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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.127

20 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,347 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00127  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 marzo 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 12 marzo 2002 del Consiglio di Stato (no. 1114), con la quale veniva accertata la natura non boschiva del mappale no __________ RFD di __________;

viste le risposte:

-    19 aprile 2002 del municipio di __________;

-    7 maggio 2002 della Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio;

esperito il sopralluogo in data 17 ottobre 2002;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il comune di __________ è proprietario della particella n. __________ RF di __________. Trattasi di una striscia di terreno ricoperta da vegetazione arborea e inserita a PR quale "zona boschiva idonea a scopi ricreativi", lunga circa 170 metri e della larghezza di una decina di metri, interrotta nella zona mediana da due accessi veicolari, che separa la Via __________ dalle particelle n. __________ di proprietà di __________ e n. __________ di pertinenza di __________.

                                         Il 28 agosto 2001 il municipio di __________, respingendo le opposizioni dei vicini, ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di una casa d'appartamenti sul fondo no __________ RF. Il progetto prevede, in particolare, un accesso veicolare della larghezza di circa 4 m attraverso la fascia boschiva in questione. La domanda ha ottenuto preavviso favorevole dal Dipartimento del territorio in quanto, a mente della Sezione forestale, la striscia di terreno interessata all'accesso non è assoggettata alla legislazione forestale perché, nonostante la presenza di una copertura arborea e l'indicazione data dal PR, non adempie i requisiti legali minimi del bosco.

                                         Con giudizio 11 dicembre 2001, in accoglimento dell'impugnativa inoltrata dagli opponenti, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione rilevando, tra l'altro, che la domanda non era stata preceduta da un accertamento formale della natura boschiva della striscia di terreno che verrebbe attraversata dall'accesso veicolare. Ha quindi rinviato gli atti al comune affinché li integrasse con l'accertamento mancante e se del caso con la necessaria autorizzazione di dissodamento.

La decisione è stata confermata da questo tribunale in data 11 marzo 2002.

                                  B.   Con decisione 12 marzo 2002 il Consiglio di stato ha accertato che il mappale n. __________ RFD di __________ non è di natura boschiva perché, pur essendo presenti dei castagni, non erano raggiunti i requisiti minimi quantitativi, la larghezza della fascia alberata essendo inferiore a 12 m.

                                  C.   Con ricorso 29 marzo 2002 __________ ha postulato l'annullamento della predetta decisione. A mente della ricorrente la zona alberata in questione sarebbe un insostituibile polmone verde, con la funzione di schermatura dall'inquinamento fonico e ambientale derivante dal traffico veicolare su via __________. Sarebbero quindi dati gli estremi, dal profilo qualitativo, per qualificare siccome bosco il fondo di cui trattasi.

                                  D.   Con risposta 19 aprile 2002 il municipio ha postulato la reiezione del gravame.

                                         Con risposta 30 gennaio 2002 la Sezione forestale del Dipartimento del territorio ha chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che il fondo non adempie i criteri quantitativi del bosco, la larghezza media della striscia alberata essendo di circa sei metri, con un massimo di 11 m. Neppure il criterio qualitativo sarebbe però adempiuto: l'alberatura non sarebbe un aggregato boschivo raro né adempirebbe funzioni sociali protettive particolarmente importanti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 42 cpv. 2 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo); la legittimazione attiva della ricorrente è pure data (art. 43 PAmm), mentre il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm).

                                         Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).

                                   2.   Per l'art. 10 della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo).

                                         Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv. 2).

                                         Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco ai sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti.

                                         In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 cpv. 1 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. All’interno di un perimetro edificabile, di protezione o di pericolo è considerata bosco una superficie di almeno 500 mq (art. 3 cpv. 3 LCFo).

                                         Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che anche un fondo privo di alberi può essere considerato bosco qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342). 

                                   3.   La superficie alberata di cui trattasi, di complessivi di m 1'114, è lunga circa 170 m e larga in media circa 6,5 m, 11 metri nel punto più largo. L'età degli alberi è sicuramente superiore a 20 anni.

                                         I criteri quantitativi per essere qualificato bosco non sono quindi adempiuti, ritenuto che essi devono essere verificati cumulativamente (messaggio alla LCFo del 3 giugno 1997, pag. 13).

                                         Ciò non significa però ancora che la particella non possa essere considerata bosco, ritenuto che i criteri cantonali non sono determinanti se un'area svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti (art. 2 cpv. 4 LFo).

                                         Nel caso concreto, su tutta la lunghezza del fondo vi sono radi alberi di castagno, che poi s'infittiscono nella sua parte più larga, in prossimità del confine delle particelle di proprietà __________ e __________, sull'angolo S del fondo della ricorrente, dove v'è un piccolo raggruppamento di castagni. Il fondo è privo di sottobosco e interrotto nella sua parte centrale da due accessi alle abitazioni.

                                         Posta tra la strada comunale e la zona edificata, la superficie in questione è, di fatto, per la sua forma e collocazione, ben poco adatta ad uso di spazio ricreativo. Pure la larghezza è troppo esigua perché protegga dalle immissioni moleste provenienti dalla Via __________, siano esse foniche o altre.

                                         Il suo inserimento a PR quale "zona boschiva idonea a scopi ricreativi" significa indubbiamente che il comune ha dato una certa importanza al mappale no __________, ma ciò non è ancora sufficiente per considerarlo bosco ai sensi della legislazione forestale.

                                         Visto quanto precede, il Consiglio di Stato, negando, sulla scorta della legislazione in vigore, il carattere boschivo del mappale n. __________, non ha violato il diritto. Ne discende che, nella misura in cui è inteso a contestare siffatto accertamento, il ricorso va respinto.

                                         Tasse e spese sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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