Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2002 52.2001.444

20 novembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,412 mots·~22 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00444

Lugano 20 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 10 dicembre 2001 del

Comune di __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 novembre 2001 (no 5430) del Consiglio di Stato che ha evaso ai sensi dei considerandi i ricorsi dell'insorgente avverso le decisioni 9 marzo 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni ha ratificato le deliberazioni adottate il 30 giugno 1999 dal consiglio comunale di __________ concernenti rispettivamente la concessione di un credito per la sistemazione finale della strada di PR n. __________ in località __________ a __________, per fr. 307'000.-, e la concessione di un credito per la posa di una nuova condotta dell'acqua potabile lungo la stessa strada, per fr. 83'100.-;

viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

-    17 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In data 18 agosto 1999 il municipio di __________ - comune che beneficia dell'aiuto finanziario del fondo di compensazione - ha inoltrato al dipartimento delle istituzioni, per approvazione, una serie di deliberazioni adottate dal consiglio comunale nella seduta del 30 giugno precedente. Tra queste figuravano le decisioni con cui il legislativo aveva stanziato un credito di fr. 307'000.per la sistemazione finale della strada di PR n. __________ in località __________ a __________, sancendo nello stesso tempo il prelievo di contributi di miglioria nella misura del 30%, e un credito di fr. 83'100.- per la posa di una nuova condotta dell'acqua potabile lungo la stessa strada. Con decisioni 9 marzo 2000 il dipartimento delle istituzioni ha ratificato le menzionate deliberazioni. Esso ha tuttavia stabilito che la percentuale d'imposizione dei contributi di miglioria non poteva essere inferiore al 50% e che la spesa determinante doveva includere anche la posa della condotta dell'acqua potabile.

                                  B.   Con ricorsi 27 marzo 2000 il comune di __________ è insorto contro le decisioni dipartimentali davanti al Consiglio di Stato.

                                         Per quanto concerne la sistemazione finale della strada di PR n. __________ l'insorgente ha contestato l'aumento della percentuale d'imposizione dei contributi di miglioria (dal 30% ad almeno il 50%) adducendo che per la sistemazione della strada di PR di __________ l'autorità cantonale aveva accettato l'imposizione di contributi nella misura del 30%. La strada in esame, inizialmente prevista per una lunghezza di soli 90 m, aveva inoltre dovuto essere prolungata per necessità di coordinamento con i progetti adottati nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni. Per questo motivo il ricorrente ha anche sollecitato una riduzione dei costi determinanti per il prelievo dei contributi di miglioria a questa sola tratta. Esso ha altresì addotto che il sedime necessario alla realizzazione dell'opera era stato ceduto gratuitamente dai proprietari.

                                         In merito all'obbligo di imporre i contributi di miglioria nella stessa percentuale (del 50%) a seguito della posa, sotto la strada in discussione, di una nuova condotta dell'acqua potabile, il ricorrente ha addotto di non avere mai prelevato sino a quel momento contributi per il servizio di distribuzione dell'acqua potabile, pur avendo eseguito opere per quasi fr. 5'000'000.-. Esso ha inoltre rilevato che un tratto della condotta, di circa 100 m, era già esistente: si trattava semplicemente di spostarla sotto la nuova strada.

                                  C.   Il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi mediante unica risoluzione del 7 novembre 2000, respingendoli. Dopo aver premesso di limitare il potere cognitivo all'arbitrio, il Governo ha in sostanza considerato che le decisioni impugnate non realizzassero tali estremi.

D.  Con decisione 5 marzo 2001 Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso 28 novembre 2000 del comune di __________, annullando la predetta risoluzione e retrocedendo gli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione.

      Il Governo, chiamato in concreto a sindacare l'esercizio del potere d'apprezzamento svolto dal dipartimento in punto alla determinazione della percentuale di prelievo dei contributi di miglioria, pur godendo in quest'ambito del pieno potere cognitivo aveva limitato il proprio potere d'esame all'arbitrio, incorrendo quindi in un diniego formale di giustizia. 

