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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.06.2002 52.2002.116

19 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·552 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00116  

Lugano 19 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  19/20 marzo 2002 di

__________  

contro  

la decisione 20 febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio di Stato, che ha accolto parzialmente il ricorso dell'insorgente contro le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 7 novembre 2001;

viste le risposte:

-    26 marzo 2002 del Dipartimento istituzioni, Sezione degli enti locali;

-      9 aprile 2002  del municipio di __________;

-      9 aprile 2002  del Consiglio di Stato;

-    23 aprile 2002  di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il consiglio comunale di __________ è stato convocato in seduta ordinaria il giorno 7 novembre 2001 per deliberare su diverse trattande, tra cui la nomina dell'ufficio presidenziale (trattanda n. 2);

che, dietro ricorso del qui insorgente, con risoluzione 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha annullato tale nomina; il Governo si è tuttavia rifiutato di annullare le successive deliberazioni adottate nella stessa seduta dal legislativo di __________;

che, con gravame 19 marzo 2002, __________ insorge dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'annullamento di queste ultime;

che il Consiglio di Stato ed il presidente del legislativo hanno postulato la reiezione del gravame, mentre che il municipio di __________ e la divisione degli interni hanno rinunciato a formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 209 lett. a LOC);

che le deliberazioni degli organi comunali sono annullabili, tra l'altro, quando fossero violate formalità essenziali prescritte da leggi o regolamenti (art. 212 lett. e LOC);

che, in concreto, dopo aver proceduto alla nomina dell'ufficio presidenziale (presidente, primo vice-presidente, secondo vicepresidente, due scrutatori), il legislativo di __________ ha adottato una serie di altre deliberazioni;

che l'annullamento della nomina dell'ufficio presidenziale da parte del Consiglio di Stato implica che tutte le menzionate deliberazioni sono state adottate seguendo una procedura viziata per quanto concerne la direzione della seduta (art. 55 cpv. 1 LOC), l'accertamento e la certificazione dei risultati delle votazioni (art. 62 cpv. 3 LOC) e, infine, la relativa pubblicazione all'albo comunale (art. 74 cpv. 1 LOC): tali mansioni sono difatti state svolte da persone che il Consiglio di Stato ha successivamente privato, con effetto ex tunc, della necessaria legittimazione;

che, l'espletamento di tali fondamentali funzioni da parte di persone che sono successivamente risultate incompetenti costituisce, a non averne dubbio, una ripetuta violazione di formalità essenziali ai fini del riconoscimento della validità delle deliberazioni in parola;

che, pertanto, il ricorso dev'essere senz'altro accolto;

che il Tribunale rinuncia a prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 55, 62, 74, 208, 209, 212 LOC, 23, 18, 28, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Il dispositivo n. 1 § della risoluzione 20 febbraio 2002 (n. 722) del Consiglio di Stato è modificato nel senso che sono annullate tutte le deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 7 novembre 2001.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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