuni o dei consorzi, che concedono ai privati in uso speciale singole aree destinate alla tumulazione dei defunti (RDAT 1987 n. 52 e giurisprudenza ivi citata). Le concessioni per la formazione di tombe private all'interno di cimiteri pubblici conferiscono quindi al concessionario un diritto d'uso esclusivo su una determinata porzione del relativo bene pubblico per un periodo di tempo, che può essere determinato direttamente dalla legge o stabilito mediante convenzione (STA 11 gennaio 2001 in re CE fu A. e M. P., consid. 2.3.). Salvo diversa disposizione, in caso di morte del concessionario il diritto d'uso esclusivo passa ai suoi eredi.

4.2. Secondo l'art. 11 del regolamento del cimitero consortile di __________ (art. 11 RCimC) "la sepoltura di salme e la posa di urne cinerarie hanno una durata di 20 anni. Alla scadenza di questo periodo la delegazione inviterà i famigliari a rimuovere monumenti, lapidi, croci o altro segno marmoreo e potrà disporre liberamente della fossa; caso contrario la rimozione avverrà da parte della delegazione consortile, caricando le spese ai famigliari del defunto".

La norma non precisa ulteriormente la nozione di familiari. A differenza dell'art. 12 RCimC, che definisce esattamente la cerchia dei familiari legittimati a chiedere un rinnovo delle concessioni scadute, circoscrivendola al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle, l'art. 11 RCimC si limita ad un'indicazione generica del novero delle persone obbligate a rimuovere l'arredo delle tombe alla scadenza della relativa concessione. L'art. 18 cpv. 1 RCimC, che riserva alla famiglia del defunto la proprietà dei monumenti, delle croci, delle lapidi e di ogni altro segno posato nel cimitero, imponendole nel contempo l'onere di mantenere la tomba permette di individuare i destinatari dell'obbligo in discussione soltanto nella misura in cui è provata la proprietà di questi oggetti.

                                   5.   Controverso, in concreto, è l'obbligo del ricorrente a dar seguito alla decisione 11 gennaio 2002 con cui l'amministrazione consortile gli ha ordinato di rimuovere l'arredo funebre dalle tombe del nonno __________ e delle zie __________ e __________, deceduti rispettivamente nel __________, __________ e __________.

È pacifico che il ricorrente sia legato ai defunti da vincoli di parentela. Nemmeno il ricorrente contesta di essere un familiare dei defunti inumati nella tomba in esame. Ciò non basta tuttavia per considerarlo obbligato a fornire la prestazione richiesta dall'amministrazione consortile. L'imprecisa e generica definizione, data dall'art. 11 RCimC, in ordine alla cerchia dei familiari obbligati a sgomberare l'arredo delle tombe alla scadenza della relativa concessione, non permette di porre in capo all'insorgente alcun obbligo. A maggior ragione si giustifica questa deduzione se si considera che il ricorrente, nella sua veste di abiatico, rispettivamente nipote dei defunti, non sarebbe nemmeno legittimato a chiedere il rinnovo della concessione.

Non avendo, d'altro canto l'autorità consortile dimostrato che il ricorrente vanti un diritto di proprietà, acquisito per via ereditaria o in altro modo, sugli oggetti da rimuovere, non v'è nemmeno spazio per dedurre l'obbligo in esame dall'art. 18 RCimC.

                                   6.   Il ricorso va pertanto accolto, annullando le controverse decisioni dell'amministrazione consorzio cimitero __________ e la risoluzione governativa che le tutela, siccome lesive del diritto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto.

                                   7.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

                                         Il consorzio cimitero __________ rifonderà al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21, 38 LCC; 1, 11, 12 e 18 RCimC; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1327) del Consiglio di Stato;

1.2.   le decisioni 11 gennaio 2002 dell'Amministrazione consorzio cimitero __________.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il consorzio cimitero __________ rifonderà al ricorrente a __________ fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

    __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.165 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.03.2003 52.2002.165 — Swissrulings