Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2001.92

5 juillet 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,953 mots·~10 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00092  

Lugano 5 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  27 marzo 2001 di

__________  

contro  

la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1030), che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 28 novembre 2000, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la sostituzione del deposito-ripostiglio al mapp. __________ RFD (fuori zona edificabile);

viste le risposte:

-      9 aprile 2001 del municipio di __________;

-    10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In data 8 agosto 2000, __________ ha inoltrato una domanda di costruzione per sostituire il deposito-ripostiglio esistente con un nuovo manufatto in legno, al mapp. __________ RFD di __________, sito fuori zona edificabile. L'edificio principale risulta attribuito alla categoria 3 ("edifici già trasformati") dell'inventario degli edifici fuori zona edificabile (IEFZE), approvato dal Consiglio di Stato il 26 giugno 1996.

                                         Contro tale domanda il Dipartimento del territorio ha presentato opposizione, rilevando un contrasto con gli art. 24 segg. LPT e 71 e 72 LALPT, dal momento che il manufatto non corrisponderebbe agli intendimenti dell'IEFZE, non essendo di principio ammessa l'aggiunta di accessori ai fabbricati esistenti. L'intervento determinerebbe altresì un notevole aumento di volumetria ed una modifica della struttura originaria, non giustificati.

Dopo aver richiesto un esperimento di conciliazione (che non ha avuto luogo per carenza di personale nel Dipartimento), con decisione 28 novembre 2000 il municipio, data l'opposizione vincolante del Dipartimento, ha negato la licenza edilizia postulata.

                                  B.   Il 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________, confermando il diniego della licenza di costruzione. Rilevato che, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Dipartimento, il nuovo accessorio è previsto con la stessa volumetria del ripostiglio esistente, il Governo ha tuttavia ritenuto che l'opera non possa essere autorizzata, dal momento che la demolizione e ricostruzione del fatiscente ripostiglio contrasterebbe con l'art. 76 LALPT e con l'art. 24d LPT, nonché con l'art. 51bis cpv. 3.3 NAPR del comune di __________, secondo cui gli elementi architettonici deturpanti relativi agli edifici della cat. 3, ed in particolare quelli estranei all'architettura rurale tradizionale, debbono essere soppressi in occasione di interventi sostanziali sui suddetti edifici. Inoltre, non sarebbero neppure dati i presupposti per la concessione di un'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 24 LPT. Delle suddette motivazioni si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando il rilascio della licenza edilizia. Sottolinea di utilizzare l'edificio quale abitazione primaria (dal 1992), e che il ripostiglio, che riveste la funzione di locale tecnico, sarebbe indispensabile. Per ottimizzare l'approvvigionamento di energia elettrica, il ricorrente intende installare un gruppo elettrogeno alimentato da un motore a scoppio nel suddetto manufatto; le norme di sicurezza non gli permetterebbero di installarlo all'interno dello stabile abitativo, poiché già vi si trova un impianto a gas. Di conseguenza si renderebbe necessaria la riattazione del ripostiglio, ormai vetusto. Ritiene che dovrebbe trovare applicazione il principio costituzionale della garanzia della proprietà, ribadito nell'art. 24c LPT. Invoca altresì l'art. 51tris [rectius: ter] NAPR, in virtù del quale il municipio potrebbe concedere deroghe. Lamenta una disparità di trattamento (senza peraltro citare i casi concreti in cui detta disparità si sarebbe manifestata), nonché il fatto che non si sia proceduto all'esperimento di conciliazione sollecitato dal municipio.

                                  D.   Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il municipio, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE; 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il 1° settembre 2000 sono entrate in vigore la modifica della legge sulla pianificazione del territorio del 20 marzo 1998 (LPT) e la nuova ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (OPT). Giusta l'art. 52 OPT, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto (cpv. 1); le procedure ricorsuali pendenti sono tuttavia portate a termine secondo il diritto previgente, se il nuovo diritto non è più favorevole al richiedente (cpv. 2). La domanda edilizia è stata inoltrata dal ricorrente l'8 agosto 2000 ed era pendente al 1° settembre 2000, mentre la procedura ricorsuale è posteriore a tale data. Di conseguenza, nel presente caso va applicato il cpv. 1 dell'art. 52 OPT, e la domanda edilizia del ricorrente va giudicata in base al nuovo diritto (BVR 2002 Heft 3, pagg. 102 ss., cons. 6a).

                                   3.   3.1. Nel caso di specie, è pacifico che entri in linea di conto unicamente un'autorizzazione eccezionale, in deroga al principio della conformità funzionale sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.

Infatti __________ postula la licenza edilizia per sostituire un manufatto (deposito-ripostiglio) annesso ad un rustico già trasformato in abitazione e che sorge fuori zona edificabile.

3.2. Con la novella legislativa, la regolazione normativa della rinnovazione, trasformazione parziale o ricostruzione di edifici ed impianti fuori delle zone edificabili non è più demandata al diritto cantonale. Tali situazioni sono ormai disciplinate dagli artt. 24a segg. LPT (USTE, Commenti all'OPT del 29 novembre 2000, n. 2.4.4, pag. 45).

3.3. L'art. 24c LPT dispone che, fuori delle zone edificabili, gli edifici non conformi alla destinazione di zona sono per principio protetti nella propria situazione di fatto (cpv. 1); con l'autorizzazione dell'autorità competente, tali edifici possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati legalmente; in ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (cpv. 2).