E.  Con decisione 20 novembre 2001 il Consiglio di Stato ha quindi evaso i ricorsi confermando le decisioni del Dipartimento delle istituzioni per ciò che riguarda la ratifica dei crediti per la sistemazione finale della strada e per la posa di una nuova condotta dell'acqua potabile lungo la stessa strada. Ha per contro fissato al 70% la percentuale d'imposizione dei contributi di miglioria, da calcolarsi sia sui costi determinanti della strada sia su quelli per la posa della condotta dell'acqua potabile, con l'esclusione dei 100 ml di condotta già esistenti. La strada essendo qualificabile quale opera d'urbanizzazione particolare, i contributi di miglioria sarebbero da fissare al 70% della spesa determinante.

      In punto alla nuova condotta dell'acqua potabile ha poi ritenuto che, trattandosi di un potenziamento della rete di distribuzione che permette di servire in maniera esclusiva i fondi inseriti in zona edificabile R3 ad est del nucleo di __________, è essa pure da considerare opera d'urbanizzazione particolare, con la conseguenza che anche per questa sono da prelevare contributi di miglioria nella misura del 70% della spesa determinante.

F.   Con ricorso 10 dicembre 2001 il comune di __________ chiede l'annullamento della decisione governativa postulando che la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria sia fissata al 30% dei costi determinanti delle opere di cui trattasi. A mente del ricorrente la strada sarebbe opera d'urbanizzazione generale e non particolare e la sua errata qualifica sarebbe riconducibile ai carenti accertamenti della situazione da parte del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ed il Dipartimento delle istituzioni hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale é data (art. 12 LCint). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è pertanto ricevibile, con le precisazioni che seguono.

                                   2.   Giusta l'art. 205 della Legge organica comunale (LOC), le deliberazioni del legislativo concernenti l'apertura di crediti d'investimento devono essere ratificate dal dipartimento. L'art. 49 cpv. 3 RALOC precisa che soggiacciono parimenti alla ratifica dipartimentale le deliberazioni concernenti i crediti per le spese di investimento e l'esecuzione delle opere pubbliche giusta l'art. 13 cpv. 1 lett. e e g LOC. Tutte le deliberazioni dei legislativi di tutti i comuni del Cantone che vertono sui menzionati oggetti soggiacciono pertanto a ratifica: atto attraverso il quale il dipartimento attesta la legalità, sia sotto l'aspetto formale sia materiale, della deliberazione interessata (messaggio 2 luglio 1985, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1986, vol. 3, pag. 1788, ad art. 206; rapporto della commissione della legislazione 24 gennaio 1987, op. cit., pag. 1840; Ratti, Il Comune, vol. III, pagg. 1902 - 1904). La ratifica prevista all'art. 205 LOC rappresenta pertanto un'espressione della vigilanza esercitata dallo Stato sui comuni (art. 23 Cost. cantonale Ti, art. 194 e 195 cpv. 1 lett. a LOC). Esaurendosi tuttavia in una verifica di pura legalità della deliberazione interessata, tale atto non è volto - né potrebbe condurre - a limitare l'autonomia decisionale dell'autorità comunale. La risoluzione dipartimentale resa in applicazione dell'art. 205 LOC è impugnabile solo dinanzi al Consiglio di Stato (art. 55 PAmm). La legge non prevede difatti l'ulteriore impugnabilità di quell'atto dinanzi a questo Tribunale (art. 60 PAmm), coerentemente con il principio che si tratta di una deliberazione adottata nell'esercizio dei poteri di vigilanza (cfr. art. 207 LOC).

                                   3.   3.1. Con il termine compensazione orizzontale s'intende l'intervento finanziario versato ai comuni, tramite il fondo di compensazione (art. 6 Legge sulla compensazione intercomunale: LCint) nelle forme descritte agli art. 7 e 8 LCint. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LCint i comuni nei quali, per la copertura del fabbisogno comunale derivante da investimenti e servizi essenziali, occorre un importo globale superiore al 100% dell'imposta cantonale base possono chiedere l'intervento del fondo di compensazione per la copertura dell'eccedenza. L'aiuto sarà accordato solo ai comuni nei quali il gettito delle risorse fiscali per abitante, senza il contributo di livellamento di cui all'art. 9a, é inferiore ai 2/3 della media cantonale (art. 7 cpv. 2 LCint).

