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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.02.2003 52.2002.149

20 février 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,478 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.149  

Lugano 20 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 12 aprile 2002 della

__________ c/o avv. __________  

contro  

la decisione 20 febbraio 2002, no. 746, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 ottobre 2001 con la quale la Sezione dell'agricoltura ha autorizzato l'acquisto da parte di __________ della part. no. __________ RFD di __________, ponendo a carico della ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili;

viste le risposte:

-    23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;           

-    30 aprile 2002 di __________;

-    30 aprile 2002 della Sezione dell'agricoltura;

-    3 maggio 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   All'inizio di maggio del 2001, l'ing. __________, proprietario della part. no. __________ RFD di __________, ha pattuito la vendita della stessa a __________. Il notaio incaricato dalle parti ha pertanto sollecitato la Sezione dell'agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia (SAgr) ad esprimersi sulla natura agricola del fondo posto in vendita. Con decisione 5 giugno 2002, l'autorità adita ha stabilito che la vendita del predetto sedime soggiaceva al regime autorizzativo istituito dalla LDFR.

                                         Non essendo il potenziale acquirente del fondo un coltivatore diretto, il notaio ha quindi provveduto alla pubblicazione del bando per la messa in vendita di aziende e fondi agricoli (FU 71/2001 del 4 settembre 2001, p. 5377). Nel termine di pubblicazione è pervenuta unicamente l'offerta di __________, pure non coltivatore diretto, per il prezzo, preventivamente ritenuto non esorbitante dalla SAgr, di fr. 40'000.--.

                                         Con decisione 9 ottobre 2001 la SAgr ha pertanto autorizzato l'acquisto della part. no. __________ RF da parte di __________ al prezzo di fr. 40'000.--.

                                  B.   La Commissione di vigilanza in materia di diritto fondiario rurale (CV-LDFR) ha impugnato la predetta pronuncia dipartimentale dinanzi al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento, siccome la stessa indicherebbe "in modo assolutamente falso" che in termine utile sono state presentate due offerte.  

                                         Censurati i termini utilizzati nella memoria ricorsuale, pur respingendo l'istanza di intersecazione formulata dalla SAgr, con risoluzione 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dipartimentale. A mente del Governo, la procedura di pubblico bando avrebbe infatti lo scopo di accertare l'assenza di coltivatori diretti interessati all'acquisto del fondo, preservando al venditore, ricorrendo tale evenienza, la libera scelta dell'acquirente. Il Consiglio di Stato ha altresì imposto alla ricorrente di versare all'acquirente fr. 200.-- a titolo di ripetibili, commisurate all'accoglimento solo parziale delle sue tesi e conclusioni.

                                  C.   Avverso la suddetta risoluzione governativa, la CV-LDFR si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata assieme alla decisione della SAgr.

                                         L'insorgente adduce di aver agito in buona fede, ritenuto che dall'incarto richiamato dalla SAgr non era possibile dedurre l'esistenza di trattative con l'acquirente __________. Essa è pertanto insorta, rilevando l'imprecisa formulazione della decisione dipartimentale, a tutela dell'unico interessato che ha presentato la sua offerta d'acquisto nel termine di pubblicazione del bando. Di conseguenza, la ricorrente, sostenendo di essersi limitata ad esercitare le proprie prerogative istituzionali, respinge le allegazioni mosse a suo discredito e ritiene ingiusta la condanna al pagamento di ripetibili, che, semmai, avrebbero comunque dovuto venir poste a carico dello Stato.

                                  D.   All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato e la SAgr, senza formulare particolari osservazioni, così come __________, il quale solleva argomentazioni che, se del caso, saranno riprese nel seguito. __________ si rimette per contro al giudizio di questo Tribunale. 

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 13 cpv. 2 LALDFR, 83 cpv. 3 seconda frase LDFR, nonché 88 cpv. 1 LDFR e 13 cpv. 3 LALDFR. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può inoltre essere reso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. Giusta l'art. 61 cpv. 1 LDFR, chi intende acquistare un azienda o un fondo agricolo deve ottenere un'autorizzazione. L'autorizzazione è rifiutata, tra l'altro, se l'acquirente non è un coltivatore diretto o se è stato pattuito un prezzo esorbitante, a meno che, nonostante pubblico bando a un prezzo non esorbitante, non vi siano offerte di coltivatori diretti (art. 63 cpv. 1 lett. a e b, 64 cpv. 1 lett. f LDFR). Il pubblico bando non ha quindi lo scopo di individuare quale acquirente debba essere preferito, bensì quello di accertare che nessun coltivatore diretto sia interessato all’acquisto e che la transazione può quindi essere autorizzata in deroga al principio sancito dall’art. 63 lett. a LDFR (cfr. RDAT II-1998 n. 46; Donzallaz, Commentaire LDFR, n. 606; Bandli, Kommentar BGBB, ad art. 64 n. 38).