Secondo l'art. 41 OPT, l'art. 24c LPT è applicabile a edifici e impianti costruiti o trasformati a suo tempo in conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della zona. In virtù dell'art. 42 OPT, trasformazioni a edifici o impianti, ai quali è applicabile l'art. 24c LPT, sono ammesse, nella misura in cui l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga conservata nei tratti essenziali; sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno (cpv. 1). Stato di riferimento determinante per la valutazione dell'identità è lo stato in cui si trovava l'edificio o l'impianto al momento della modifica legislativa o dei piani (cpv. 2). Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto resti sostanzialmente immutata, va valutato tenendo conto di tutte le circostanze (DTF 14 maggio 2001 N. 1A.269/2000 in re S., pubblicata in: RDAT II - 2001, N. 33).

Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione ed era dato un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione (art. 42 cpv. 4 OPT).

3.4. Nel caso concreto, __________ ha acquistato per scopi abitativi il rustico in questione, comprensivo di ripostiglio, nel 1970, ossia precedentemente all'introduzione di una separazione rigorosa tra zona edificabile e non edificabile (avvenuta a livello federale con la prima legge contro l'inquinamento delle acque, entrata in vigore il 1° luglio 1972). La precedente proprietaria utilizzava il ripostiglio a fini agricoli (deposito per lo strame).

L'edificio, che risale al 1800, era quindi già esistente al momento in cui il fondo è stato assegnato alla zona agricola, ed era utilizzato dal ricorrente quale abitazione di vacanza. L'immobile si è quindi trovato a non essere conforme alla destinazione di zona.

Il ripostiglio è attualmente utilizzato in conformità alla sua funzione e vi è un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione (art. 42 cpv. 4 OPT). La fattispecie in rassegna rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 24c LPT (USTE, Raccomandazione relativa all'art. 24c LPT del 21 febbraio 2001, n. 2 segg.).

3.5. Nell'autorizzare questi interventi, l'art. 24c cpv. 2 LPT riserva espressamente la compatibilità con importanti interessi della pianificazione territoriale (per un'esemplificazione si veda: Kappeler, Die baurechtliche Regelung bestehender Gebäude, Schulthess, 2001, n. 3944). Appare tuttavia ovvio che un'interpretazione estensiva o allargata di tale concetto avrebbe l'effetto di paralizzare l'applicazione degli art. 24c LPT e 42 OPT per quanto attiene alle ricostruzioni, dato che esse si scontrerebbero sempre, ad esempio, con il principio della separazione tra zone edificabili e non edificabili, o con il fatto che qualsiasi costruzione in zona agricola sottrarrebbe fondi all'agricoltura. A fronte della chiara lettera della legge, e a meno di rendere questi disposti inapplicabili, tale non può essere la soluzione: anche in considerazione del fatto che i diritti specificati dall'art. 42 cpv. 4 OPT non hanno formalmente carattere di eccezionalità, si pone dunque il problema di stabilire come interpretare la nozione di "compatibilità" con gli interessi della pianificazione territoriale in quest'ambito. Secondo Kappeler (op. cit., n. 3949 segg.), l'art. 42 OPT fornirebbe precise indicazioni su quando un intervento di ricostruzione è da considerare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione. Tra tali esigenze imprescindibili andrebbero intese le immissioni materiali moleste, un'urbanizzazione insufficiente e gli effetti deturpanti sul paesaggio: quando questi tre aspetti non pongono invece problemi, al di là di valutazioni di carattere meramente quantitativo (ad esempio l'accertamento della misura di un ampliamento), non vi è nessun interesse pubblico a vietare l'intervento edilizio (in questo senso Kappeler, op. cit., n. 3972).

3.6. Stante quanto sopra, nel caso concreto bisogna concludere che alla fattispecie torna applicabile l'art. 42 cpv. 4 OPT e che il progetto è da considerare compatibile con le importanti esigenze della pianificazione, a condizione che conservi l'identità essenziale dell'edificio. Infatti l'urbanizzazione può essere considerata sufficiente, la ricostruzione del deposito-ripostiglio non causa nuove immissioni rispetto alla situazione attuale e non vi è un deturpamento del paesaggio; si tratta in pratica di ricostruire il deposito-ripostiglio con materiale analogo all'attuale: l'aspetto dell'edificio (rustico + ripostiglio) rimarrebbe sostanzialmente immutato.

3.7. L'art. 51bis NAPR, che impone la soppressione degli elementi architettonici deturpanti in occasione di interventi sostanziali sugli edifici già trasformati (cat. 3), anche qualora si attagliasse al caso concreto (il che è perlomeno dubbio), non sarebbe tuttavia applicabile, dato che, con la novella legislativa, la materia è ora disciplinata esaustivamente dal diritto federale (vedi supra pto. 3.2.).

D'altra parte è da ritenere che il legislatore comunale, auspicando la soppressione degli elementi architettonici deturpanti, avesse a mente ben altro genere di interventi sui rustici, tali da stravolgere le caratteristiche dell'architettura rurale (quali balconi, vetrate, ecc.). Difficilmente si può supporre che un ripostiglio come quello in oggetto risulti estraneo all'architettura rurale, soprattutto se si pensa che in origine ospitava il deposito di letame. Data anche la posizione discosta, le dimensioni ed il materiale impiegato, è giocoforza concludere per la compatibilità del ripostiglio con il paesaggio.

                                   4.   Per i motivi sopra indicati, il ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato al municipio affinché conceda la licenza edilizia.

Visto l'esito non si prelevano né tasse né spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli artt. 29 Cost.; 21 LE; 22, 24c LPT; 41, 42, 52 OPT; 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza:

                                              1.1.     la decisione 28 novembre 2000 del municipio di __________ e la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1030) sono annullate;

                                              1.2.     gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché rilasci al ricorrente la licenza per la ricostruzione del ripostiglio esistente sul mapp. __________ RFD di __________, come da domanda di costruzione 8 agosto 2000.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2001.92 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2001.92 — Swissrulings