                                         Secondo invece l'art. 8 cpv. 1 LCint il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura degli oneri che ne derivano che causerebbero un carico finanziario eccessivo tale, in particolare, da provocare un aumento del moltiplicatore di imposta oltre il limite del 100%. Pari criterio può essere adottato per casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 cpv. 2 (art. 8 cpv. 2 LCint). L'art. 9 LCint (marginale "poteri del Consiglio di Stato") dispone che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi nonché le risoluzioni assembleari concernenti le spese straordinarie.

                                         Ove i conti del comune rispettivamente le risoluzioni concernenti uscite d'investimento eccedessero i bisogni del comune - precisa l'art. 9 cpv. 1 RLCint - la loro approvazione può essere negata. I conti e le risoluzioni possono essere rinviati al comune per la loro modificazione oppure essere modificati d'ufficio, secondo l'apprezzamento del Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 RLCint).

                                         Valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 4 cpv. 1 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928 il Governo ha delegato al dipartimento delle istituzioni la competenza di approvare i conti e le deliberazioni contemplati all'art. 9 LCint: delega che si deduce parimenti dal testo dell'art. 9 cpv. 1 1.a frase RLCint. La relativa decisione é, al riguardo, preliminarmente suscettibile di reclamo al dipartimento medesimo quando concerne i conti: non invece quando riguarda, come in concerto, una deliberazione concernente uscite d'investimento (allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e successive modifiche, messo in relazione con gli art. da 4 a 7 del regolamento medesimo). Contro la decisione del dipartimento é successivamente dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 4 della legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi dipartimenti del 25 giugno 1928; 55 cpv. 1 PAmm).

3.2. L'art. 9 LCint, che sancisce il diritto del Consiglio di Stato di approvare i preventivi, i consuntivi e le deliberazioni concernenti le spese straordinarie dei comuni che richiedono l'intervento del fondo di compensazione per la copertura del fabbisogno ai sensi dell'art. 7 LCint, limita - legittimamente (art. 16 cpv. 2 Cost. cantonale Ti, 1 LOC) - l'autonomia del comune richiedente quell'intervento. Questa limitazione, nella misura in cui affianca al Legislativo comunale un organo decisionale superiore, assume anche un chiaro significato politico (messaggio 13 febbraio 1979, in RVGC, sess. ordinaria autunnale 1979, vol. 1, pag. 282). A tal punto che il messaggio governativo nemmeno prevedeva la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo contro le decisioni rese dal Consiglio di Stato in questa materia. La competenza istituita all'art. 13 LCint, proposta dalla commissione speciale per la compensazione intercomunale, è nondimeno stata introdotta dal Gran Consiglio, dopo aver accantonato una proposta tendente all'attribuzione della competenza a conoscere le contestazioni in questa materia al Parlamento stesso (che, secondo il direttore del dipartimento delle finanze, presentava "l'enorme svantaggio di una inevitabile inerzia":: RVGC cit., pag. 205), con 27 voti contro 23 andati alla proposta di stralcio del progetto licenziato dalla commissione, contrari i gruppi liberale e socialista proprio a causa del carattere politico delle decisioni rese in questa materia (per il complesso della discussione relativa all'introduzione dell'art. 12 LCint: RVGC cit., pagg. 203 - 207).

3.3. Il quadro legale istituito attraverso l'art. 9 LCint, che non definisce nel dettaglio e tantomeno limita l'estensione della competenza di verifica e di approvazione del Consiglio di Stato relativamente ai conti ed alle deliberazioni del Legislativo comunale concernenti uscite d'investimento, conduce a riconoscere a favore del Governo un esteso potere d'apprezzamento a tal fine: prerogativa che, di riflesso, limita il potere cognitivo di questo Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio (art. 61 PAmm). Corrobora questa conclusione la circostanza, secondo cui il diniego di approvazione dei conti o delle deliberazioni relative ad uscite di investimento rientra nelle facoltà dell'autorità cantonale ("può"), una volta accertato che essi eccedono i bisogni del comune (art. 9 cpv. 1 2.a frase LCint); questa "può" in seguito decidere secondo il suo apprezzamento se rinviarli al comune per nuova approvazione oppure rettificarli d'ufficio (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint). Come dire che una decisione in merito poggia sull'esercizio del potere d'apprezzamento da svolgere a più riprese da parte dell'autorità decidente. Presupposto preliminare e fondamentale risulta comunque essere l'avverarsi di un eccesso nei bisogni del comune (art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint): concetto di natura indeterminata, per la cui individuazione l'autorità decidente dispone di una certa latitudine di giudizio. Non bisogna tuttavia perdere di vista, d'altro canto, che l'approvazione dei conti e delle deliberazioni effettuata in applicazione dell'art. 9 LCint non si esaurisce in un esclusivo esercizio del potere d'apprezzamento dell'autorità cantonale: anche il conferimento di tale approvazione soggiace, in primo luogo, ad una scrupolosa, preliminare verifica, da parte di quest'ultima autorità, circa il rispetto delle disposizioni di natura formale e sostanziale - e quindi legalità - che presiedono all'adozione della deliberazione interessata. L'eventuale esistenza di un eccesso nei bisogni del comune va pertanto ricercata solo dopo che quest'ultima ha superato, con esito positivo, lo scoglio di tale esame.

