Incarto n. 52.2002.00120
Lugano 5 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 marzo 2002 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1039) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 gennaio 2001, rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulla part. n. __________;
preso atto che il 4 giugno 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che i resistenti rinunciano alla corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario