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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.07.2002 52.2002.145

8 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,750 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00145  

______ 8 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 2002 della ditta

__________  

contro  

la decisione 25 marzo 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ i lavori di pulizia delle parti in pietra naturale delle facciate del __________;

viste le risposte:

-    8 maggio 2002 del municipio di ______;

-    7 maggio 2002 della __________;

preso atto della replica 7 giugno 2002 e della duplica 13 giugno 2002 del municipio di ______;

constatato che la __________ non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 gennaio 2002 il municipio di ______ ha messo a pubblico concorso secondo la LCPubb i lavori di risanamento e tinteggio delle facciate del palazzo civico. Il bando avvertiva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri:

- Minor prezzo                                           50%

- Termini                                                    25%

- Referenze                                               25%

Il formulario di concorso suddivideva la commessa in due lotti, che il committente si è riservato la facoltà di aggiudicare separatamente; uno (A) concerneva il tinteggio delle facciate, l'altro (B) riguardava invece la pulizia delle parti in pietra naturale.

Ai concorrenti il bando chiedeva di indicare il numero di dipendenti, specificando le maestranze che sarebbero state impiegate. I lavori dovevano essere eseguiti tra il mese di giugno 2002 e la fine dell'anno.

                                  B.   Al concorso hanno preso parte 15 ditte, fra cui la ditta individuale __________, qui ricorrente, e la __________.

L’offerta della ricorrente ammontava a fr. 150'058.70 per il tinteggio delle facciate (lotto A), rispettivamente a fr. 44'460.30 per la pulizia della pietra naturale (lotto B). All’offerta era allegato un curriculum professionale del titolare. Vi veniva inoltre specificato che la ditta aveva tre dipendenti, due dei quali stranieri. Non era data alcuna indicazione in merito alle maestranze che sarebbero state impiegate per i lavori.

L’offerta della __________ ammontava invece a fr. 101'841.60 per il tinteggio, rispettivamente a fr. 42'233.00 per la pulizia della pietra naturale. L’offerta indicava che la ditta dava lavoro a 19 dipendenti, 7 dei quali sarebbero stati impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto della commessa.

C.    Il municipio ha valutato le offerte della __________ e della __________ relative al lotto B come segue:

LOTTO B

__________

__________

Nota

Punti

Nota

Punti

prezzo (50%)

5.00

50.00

4.47

44.73

termini (25%)

5.00

25.00

4.00

20.00

referenze (25%)

3.00

15.00

5.00

25.00

TOTALE

90.00

89.73

Le offerte del lotto A che qui interessano sono invece state valutate così:

LOTTO A

__________

__________

__________

Nota

Punti

Nota

Punti

Nota

Punti

prezzo

4.07

40.66

-1.11

-11.11

5.00

50.00

termini

4.00

20.00

3.00

15.00

5.00

25.00

referenze

5.00

25.00

5.00

25.00

5.00

25.00

TOTALE

85.66

28.89

100.00

Con decisione 25 marzo 2002, l’esecutivo comunale ha quindi deliberato i lavori del lotto B alla __________ per l’importo di fr. 42'233.00. I lavori del lotto A sono invece stati aggiudicati alla __________ per l’importo di fr. 93'140.70.

D.    Contro la predetta risoluzione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando che le vengano aggiudicati i lavori del lotto B.

L’insorgente contesta anzitutto la valutazione della sua offerta dal profilo del criterio dei termini, asserendo di non capirne il significato, visto che comunque i termini erano stati fissati dal committente. Essa rileva inoltre che l’offerta della __________ ha ottenuto la nota 4.00 nel lotto B e 5.00 nel lotto A, mentre la sua ha ottenuto la nota 3.00 nel lotto A e 4.00 nel lotto B, allorché tutte le altre ditte hanno ottenuto la stessa nota in entrambi i lotti. La valutazione, argomenta, avrebbe di fatto sfavorito soltanto la sua offerta. Postula quindi che tutte le offerte siano valutate con la nota massima (5.00), sottolineando di poter contare sulla collaborazione dell’impresa __________.

E.     All’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, evidenziando la diversa natura dei lavori dei due lotti e rilevando come la valutazione delle offerte dal profilo dei termini si fondi essenzialmente sui dati relativi alle maestranze indicati dal singolo concorrente. Determinante per la valutazione della ditta ricorrente da questo profilo sarebbe il numero di dipendenti (2) assoggettati alla LPP che questa ha indicato.

La __________ non ha presentato osservazioni, mentre la __________ si è limitata a rilevare la legittimità della delibera del lotto A a suo favore.

F.     Con la replica l’insorgente ribadisce le tesi sostenute con il ricorso, deprecando l’insufficiente attenzione prestata alle qualifiche professionali dei concorrenti.