                                   4.   4.1. In concreto, l'impugnativa del comune di __________ è rivolta contro una decisione del Consiglio di Stato vertente su due oggetti. Uno è la deliberazione con cui il legislativo di __________ ha stanziato un credito di fr. 307'000.-- per la sistemazione finale della strada di PR n. __________ in località __________ a __________ e sancito nel contempo il prelievo di contributi di miglioria nella misura del 30%. Il dipartimento ha ratificato tale deliberazione, imponendo tuttavia al comune di elevare la percentuale di imposizione dei contributi di miglioria ad almeno il 50%. Il secondo oggetto concerne la deliberazione con cui il legislativo del menzionato comune ha stanziato un credito di fr. 83'100.-- per la posa di una nuova condotta dell'acqua potabile lungo la stessa strada. Il dipartimento ha ratificato anche questa deliberazione, imponendo tuttavia al comune il prelievo dei contributi di miglioria - non previsti a livello comunale - nella stessa percentuale, ossia di almeno il 50%. Entrambe le decisioni sono poi state modificate dal Consiglio di stato che, con la decisione impugnata in questa sede, ha aumentato la percentuale dei contributi di miglioria al 70%.

                                         Entrambe le deliberazioni comunali soggiacevano tanto alla ratifica in applicazione dell'art. 205 LOC quanto all'approvazione giusta l'art. 9 LCint.

                                         Il comune contesta in questa sede l'obbligo di imporre i contributi di miglioria nella misura del 70% della spesa di realizzazione di entrambe le opere, postulando la riduzione dell'onere impositivo al 30% dei costi determinanti.

4.2. Giusta l'art. 1 cpv. 1 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCMI) il cantone, i comuni ed i consorzi di comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari. Danno luogo a contributo, in particolare (art. 3 cpv. 1 LCMI), le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (lett. a), le opere di premunizione e di bonifica (lett. b) e le ricomposizioni particellari (lett. c). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI). Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o l'ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCMI). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando (art. 4 cpv. 1 LCMI): l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (lett. a); la redditività, la sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente, tenuto conto della loro destinazione (lett. b); sono eliminati o ridotti inconvenienti od oneri (lett. c). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali limitati o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCMI). Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d'esecuzione o di acquisto dell'opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione (art. 6 cpv. 1 LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare non inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI; RDAT I-1998 n. 53). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 n. 7 consid. 3.2.).

