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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2002 52.2001.94

7 août 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,016 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00094  

Lugano 7 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  28 marzo 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1009), che ha parzialmente accolto il ricorso di __________, avverso la decisione 10 gennaio 2001 di __________, in materia di tassa di soggiorno;

viste le risposte:

-    10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

-    11 aprile 2001 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 agosto 2000, l'ente turistico locale denominato __________ (di seguito: "ETL") ha notificato a __________, la tassa di soggiorno per l'anno 2000 relativa alla residenza secondaria di sua proprietà, sita a __________ (edificio n. __________).

L'importo di fr. 240.-- è stato calcolato moltiplicando per il numero di posti letto esistenti (quattro) la tassa annua di fr. 60.--, considerato che l'edificio in questione sarebbe raggiungibile con mezzi di trasporto (se l'edificio fosse raggiungibile soltanto a piedi, la tassa sarebbe di fr. 40.--, così come concordato tra gli enti turistici dell'Alto Ticino).

                                  B.   Dopo aver in buona fede interposto reclamo secondo le errate indicazioni contenute nella decisione dell'ETL (che ha confermato la propria decisione), __________ si è aggravato innanzi al Consiglio di Stato con ricorso 19 gennaio 2001.

Il ricorrente ha postulato una riduzione della tassa di soggiorno, reputando equo un importo di fr. 30.-- per posto letto, dal momento che la residenza secondaria di cui è proprietario sarebbe agibile soltanto durante sei mesi all'anno (a causa del gelo, d'inverno non vi sarebbe erogazione d'acqua potabile dalla rete idrica patriziale cui l'abitazione è allacciata). L'offerta turistica durante i mesi estivi non sarebbe sufficiente a giustificare l'importo richiesto dall'ETL, di molto superiore a quello pagato nel 1999. Ha chiesto, infine, che alle sue due figlie siano applicate le esenzioni previste dalla legge sul turismo (LTur; RL 7.5.1.1), in quanto una è d'età inferiore a 14 anni (art. 16 cpv. 1 lett. a), mentre l'altra è in formazione scolastica (art. 16 cpv. 1 lett. c).

                                  C.   Il Consiglio di Stato, con decisione 6 marzo 2001, ha parzialmente accolto il ricorso, ammettendo l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per la figlia minore di 14 anni, ritenuto che le esenzioni previste dall'art. 16 LTur si applicherebbero anche all'importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza (art. 17 LTur). L'Esecutivo cantonale ha viceversa ritenuto inapplicabile, nel caso concreto, l'esenzione di cui all'art. 16 cpv. 1 lett. c, dato che essa sarebbe stata introdotta unicamente a vantaggio di coloro che utilizzano la residenza secondaria per motivi di studio (nei comuni di situazione o nelle immediate vicinanze delle infrastrutture scolastiche). Quanto al fatto di non poter usufruire dello stabile nel periodo invernale, il Consiglio di Stato ha negato che ciò possa modificare il periodo di assoggettamento, poiché la tassa di soggiorno sarebbe stabilita dall'art. 17 LTur in maniera forfettaria, indipendentemente dall'occupazione degli edifici.

                                  D.   Contro la predetta decisione governativa, l'ETL si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che, di conseguenza, sia integralmente respinto il ricorso di __________. Ritiene che il Consiglio di Stato si sia indebitamente scostato dal tenore letterale dell'art. 17 LTur ed abbia altresì ignorato la sistematica della legge in questione. A mente dell'ETL, inoltre, la decisione impugnata creerebbe ingiustificate disparità di trattamento tra i proprietari di rustici con e senza figli minori di 14 anni. Infine vi sarebbe un aggravio di lavoro per gli enti turistici, costretti a controllare l'età degli occupanti dei numerosi rustici (circa 2000), aggravio che il legislatore si sarebbe prefisso di eliminare proprio grazie al regime forfettario dell'art. 17 LTur.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni. __________, invece, si rimette al giudizio di questo Tribunale.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2 della legge sul turismo (LTur; RL 7.5.1.1). Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una corporazione di diritto pubblico legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   La legge sul turismo del 30 novembre 1998 è entrata in vigore il 1° gennaio 2000, in sostituzione della LTur 1970. Essa prevede che, sull’insieme del territorio cantonale, vengano prelevate le seguenti tasse: a) la tassa di soggiorno; b) la tassa di promozione; c) il contributo comunale per il turismo (art. 14 cpv. 1 LTur).

                                         La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell’assistenza al turista, dell’informazione e dell’animazione (art. 15 cpv. 1 LTur), e viene incassata dagli enti turistici locali (art. 5 cpv. 2 lett. f LTur).

                                         2.1. Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, “motorhomes” ed altri stabilimenti o veicoli analoghi (art. 15 cpv. 2 LTur).

L'importo della tassa di soggiorno va da un minimo di fr. 0.25 ad un massimo di fr. 2.50 per pernottamento, a seconda delle categorie di alloggio (art. 15 cpv. 4 LTur).

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso fra fr. 15.-- e fr. 100.-- per letto, a secondo dell’offerta turistica esistente nel comprensorio dell’ente turistico locale dove è ubicata la residenza (art. 17 LTur).

2.2. In virtù dell'art. 16 cpv. 1 LTur, sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

a)  gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;

b)  le persone che pernottano gratuitamente presso familiari non assoggettati alla tassa di soggiorno;

c)   gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici privati riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della Legge sull’Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, durante il periodo scolastico;

d)  gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;

e)  le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno in un comune che non è quello di domicilio;

f)    i membri dell’esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;

g)  i lavoratori stagionali nella località dove pernottano esclusivamente per ragioni di lavoro;

h)   il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando pernotta in dormitori di cantiere.

