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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.10.2001 52.2001.75

1 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·384 mots·~2 min·7

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00075-241

Lugano IN_DATA_DECISIONE  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sui ricorsi  8 marzo 2001 e 25 giugno 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

a) la risoluzione 20 febbraio 2001, no. 878, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 11 luglio 2000 dell'insorgente avverso la decisione 26 giugno 2000 del municipio di __________, con la quale gli è stata ordinata la demolizione di due muri di sostegno, lo spostamento della recinzione in rete metallica lungo il ciglio della strada comunale ed il ripristino dello stato anteriore del terreno, sulla part. no. __________ RF;   b) la risoluzione 6 giugno 2001, no, 2642, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 19 febbraio 2001 dell'insorgente avverso le licenze edilizie 31 gennaio 2001 rilasciate dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un muro di sostegno e la pavimentazione dell'accesso alla stalla sita sulla part. no. __________ RF e per la ristrutturazione e l'allineamento dei muri di sostegno posti sulle part. no. __________ e __________ RF;

ritenuto che, in occasione del sopralluogo 26 settembre 2001, dopo discussione, su proposta del giudice delegato, le parti sono addivenute alla seguente transazione:

"1.    il ricorrente __________ provvederà a rimuovere il muro in verduro. Al suo posto, arretrato, prolungherà il muro in pietra viva alla stessa quota sino a confine con la proprietà __________ con il muro di ritorno lungo il confine, sino alla strada.

La cinta verrà lasciata nella posizione attuale e completata sulla sommità del nuo-vo muro.

         Lo spazio ricavato tra la strada e la cinta non verrà adibito a posteggio, salvo ec-  cezioni in casi particolari (area di sosta di fortuna).

2.     Il ricorrente __________ dichiara di ritirare i ricorsi.

3.     Il Tribunale cantonale amministrativo provvederà allo stralcio dei ricorsi senza spe-         se e senza ripetibili né di prima né di seconda istanza";

considerato pertanto che i procedimenti sono così esauriti;

decreta:

                                   1.   I ricorsi 8 marzo e 25 giugno 2001 sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.

                                   2.   Non si prelevano tasse, spese e ripetibili né di prima né di seconda istanza.

                                                                        3.   Intimazione a:

  __________

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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