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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.2002 52.2002.109

30 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,687 mots·~8 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00109  

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  14 marzo 2002 di

__________  

contro  

la decisione 18 febbraio 2002 (no. 5) con cui il Dipartimento delle istituzioni, in accoglimento del reclamo dell'avv. __________, ha modificato il conteggio dell'Azienda acqua potabile di __________, riducendo la tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile impostagli, limitatamente alla tassa supplementare per piscine;

viste le risposte:

-      5 aprile 2002 del comune di __________;

-    12 aprile 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 24 marzo 2000 i servizi amministrativi del comune di __________ hanno notificato all'avv. __________ la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 2000, relativa all'abitazione monofamigliare al mappale __________, di cui è proprietario, di fr. 1'115,15, oltre all'IVA. Il tributo era composto da una tassa di abbonamento di fr. 80.-, da una tassa di consumo di fr. 415.15 e da una tassa supplementare per piscine di fr. 616.-. Quest'ultima era calcolata in ragione di fr. 11.- per mc di volume del manufatto.

              B.   Con reclamo 2 maggio 2000 l'avv. __________ insorgeva contro l'imposizione in rassegna davanti al Dipartimento delle istituzioni, chiedendogli di annullare la tassa supplementare per piscine, adducendo una violazione del principio di uguaglianza e, in subordine, di equivalenza.

                                  C.   Con decisione 2 gennaio 2001 il Dipartimento delle istituzioni accoglieva il reclamo. In primo luogo esso rilevava il minimo consumo di acqua potabile provocato, nel comune di __________, dalle piscine, pari al 2,57% del totale. Inoltre, tenendo conto dell'aggravio costituito dalla tassa supplementare che le colpiva, il prezzo unitario (ossia al mc) dell'acqua potabile utilizzata per la piscina del reclamante era di circa 10 volte superiore a quello che lo stesso pagava per il consumo dell'acqua potabile relativa all'abitazione monofamigliare. Il Dipartimento concludeva che la controversa tassa violava il principio dell'equivalenza, stralciandola dal conteggio 24 marzo 2000.

                                  D.   Con ricorso 18 gennaio 2001 il comune di __________ insorgeva innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato dipartimentale, sostenendo che l'annullata tassa, fondata su di una valida base legale formale, non poteva essere rimessa in discussione attraverso il ricorso ai principi dell'equivalenza e della copertura dei costi. Il comune chiedeva pertanto al Tribunale di annullare la decisione dipartimentale e di confermare l'imposizione comunale 24 marzo 2000.

                                  E.   Con sentenza 23 aprile 2001 questo Tribunale annullava la decisione 2 gennaio 2001 del Dipartimento delle istituzioni. Con la citata decisione il Tribunale così si esprimeva:

                                         "Gli atti devono essere retrocessi al Dipartimento in ossequio all'art. 65 cpv. 2 PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76, proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________ comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza".

                                  F.   Con decisione 18 febbraio 2002 il Dipartimento delle istituzioni accoglieva parzialmente il ricorso, modificando il conteggio dell'Azienda acqua potabile di __________ del 24 marzo 2000 in punto alla tassa acqua potabile con la riduzione della posizione relativa all'imposizione della tassa per piscine da fr. 616.- a fr. 448.-.

                                  G.   Contro la predetta decisione dipartimentale insorge con ricorso 14 marzo 2002 l'avv. __________, chiedendone l'annullamento. Il ricorrente lamenta avantutto una violazione del diritto di essere sentito, non avendo egli potuto partecipare all'assunzione delle prove e non essendo stato informato dell'assunzione delle stesse, ciò che gli avrebbe impedito di determinarsi al riguardo.

                                  H.   Il municipio di Cadro e il Dipartimento delle istituzioni postulano la reiezione del gravame, il secondo rilevando "che nel caso in oggetto non sono state ordinate perizie di sorta. I calcoli utilizzati dallo scrivente Dipartimento tengono conto della citata giurisprudenza del Tribunale federale e cantonale con l'estrapolazione, "mutatis mutandis" dei sistemi di calcolo utilizzati nei casi citati nella decisione impugnata".