Inoltre, l'Ente ticinese per il turismo (ETT), sentito il preavviso degli ETL interessati, può accordare l’esenzione in casi particolari, quando risulta evidente che il motivo del soggiorno dell’ospite non è preminentemente turistico (art. 16 cpv. 2 LTur).

                                   3.   La questione sollevata dall'ente ricorrente verte intorno all'applicabilità, alle ipotesi che ricadono nell'art. 17 LTur (importo annuale fisso), delle esenzioni dal pagamento della tassa di soggiorno previste all'art. 16 LTur, ed in particolare dell'esenzione per gli ospiti di età inferiore ai 14 anni (art. 16 cpv. 1 lett. a LTur).

Dalla lettera delle norme e dalla sistematica della legge occorre concludere per l'inapplicabilità delle esenzioni previste dall'art. 16 LTur alle ipotesi ricadenti sotto l'art. 17 LTur. Pure in tal senso va la ratio legis scaturente dai materiali legislativi.

3.1. La lettera della norma dell'art. 17 LTur, infatti, non lascia spazio a dubbi laddove vincola l'assoggettabilità al numero dei posti letto, indipendentemente dalla loro occupazione: "un importo annuale fisso", calcolato "per letto".

Il legislatore ha optato per un doppio regime: il regime generale (art. 15 LTur) prevede che "tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello del domicilio" (cpv. 2) sono tenute a pagare la tassa di soggiorno, il cui importo è calcolato sulla base dei pernottamenti effettuati (cpv. 4); il regime particolare prevede invece un importo fisso, cioè indipendente dai pernottamenti, e calcolato sulla base del numero dei letti (art. 17 LTur). Il regime particolare dell'art. 17 LTur si applica agli appartamenti e case di vacanza, e sottrae al regime generale "i proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie" (cpv. 1), come pure "gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi" (cpv. 2). Dato che, ai fini dell'assoggettamento alla tassa, non è rilevante il fatto che il posto letto sia occupato, a maggior ragione è indifferente la circostanza che il posto letto sia occupato da un minore o da un maggiore di 14 anni.

3.2. La ratio che sottende a questo doppio regime è rintracciabile nei lavori preparatori, ed in particolare nel Messaggio 21 marzo 1997 del Consiglio di Stato (n. 4625/6) sulla nuova legge sul turismo, e nel relativo Rapporto 10 novembre 1998 della Commissione speciale turismo.

Da un lato, il regime del forfait sgrava gli enti turistici locali dal compito di verifica delle effettive presenze (e alleggerisce pure il compito di "contabilità" delle presenze per il proprietario, che sotto la precedente LTur 1970 aveva la facoltà di optare per l'importo fisso); d'altro lato privilegia (o dovrebbe privilegiare) dal punto di vista economico il turista-proprietario e il turista di lungo periodo (affitto superiore a 3 mesi) rispetto al turista "comune", che paga per i pernottamenti effettivi. Questo favor per il turista di lungo periodo si manifesta nell'importo della tassa di soggiorno, che - secondo gli intendimenti del Consiglio di Stato - nel caso del forfait "non può comunque superare l'equivalente di quello pagato per 60 pernottamenti" (Messaggio 21 marzo 1997, n. 4625/6, sulla nuova legge sul turismo, capitolo III pto 3.5).

Orbene, tale intenzione del legislatore è espressa nel cpv. 2 dell'art. 17, laddove assoggetta al forfait anche gli ospiti che "hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi".

Data questa sostanziale differenziazione tra i due regimi, appare evidente che le esenzioni elencate nell'art. 16 LTur si riferiscono esclusivamente al regime generale dell'art. 15 LTur.

3.3. Anche la sistematica porta a questa conclusione: le esenzioni sono elencate nell'art. 16 LTur, che precede il regime forfettario dell'art. 17 LTur. Se il legislatore avesse voluto che le esenzioni si applicassero anche al regime forfettario, le avrebbe perlomeno collocate in un articolo successivo rispetto a quest'ultimo. Invece, lo schema utilizzato dal legislatore appare essere: regime generale (art. 15 LTur) - esenzioni al regime generale (art. 16 LTur) - regime speciale (art. 17 LTur).

3.4. Nel caso concreto __________, in quanto proprietario di una casa di vacanza, è soggetto al pagamento della tassa di soggiorno sottoforma di un importo annuale fisso, calcolato in base ai posti letto (art. 17 LTur), e ciò indipendentemente dall'età degli eventuali occupanti. A torto il Consiglio di Stato, nella censurata decisione, ha ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. 16 cpv. 1 lett. a LTur.

Vi è piuttosto da chiedersi se l'importo stabilito dall'ETL quale forfait sia effettivamente contenuto nei limiti indicati dal Consiglio di Stato nel proprio Messaggio (importo equivalente a quello pagato per 60 pernottamenti), e se non si debba tenere conto del fatto che, per ragioni diverse, un'abitazione di vacanza non sia oggettivamente utilizzabile durante un periodo dell'anno.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione censurata siccome inficiata da gravi ed insanabili violazioni del diritto.

                                         Non si preleva tassa di giustizia. Dal momento che __________ si è rimesso interamente al giudizio di questo Tribunale, lo Stato del Cantone Ticino risulta unico soccombente; di conseguenza rifonderà all'Ente Turistico Locale "__________" congrue ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 1ss. LTur; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.  è annullata la decisione 6 marzo 2001 (n. 1009) del Consiglio di Stato;

2.  è confermata la decisione 10 gennaio 2001 di __________.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino verserà fr. 1'200.-- al ricorrente quali ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2001.94 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.08.2002 52.2001.94 — Swissrulings