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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2002 52.2002.102

26 juin 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·963 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2002.00102  

Lugano 26 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  9 marzo 2002 di

__________  

contro  

la decisione 20 febbraio 2002, no. 748, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 2001, con cui il municipio di __________ ha ordinato la rimozione d'ufficio, a sue spese, di alcune scritte apposte sul campo stradale;   

viste le risposte:

-    4 aprile 2002 del municipio di __________;

-    9 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, nel corso dello scorso anno, a __________, sulla strada __________, in prossimità dell'abitazione di __________, qui ricorrente, sono state rilevate alcune scritte sul campo stradale, tese ad avvertire gli automobilisti della presenza di bambini nelle vicinanze;

che, ritenuti autori delle suddette scritte i figli dell'insorgente, il municipio di __________, dopo svariati richiami, con decisione formale 13 luglio 2001 ha intimato a quest'ultima la rimozione delle stesse entro 15 giorni;

che l'ordine di ripristino non è stato contestato ma è ciononostante rimasto senza seguito concreto;

che, previa ulteriore diffida, il 26 ottobre 2001 l'autorità comunale ha quindi ordinato l'esecuzione d'ufficio, a spese della ricorrente, della ripulitura del campo stradale;   

che con giudizio 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa interposta da __________ contro la suddetta risoluzione municipale;

che, in sostanza, il Governo non ha ritenuto credibile l'allegazione della ricorrente, secondo cui né lei personalmente né altri membri della sua famiglia sarebbero all'origine dell'imbrattamento, poiché mai sollevata in precedenza;

che contro tale giudicato __________ è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento all'appoggio di una dichiarazione in cui __________, si assume la responsabilità per il deterioramento della strada e si manifesta disponibile a ripristinare lo statu quo ante;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, ed il municipio di __________, rilevando come in precedenza né i vicini di casa né il marito dell'insorgente avessero mai negato la responsabilità di quest'ultima e come non fosse mai emerso il nome di __________;

che con scritto 7 giugno 2002 l'autorità comunale ha comunicato a questo Tribunale che la fattura di fr. 459.25 relativa ai lavori di ripristino della strada, nel frattempo eseguiti, è stata pagata da __________; 

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm);

                                         che il gravame è pertanto ricevibile in ordine;

                                         che l'impugnativa può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm); 

che nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino, l'obbligato inadempiente non può di per sé rimettere in discussione il provvedimento da eseguire, bensì soltanto eccepire che l'ordine in questione non costituisce un valido titolo esecutivo (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 34);

che, pertanto, la ricorrente avrebbe di per sé dovuto contestare la propria responsabilità in relazione alla decisione di merito 13 luglio 2001, anziché a questo stadio procedurale, ove tale censura sarebbe di principio improponibile;

che tuttavia il municipio di __________, raggiungendo in definitiva lo scopo perseguito, non ha ignorato, come avrebbe legittimamente potuto, la dichiarazione 18 marzo 2002 di __________, che si è effettivamente assunta i costi dell'intervento di ripristino;

che, proprio per l'avvenuto pagamento, la censura ricorsuale e la prova offerta per la prima volta in questa sede acquistano credibilità e, benché formalmente tardive, non possono ragionevolmente venir ignorate;

che, pertanto, il gravame va dichiarato privo d'oggetto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che, di principio, se un procedimento diviene privo d'oggetto a seguito di fatti nuovi sopravvenuti nelle more ricorsuali, gli oneri processuali vanno accollati alle parti in funzione dell'esito che il gravame avrebbe verosimilmente avuto, se tali fatti non si fossero prodotti (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 459); 

che, inoltre, se le parti non danno prova di tutta la diligenza e di tutta la collaborazione che si può da loro attendere nell'acclaramento dei fatti e nell'offerta dei mezzi di prova, occorre tenerne conto nel contesto della ripartizione delle tasse di giustizia e dell'attribuzione delle ripetibili (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., n. 941);

che, nelle concrete evenienze, un sommario esame della fattispecie porta a concludere che se __________ non avesse onorato la fattura inviatale, l'impugnativa sarebbe stata verosimilmente respinta, ritenendo adottata per puri fini di causa, oltreché intempestiva, la dichiarazione prodotta;

che tuttavia, come già esposto, proprio il pagamento effettuato sovverte in maniera decisiva l'apprezzamento di tale elemento probatorio; 

che, inoltre, in assenza di qualsivoglia verbale di interrogatorio delle persone interessate, non può essere comprovato che l'insorgente o i suoi famigliari abbiano, in un primo tempo, ammesso la propria responsabilità per il danneggiamento della strada;

che, d'altra parte, appare oltremodo difficoltoso accertare se la ricorrente avrebbe potuto fornire già precedentemente le generalità dell'autrice dell'imbrattamento; 

che, di conseguenza, non potendo ravvisare con certezza gli estremi della negligenza nell'attitudine processuale dell'insorgente, non si prelevano né tassa di giustizia né spese e vanno parimenti annullati gli oneri processuali stabiliti dal Consiglio di Stato, ritenuto, d'altro canto, che l'ente pubblico ne va comunque esente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 34, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto.

§.  Di conseguenza sono annullati:

1.1.   la decisione 20 febbraio 2002, no. 748, del Consiglio di Stato;

1.2.   l'ordine di esecuzione per sostituzione 26 ottobre 2001 del municipio di __________.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                    3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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