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 40 LMSP). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 42 LMSP, 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 42 LMSP, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine e può inoltre essere decisa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Il ricorrente lamenta avantutto una violazione del diritto di essere sentito.

Giusta l'art. 29 CF in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative le parti hanno diritto d’essere sentite.

Per costante giurisprudenza il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito.

Il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione federale include segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che sia presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria quando questo può influire sulla decisione da prendere. Inoltre, l'autorità che include nell'incarto nuovi documenti che intende utilizzare ai fini del giudizio e che contengono elementi rilevanti deve avvisare, in linea di principio, le parti (RDAT I 1996 no 11).

                                         2.2. Nel caso in esame il Dipartimento delle istituzioni ha incluso nell'incarto una perizia, precedentemente fatta allestire nell'ambito di un'altra procedura ricorsuale, che ha poi utilizzato per sostanziare la propria decisione.

Ebbene, qualunque sia la natura probatoria di quest'atto (perizia o documento) - non accessibile al pubblico, non noto alle parti e di cui, in mancanza di ulteriori ragguagli, neppure è dato a sapere se sia attendibile e utilizzabile nella presente fattispecie - al ricorrente andava data la possibilità di esprimersi in merito.

Ciò non essendo stato fatto, il suo diritto di essere sentito è stato violato e già per questo motivo la decisione impugnata va annullata.

                                   3.   Ma v'è di più: con decisione 23 aprile 2001, questo Tribunale annullava la prima decisione del Dipartimento delle istituzioni nella medesima causa, rinviandogli atti affinché, esperiti i necessari accertamenti, emettesse un nuovo giudizio, rilevando, tra l'altro, quanto segue:

"Per quanto concerne invece il principio dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della proporzionalità, è invece necessario evidenziare che se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo meno, partendo dal loro costo per l'azienda. In concreto, la tassa suppletoria per piscine può apparire giustificata, in particolare, per la struttura del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria legittimazione della soprattassa in esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro costo annuo per mc (fr./mc), che può essere agevolmente confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso principio (fr./mc), come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di __________."

Per l'emanazione del nuovo giudizio il Dipartimento si è invero limitato a fare propria la valutazione degli oneri supplementari annui per l'azienda dell'acqua potabile riconducibili alla presenza delle piscine, sottopostagli dal municipio di __________ con le osservazioni 17 maggio 2000 al ricorso dell'avv. __________. L'autorità inferiore non ha per contro promosso, com'era invece necessario in ossequio al principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), i benché minimi accertamenti di natura tecnica, da un lato, e finanziaria, dall'altro, volti a verificare le fondatezza delle menzionate adduzioni. Segnatamente non sono state esperite verifiche atte a stabilire se l'azienda dell'acqua potabile di __________ abbia effettivamente dovuto eseguire un sovradimensionamento degli impianti a causa della presenza di piscine sul territorio comunale.

Il Dipartimento delle istituzioni non ha quindi proceduto nel senso indicato con la sentenza 23 aprile 2001, omettendo di determinare costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il sovradimensionamento degli impianti dovuto alle piscine, costi da ripartire sulla capienza totale di tali impianti.

Se è senz'altro possibile utilizzare parametri che hanno valenza generale (si veda al proposito la STF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76), questo non vale laddove si tratta di accertare gli elementi di natura tecnica e finanziaria specifici della singola azienda acqua potabile.

                                   4.   Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti devono essere retrocessi al Dipartimento delle istituzioni in ossequio all'art. 65 cpv. 2 PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76, proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________ comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza e, subordinatamente, di copertura dei costi.

                                   5.   Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né assegna ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 40, 42 LMSP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 62, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §.   Di conseguenza:

                                               1.1.   è annullata la decisione 18 febbraio 2002 (no. 5) del Dipartimento delle istituzioni;

                                              1.2.   gli atti sono retrocessi al Dipartimento delle istituzioni, affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio.

                                   2.   Non si preleva una tassa di giudizio.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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