2.2. Nel concreto caso, la SAgr ha accertato con precedente ed incontestato giudizio, insuscettibile pertanto di venir rimesso in discussione in questa sede, la natura agricola del sedime posto in vendita.

È parimenti incontestato che in risposta al pubblico bando è stata presentata unicamente l'offerta __________, mentre che l'acquirente __________ non si è, in quell'ambito, formalmente manifestato. Di conseguenza, la motivazione dell'avversata decisione della SAgr potrebbe effettivamente apparire imprecisa e dar adito a malintesi, come sostenuto, invero con mezzi e toni eccessivi, dall'insorgente. Tuttavia il dispositivo della medesima decisione risulta comunque ineccepibile, in quanto autorizza l'acquisto del sedime da parte di un acquirente liberamente scelto dal venditore, per un prezzo non esorbitante, in assenza di coltivatori diretti interessati.

Come rettamente osservato dal Consiglio di Stato, già il semplice esame degli atti avrebbe permesso di chiarire inequivocabilmente il senso attribuito dalla SAgr alla locuzione ritenuta fuorviante, che, per la verità, i membri dell'autorità ricorrente, cogniti in materia, avrebbero anche potuto facilmente intuire. D'altro canto, secondo un noto principio generale, un'impugnativa rivolta semplicemente contro la motivazione di una decisione è, di per sé, improponibile (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b).

Di conseguenza, per quanto riguarda gli aspetti di merito, sia la contestata decisione governativa, sia la relativa pronuncia dipartimentale vanno pienamente tutelate.

3.   3.1. Il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (art. 31 PAmm).

In considerazione di quanto sopra esposto, la preponderante soccombenza della ricorrente in sede governativa è incontestabile. A differenza della prassi invalsa in relazione alle tasse di giustizia, il fatto che soccombente risulti un'autorità intervenuta in lite per motivi derivanti dalla sua funzione non permette inoltre di prescindere dal pagamento di un'indennità alla parte vincente (cfr. Borghi / Corti, op. cit., ad art. 31 n. 2b).

È pertanto a torto che l'insorgente contesta l'assegnazione di ripetibili al resistente. L'ammontare dell'indennità riconosciuta risulta peraltro assai modesto, soprattutto se rapportato al rispettivo grado di soccombenza delle parti. A tale riguardo, questo Tribunale è comunque vincolato al divieto della reformatio in peius. 

3.2. La CV-LDFR è stata istituita in ottemperanza di una precisa competenza assegnata ai cantoni dal Legislatore federale e, agendo in via ricorsuale, svolge pertanto un compito di natura istituzionale (art. 83 cpv. 3 e 90 LDFR, art. 1 e 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale; Bandli, op. cit., N. 6 ad art. 90). Il ricorso della CV-LDFR si configura quindi come un ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43, n. 9). In tale evenienza, parte processuale è l'ente pubblico al quale l'autorità insorgente si ricollega (Fritz Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege, 2. ed., § 15 n. 5 p. 163). In caso di rigetto dell'impugnativa dell'autorità le ripetibili sono pertanto dovute dall'ente pubblico di riferimento e non dall'autorità, che ha diritto di ricorso, ma non capacità di parte (cfr. STA inedita 6 agosto 2002 in re CV-LDFR, inc. no. 52.02.37).

Su questo aspetto, il ricorso va pertanto accolto, ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le ripetibili che il Governo ha indebitamente addebitato alla CV-LDFR. 

4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa deve pertanto essere parzialmente accolta.

Dato l'esito, non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm). Non si può per contro prescindere dall'assegnazione al resistente __________ di un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, che, per i motivi sopra esposti (cfr. consid. 3.2.), vanno poste a carico dello Stato (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 61, 63, 64, 83, 88, 90 LDFR; 13 LALDFR; 1, 2 Regolamento sul diritto fondiario rurale; 3, 18, 28, 31, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato è riformato nel senso che le ripetibili assegnate a __________, in ragione di fr. 200.--, sono poste a carico dello Stato del Canton Ticino.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al resistente __________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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