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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2002.148

5 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·981 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00148  

Lugano 5 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  12 aprile 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 21 marzo 2002, n. 178, con cui il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in seguito all'accordo intervenuto tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso 30 marzo 2000 dell'insorgente, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);

viste le risposte:

-    17 aprile 2002 di __________;

-    23 aprile 2002 del municipio di __________;

-    23 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il qui ricorrente si era opposto, con ricorso 30 marzo 2000, al rilascio della licenza edilizia in sanatoria a __________, proprietaria del fondo contermine, per la costruzione di un camino interno, dotato di comignolo sporgente per 50 cm dal colmo del tetto;

che, dopo una serie di eventi che appare superfluo rievocare, questo Tribunale, accogliendo il ricorso di __________ con decisione 20 marzo 2001, aveva retrocesso gli atti al Consiglio di Stato affinché completasse l'istruttoria, verificando l'effettivo carico inquinante generato dal camino ed imponendo, se del caso, adeguate misure di prevenzione;

che, in ossequio alla citata decisione, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha incaricato la Sezione protezione aria e acqua (SPAA) del Dipartimento del territorio di effettuare le richieste verifiche tecniche;

che la SPAA ha effettuato 4 sopralluoghi ed ha comunicato le proprie osservazioni in merito il 16 luglio 2001;

che il 5 ottobre 2001 si è svolto un sopralluogo in contraddittorio, al termine del quale le parti sono giunte ad un accordo, in virtù del quale __________ si è impegnata a chiedere la licenza edilizia e quindi ad innalzare ulteriormente il comignolo (fino a 2 m), a condizione che __________ si dichiarasse soddisfatto e ritirasse il ricorso;

che, con lettera 16 ottobre 2001, il ricorrente si è dichiarato d'accordo con la proposta formulata in sede di sopralluogo, preannunciando il ritiro del ricorso ad avvenuta esecuzione dell'opera;

che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, preso atto del succitato accordo nonché dello scritto 18 marzo 2002 (con cui il ricorrente ha comunicato l'avvenuta sopraelevazione del comignolo ed il conseguente miglioramento della situazione dal punto di vista delle immissioni), con decisione 21 marzo 2002 (n. 178) ha stralciato dai ruoli il ricorso, ritenendo compensate le ripetibili "in ragione dell'intervenuto accordo";

                                         che __________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo avverso la suddetta decisione di stralcio, chiedendo che sia annullata limitatamente al dispositivo n. 2 e che gli vengano assegnate congrue ripetibili; egli sarebbe incorso in spese legali onde tutelare i propri diritti, e la resistente, avendo acceduto alla sua richiesta d'innalzamento del camino, sarebbe sostanzialmente risultata soccombente nella procedura;

                                         che all'accoglimento del ricorso si oppone __________, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, più oltre;

                                         che il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale, mentre il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per carente competenza del Tribunale cantonale amministrativo, dato che la decisione impugnata sarebbe stata emanata da un'istanza subordinata;

considerato,                   in diritto

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo, e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);

che la censurata decisione è stata emanata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; detto Servizio è subordinato direttamente al Consiglio di Stato (art. 1 del DE che modifica l’aggregazione del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, RL 2.4.1.10); di regola, istruisce tutti i ricorsi che vengono presentati al Consiglio di Stato contro le decisioni dei Dipartimenti, dei loro servizi e di quelli direttamente sottoposti al Consiglio di Stato, nonché quelli inoltrati contro le risoluzioni degli enti autonomi di diritto pubblico (art. 2);

che la decisione impugnata si fonda sulla legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti (RL 2.4.1.6), nonché sul regolamento sulle deleghe di competenze decisionali (RL 2.4.1.8);

che, secondo l'art. 4 cpv. 4 della citata legge, contro le decisioni dei dipartimenti, della Cancelleria e delle istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato se la legge non prevede il ricorso diretto al Tribunale amministrativo;

che nell'ambito della legge edilizia non è prevista una tale facoltà di ricorso diretto al Tribunale amministrativo;

che, nell'allegato al regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, neppure è prevista la facoltà di reclamo al Servizio dei ricorsi medesimo;

che, oltretutto, nel decreto di stralcio impugnato era correttamente e chiaramente indicata la facoltà di ricorso innanzi al Consiglio di Stato;

che pertanto, come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, il ricorso innanzi a questo Tribunale si palesa irricevibile per difetto di competenza (art. 2 PAmm);

che, giusta l'art. 4 cpv. 1 PAmm, l'autorità incompetente trasmette d'ufficio gli atti a quella competente e ne dà comunicazione all'istante o al ricorrente; in applicazione di tale disposizione, questo Tribunale trasmette pertanto il ricorso, per evasione, al Consiglio di Stato;

che il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm), né assegna ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti; 2, 3, 4 cpv. 1, 28, 31, 60 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

§.  Esso viene trasmesso per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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