                                         4.3. Il comune ticinese dispone di una grande libertà nell'ambito dell'applicazione della LCMI, che gli è affidata dal legislatore cantonale, e pertanto di autonomia protetta (RDAT II-1999 n. 41 consid. 2d; II-1996 n. 52 consid. 4; I-1996 n. 49 consid. 4; 1987 n. 75 consid. 4, quest'ultima relativa all'or abrogata LCMI 1971). Questa prerogativa non solleva però il comune dall'obbligo di interpretare ed applicare correttamente le definizioni e le disposizioni contenute nella legislazione cantonale. Per quanto qui interessa, l'art. 3 LCMI definisce i concetti di urbanizzazione generale (cpv. 2) e di urbanizzazione particolare (cpv. 3), impiegando gli stessi termini utilizzati dal legislatore federale all'art. 4 della legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 (LCAP). Con urbanizzazione generale si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCMI = art. 4 cpv. 1 LCAP). L'urbanizzazione particolare comprende invece il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico ed alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCMI = art. 4 cpv. 2 LCAP). La legge cantonale definisce pertanto in maniera completa e precisa i concetti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare. Essa indica altresì il metodo che le autorità comunali devono seguire per procedere alla classificazione di determinate opere nell'una o nell'altra di queste due categorie: bisogna far capo, in principio, alle scelte effettuate in sede di piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI). Quando questo strumento non fornisce una risposta, la determinazione della natura dell'urbanizzazione deve essere effettuata sulla scorta delle caratteristiche intrinseche dell'opera (RDAT I-1998 n. 53; inoltre art. 7 cpv. 2 LCMI). L'art. 7 cpv. 1 LCMI istituisce poi ancora una terza ipotesi: quella in cui la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e opere di urbanizzazione particolare non è agevole. Ai fini della sussunzione di singole, specifiche fattispecie nei concetti appena definiti di urbanizzazione generale e di urbanizzazione particolare oppure nella categoria delle opere di incerta classificazione, il comune non dispone pertanto di importanti spazi di determinazione. E' solo dopo l'accertamento della natura dell'opera di urbanizzazione rispettivamente della difficoltà a determinarsi per l'una o per l'altra categoria che l'autorità comunale può effettivamente e pienamente disporre di quella notevole libertà decisionale che le è riconosciuta dalla prassi in questa materia e che è caratteristica dell'autonomia, fissando - in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LCMI - il prelievo dei contributi di miglioria tra il 30% ed il 60% nel caso di opere di urbanizzazione generale, tra il 70% ed il 100% per quelle di urbanizzazione particolare, oppure adottando una percentuale media nel caso in cui la distinzione tra le due categorie non apparisse, malgrado tutto, agevole (RDAT I-2000 n. 43 consid. 4.2.).

4.4. In sintesi, il comune ticinese non dispone di libertà di decisione quando si tratta di determinare il principio (obbligo) dell'imposizione dei contributi di miglioria e la natura dell'opera di urbanizzazione che ne sta alla base. Una volta assodati tali elementi, esso acquista invece un ragguardevole margine di manovra nel fissare la percentuale di imposizione. Nell'ambito della ratifica di una deliberazione del legislativo comunale effettuata in applicazione dell'art. 205 LOC, che, come detto sopra, è circoscritta ad un puro esame di legalità della deliberazione, esclusivo quindi di ingerenze nell'autonomia del comune, il dipartimento deve pertanto limitarsi ad accertare - per quanto qui interessa - che, trattandosi di realizzare un'opera di urbanizzazione, la deliberazione preveda semplicemente l'obbligo di imporre i contributi di miglioria conformemente al genere di quest'ultima, ossia tra il 30% ed il 60% per un'opera di urbanizzazione generale e di almeno il 70% per un'opera di urbanizzazione particolare (art. 7 cpv. 1 LCMI). Non può invece sindacare anche la percentuale di prelievo adottata dall'organo comunale entro tali limiti. E questo diversamente da quando il dipartimento, per delega del Governo, è chiamato ad approvare la stessa deliberazione in applicazione dell'art. 9 LCint: disposizione che, com'è parimenti già stato spiegato, limita l'autonomia decisionale dei comuni che beneficiano dell'intervento del fondo di compensazione. A differenza dell'art. 205 LOC, l'art. 9 LCint conferisce pertanto all'autorità cantonale un potere di verifica completo della deliberazione del legislativo comunale.

4.5. Ai fini della ricevibilità dell'impugnativa in esame non appare di conseguenza necessario distinguere se ed in che misura le decisioni dipartimentali poggino sull'art. 205 LOC o piuttosto sull'art. 9 LCint, dal momento che l'applicazione di quest'ultima disposizione, che può essere contestata dinanzi a questo Tribunale, include necessariamente ed anzi va oltre - l'esame che deve essere effettuato in forza dell'altra norma.