Della duplica del municipio si dirà semmai nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva della ditta ricorrente. Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un decisione impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 29.1.02 in re __________ e llcc; 26.2.02 in re __________).

2.2. Il committente non può limitarsi a fissare i criteri d'aggiudicazione ed i relativi fattori di ponderazione, ma deve anche sollecitare i concorrenti a fornirgli le informazioni necessarie per applicarli. Non basta, ad esempio, stabilire che l'offerta verrà valutata anche dal profilo delle “referenze”, limitandosi a specificare il fattore di ponderazione che viene attribuito a questo criterio di aggiudicazione. Occorre anche precisare i parametri in base ai quali il committente prevede di esprimere il suo giudizio, invitando i concorrenti a fornire i ragguagli necessari (ad esempio: attestati professionali, numero di lavori analoghi svolti negli ultimi anni ecc.). Le referenze non possono semplicemente essere valutate in base alle conoscenze personali del committente od alle esperienze che questi ha fatto in precedenza con un determinato concorrente.

Analoghe considerazioni valgono in relazione al criterio dei “termini”. Con questo criterio si intende generalmente valutare la bontà dell'offerta dal profilo del rispetto delle scadenze previste dal committente. Vanno quindi chieste ai concorrenti adeguate informazioni, che permettano al committente di esprimere un giudizio rispettoso dei principi di trasparenza e della parità di trattamento, fondato su dati oggettivi, atti a permettere un effettivo raffronto delle offerte.

3.Controversa, in concreto, è la valutazione delle offerte operata dal committente dal profilo del criterio d’aggiudicazione riferito ai termini. Con questo criterio il bando non poteva che riferirsi alla capacità del singolo concorrente di rispettare i termini vincolanti fissati dalle posizioni 311.210 (inizio: giugno 2002) e 311.410 (fine: dicembre 2002) delle prescrizioni di gara. Infondate sono le inconsistenti obiezioni che la ditta ricorrente solleva al riguardo.

Per valutare quest'aspetto delle offerte il committente ha invitato i concorrenti a fornire ragguagli sull'organizzazione delle loro imprese dal profilo del personale, specificando il numero di dipendenti che si impegnavano a mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori oggetto della commessa.

La ditta ricorrente ha indicato di avere a disposizione tre dipendenti, due dei quali assoggettati alla LPP. Alla voce “maestranze relative all’appalto” non ha fornito alcuna indicazione. La __________ ha invece indicato di disporre di 19 dipendenti e di prevedere di impiegarne 7 per i lavori di tinteggio e di pulizia delle facciate.

Il committente ha assegnato alla __________ il punteggio massimo (5 punti). Alla ditta ricorrente ha invece assegnato una nota leggermente inferiore (4 punti).

La decisione va esente da critiche che possano giovare alla ricorrente. Semmai è criticabile a suo svantaggio, poiché - pur avendo la ricorrente omesso di fornire la benché minima indicazione sulle maestranze che intendeva impiegare nei lavori - il municipio le ha assegnato un punteggio che, rapportato al diverso potenziale delle due ditte, appare più che generoso. Vero è che la valutazione del criterio termini assegnata alle due ditte nei due lotti non appare perfettamente congruente. Considerato come il capitolato, a livello di maestranze, non operasse alcuna distinzione tra i due lotti, mal si comprende invero come le ditte in causa abbiano potuto conseguire punteggi diversi. L’eventuale sottovalutazione della ricorrente nel lotto A, che - alla voce "termini" - ha ottenuto soltanto 3 punti, non le consente tuttavia di contestare con successo il punteggio (4 punti) che le è stato attribuito nel lotto B, qui in esame. Al massimo le permette di migliorare il punteggio complessivo assegnatole nel lotto A, ove rimarrebbe comunque classificata soltanto all’undicesimo rango. Né queste incongruenze permettono alla ricorrente di considerare eccessivo ed ingiustificato il punteggio assegnato alla __________ nel lotto B. Considerata la manodopera a disposizione delle due ditte, non appare invero lesivo del diritto, dal profilo di un esercizio corretto del potere discrezionale, attribuire a questa ditta un punteggio superiore a quello assegnato alla ricorrente. Nulla permette d'altro canto di ritenere che la discrepanza riscontrabile nel punteggio assegnato alla __________ nei due lotti debba necessariamente essere corretta riducendo da 5 a 4 i punti ad essa assegnati nel lotto B. E se anche si dovesse considerare ineluttabile una simile correzione, non si potrebbe evitare di ridurre anche il punteggio attribuito alla ditta ricorrente. Diversamente, attribuendo lo stesso punteggio alle due ditte, risulterebbe soppressa una differenza che, oggettivamente, deve essere confermata.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la delibera impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto,

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario