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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.112

20 décembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·969 mots·~5 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.112  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  15 marzo 2002 di

__________  

Contro  

la decisione 27 febbraio 2002, n. 943, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 marzo 2000 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.—per violazione della LE;

viste le risposte:

-    26 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

-    17 aprile 2002 del municipio di __________;

preso atto della replica del ricorrente 4 maggio 2002 e delle dupliche:

-    14 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

-    22 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con decisione 29 marzo 2000 il municipio di __________ ha inflitto al qui ricorrente __________ una multa di fr. 2'000.--, per l'esecuzione senza autorizzazione di vari interventi sullo stabile insistente sulla part. __________ RF, di sua proprietà (chiusura di un portone e formazione di una nuova apertura, erezione di un muro di sostegno, installazione di un nuovo impianto di riscaldamento e posa di un nuovo serbatoio);

                                         che la suddetta decisione era munita dell'indicazione della via e del termine di ricorso;

che con scritto 3 aprile 2000 al Consiglio di Stato, il multato ha comunicato di ritornare al municipio la decisione in questione, poiché, a suo dire, viziata nella forma, siccome lo indicava come residente a __________, anziché come domiciliato; ha inoltre richiesto l'estratto della risoluzione municipale che lo riguardava nonché tutti i decreti di multa emanati dal municipio nell'ultimo quadriennio; nell'attesa ha affermato di non impugnare la decisione anzidetta;

che il 2 ottobre 2000, in risposta ad una sollecitatoria di pagamento da parte del municipio, l'insorgente ha ribadito di attendere la documentazione richiesta, prima di aggravarsi contro il provvedimento di multa;

che il 15 novembre 2001, contestualmente ad una nuova diffida di pagamento, l'autorità comunale ha trasmesso all'insorgente l'estratto della risoluzione municipale, mentre gli ha negato la visione delle multe emesse negli ultimi anni;

che il 5 dicembre 2001, __________ si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento della multa inflittagli, siccome i lavori effettuati, comunque conformi all'ordinamento edilizio, sarebbero di poco conto ed invocando inoltre il principio della parità di trattamento; 

                                         che con decisione 27 febbraio 2002 il Governo ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo; l'impugnativa andava infatti proposta entro 15 giorni dalla notifica della decisione avversata, senza attendere l'estratto della risoluzione municipale; la buona fede, ha soggiunto il Consiglio di Stato, imponeva peraltro di assumere più celermente le informazioni richieste, per cui il termine di ricorso sarebbe comunque ampiamente decorso;

      che contro il predetto giudicato governativo, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento;

che l'insorgente ripropone le censure già sollevate senza successo in prima istanza e denuncia diversi casi di abusi edilizi, puniti, a suo giudizio, in maniera più mite che nel caso di specie;

      che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, che ripercorre l'iter procedurale sfociato nella decisione di multa;

che in sede di replica e duplica, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e allegazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che il gravame è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data (art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC), la legittimazione attiva certa (art. 43 PAmm) ed il ricorso tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

                                         che le decisioni di multa adottate dal municipio in ambito di contravvenzioni alla LE sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione, giusta i combinati disposti degli art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 PAmm;

                                         che i termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 PAmm) e non possono quindi essere prorogati né dall'autorità adita né, tantomeno, dalle parti; 

che, nel caso concreto, la decisione di multa, allestita in buona e dovuta forma, con, tra l'altro, l'indicazione del termine di ricorso, è stata notificata all'insorgente, al più tardi il 3 aprile 2000;

che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la multa entro 15 giorni da quel momento, se del caso eccependo la violazione del diritto di essere sentito, e meglio l'impossibilità di determinarsi compiutamente, per mancanza di accesso agli atti;

che, per contro, non era evidentemente sua facoltà riservarsi la possibilità di aggravarsi successivamente, previo esame di documenti soggettivamente ritenuti necessari; 

che, di conseguenza, quando è stata impugnata dinanzi al Consiglio Stato, la risoluzione di multa era da tempo cresciuta in giudicato, per cui, in assenza dei presupposti per un riesame, manifestamente inadempiuti, non poteva venir rimessa in discussione;

che, nella misura in cui oggetto dell'impugnativa era l'estratto come tale della risoluzione municipale, con la stessa, se proponibile e tempestiva, si potevano semmai addurre censure di ordine formale, connesse con la procedura di adozione della decisione, ma non contestazioni riguardanti il merito della vertenza;

che il ricorrente non ha eccepito alcunché a riguardo delle formalità d'adozione dell'avversata decisione municipale né ha sollevato argomentazioni che ignorava prima di disporre dell'estratto della risoluzione medesima;

che rettamente il Consiglio di Stato ha pertanto giudicato il gravame irricevibile;

che, in questa sede, il ricorso va di conseguenza respinto, senza entrare nel merito delle censure addotte;  

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 46 LE; 148 LOC; 3, 11, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente. 

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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