                                   5.   5.1. Il Governo, in veste di autorità di ricorso, fruisce di pieno potere cognitivo: questo significa che un ricorso presentato innanzi allo stesso permette un riesame completo della decisione impugnata. Il potere cognitivo del Tribunale amministrativo, quando é investito di un ricorso, é invece circoscritto alla violazione del diritto: concetto includente, in definitiva, anche l'accertamento inesatto od incompleto dei fatti (art. 61 seg. PAmm), sicché gli è data facoltà di verificare l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore solo dal profilo dell'eccesso o dell'abuso.

5.2. Con l'impugnata decisione, il Consiglio di Stato ha stabilito che le infrastrutture interessate dall'imposizione costituiscono delle opere di urbanizzazione particolare.

La situazione risultante dagli atti di causa e dal sopralluogo impone di confermare tali conclusioni. La strada è classificata - sicuramente almeno nella sua parte iniziale, così come prevista dal PR originariamente sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato (cfr. risoluzione di approvazione del PR 14 giugno 1988, pag. 36, cifra 3.6.4.3.) nella categoria inferiore delle superfici di circolazione veicolare, ossia tra le strade di servizio (SS 4.2), che per definizione hanno lo scopo di servire i fondi (art. 6 cpv. 5 LStr). Tale qualifica giuridica trova poi riscontro nelle caratteristiche intrinseche del manufatto. Trattasi difatti di strada di larghezza modesta (gli estratti dei progetti agli atti indicano 3 m + 0,50 m di banchina) che è volta in primo luogo a permettere l'accesso da e per le proprietà adiacenti ubicate nella zona del nucleo (NV) e in quella residenziale (R3) ad est di quest'ultimo. In tal senso, anche il messaggio municipale no 48 del 23 maggio 1999 precisava che "la strada serve in particolare la zona residenziale (R3) e la zona del nucleo (NV) ad est di __________ ", fatto questo chiaramente emerso in sede di sopralluogo.

Vero è che la strada è stata prolungata sino al limite della zona edificabile allo scopo di collegarla con la strada agricola e quindi rendere più comodo l'accesso alla zona agricola ed ai rustici ubicati a monte della frazione: ciò non ne cambia tuttavia la natura di opera di urbanizzazione particolare. Va al proposito rilevato che, poiché la strada "favorisce inoltre l'accesso carrabile ai rustici censiti ubicati a monte della frazione di __________ " (MM no 48 del 23 maggio 1999), anche tali fondi situati fuori della zona edificabile ("edifici fuori zona edificabile, rilevati, trasformati o meritevoli di conservazione secondo decisione del Consiglio di Stato del 22.02.1995": cfr. relazione tecnica 17.5.1999 dello studio d'ingegneria M.&B., pag. 3), rientrano nel comprensorio soggetto al prelievo dei contributi di miglioria.

5.3. Per i medesimi motivi, a maggior ragione è da considerare opera di urbanizzazione particolare la condotta dell'acqua potabile. Attualmente esiste solo una condotta del diametro di 2" che si trova parzialmente su proprietà privata e alla quale sono allacciati tre mappali.  Il progetto prevede invece la posa di un anello di distribuzione su tutta la strada di PR, realizzato con tubi di ghisa del diametro di 80 mm che permetterà di servire tutti i fondi inseriti nella zona edificabile R3 posti lungo la menzionata strada; pure prevista è la posa di un idrante a colonna lungo la nuova strada di PR. Trattasi indubbiamente di urbanizzazione particolare a'sensi degli artt. 3 - 5  LCMI.

Se, stante quanto precede, fosse giustificato limitare il prelievo dei contributi di miglioria alla tratta di 170 m invece che prevederlo per l'intera condotta di 270 m non ha da essere deciso, la questione non essendo oggetto d'impugnativa.

5.4. Le infrastrutture in rassegna costituiscono pertanto delle opere di urbanizzazione particolare ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LCMI  con la conseguenza  che la loro realizzazione soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 70% ed il 100% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCMI).

                                         La risoluzione governativa impugnata, che fissa i contributi di miglioria al 70% della spesa determinante, vale a dire al minimo previsto dalla legge, va pertanto confermata in quanto immune da violazioni del diritto.

Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso dev'essere respinto. Date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. da 7 a 9, 12 LCint, 9 RLCint, 151 , 194, 195, 205, 207 LOC, 1, 3, 4, 6, 7, 14 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 55, 56, 57, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si  prelevano tasse né spese.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.444 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2002 52.2001.444 — Swissrulings