Incarto n. 52.2001.399
Lugano 21 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 ottobre 2001, no. 5015, del Consiglio di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 11 novembre 1998, no. 5282, con cui lo stesso Consiglio di Stato ha accolto ai sensi dei considerandi il gravame presentato da __________, contro la decisione 11 agosto 1998 del municipio di __________ che ha ordinato la rettifica delle opere abusivamente realizzate sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
- 20 novembre 2001 del municipio di __________;
- 26 novembre 2001 di __________;
- 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che alla fine degli anni '80, sulla part. no. __________ RF di __________, la proprietaria __________ ha realizzato un portico, eccedente in lunghezza ed altezza il manufatto autorizzato con licenza edilizia 13 maggio 1987;
che, statuendo sull'impugnativa presentata dal vicino __________, qui ricorrente, contro la licenza edilizia in sanatoria rilasciata dal municipio e confermata dal Consiglio di Stato, con giudizio 1° marzo 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha autorizzato la predetta costruzione, limitatamente ad un'altezza di ml 3 e ad una lunghezza di ml 10;
che, dopo ulteriori vicissitudini, che non occorre qui rievocare, con risoluzione 11 agosto 1998 il municipio di __________ ha ordinato "la rettifica delle parti eccedenti le opere autorizzate", secondo la suddetta decisione di questo Tribunale;
che il 18 novembre 1998 il Consiglio di Stato ha, in sostanza, parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ contro tale risoluzione municipale, annullandola e rinviando gli atti al municipio per nuova decisione;
che il Governo ha ritenuto la pronuncia municipale eccessivamente generica in punto alle concrete modalità di ripristino della legalità, oltre che viziata in quanto non intimata al già opponente __________, portatore di un legittimo interesse;
che, sollecitato a due riprese dall'insorgente, il 6 luglio 1999 l'esecutivo comunale lo ha informato che contro il provvedimento di ripristino era stato interposto ricorso, accolto dal Governo; ha inoltre assicurato di voler provvedere entro breve alla regolarizzazione delle opere abusive, tenendolo debitamente al corrente;
che, in risposta ad un nuovo sollecito del ricorrente a voler adottare le necessarie misure di rettifica, il 16 novembre 1999 il municipio gli ha negato copia del giudicato governativo 18 novembre 1998, che l'insorgente stesso ha successivamente addotto di non aver nemmeno mai richiesto;
che, denunciando l'inadempienza del municipio, il 6 marzo 2001 __________ ha interposto istanza d'intervento al Consiglio di Stato, evasa il 24 luglio seguente dall'UDC con un rinvio alla decisione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato;
che il 2 ottobre 2001 il municipio di __________ ha informato il ricorrente di aver avviato una procedura contravvenzionale nei confronti di __________ e gli ha inviato copia della predetta decisione governativa;
che il 5 ottobre 2001 __________ ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato la risoluzione 18 novembre 1998 della medesima autorità, chiedendone l'annullamento, in subordine previa restituzione del termine di ricorso;
che con giudizio 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente, che, siccome escluso dalla cerchia dei destinatari della decisione del 1998, non potrebbe ora chiedere il riesame della stessa;
che contro il predetto giudicato governativo __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dello stesso nonché della risoluzione 18 novembre 1998, siccome irrispettosa del giudizio 1° marzo 1994 del Tribunale cantonale amministrativo;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio del comune di __________ ed il Consiglio di Stato, mentre __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che la legittimazione attiva dell'insorgente a contestare il giudizio di irricevibilità pronunciato dal Consiglio di Stato è certa (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta gli art. 11 e 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere perentoriamente insinuato entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata;
che in caso di mancata o errata notificazione, un destinatario è comunque tenuto, secondo i principi della buona fede e della sicurezza del diritto, ad informarsi sull'esistenza e sul contenuto della decisione, e non può differire a piacimento l'inizio del decorso del termine ricorsuale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 n. 4);
che, in concreto, il ricorrente era a conoscenza dell'esistenza della risoluzione governativa 18 novembre 1998 perlomeno sin dal mese di luglio dell'anno seguente, quando è stato informato in via ufficiale direttamente dal municipio;
che con scritto 23 novembre 1999 egli ha addirittura espressamente manifestato il suo disinteresse ad ottenere copia della suddetta risoluzione;
che, di conseguenza, nella misura in cui configurava gli estremi di un ricorso contro la decisione 18 novembre 1998 del Consiglio di Stato, l'atto 5 ottobre 2001 risultava manifestamente tardivo;
che, inoltre, non erano manifestamente adempiuti i presupposti per concedere la restituzione in intero per inosservanza dei termini (cfr. art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12 PAmm);
che, per inciso, in quanto ricorso, il suddetto atto avrebbe dovuto venir trasmesso per competenza a questo Tribunale, giusta l'art. 4 PAmm, senza peraltro sostanziali mutamenti dell'esito della vertenza;
che, d'altra parte, il medesimo scritto poteva venir considerato non a torto alla stregua di un'istanza di riesame/revisione, come ritenuto dal Consiglio di Stato;
che il Governo ha dichiarato l'istanza irricevibile per mancanza di legittimazione attiva dell'insorgente, il quale non potrebbe postulare il riesame della decisione governativa 18 novembre 1998, non essendogli stata riconosciuta qualità di parte nell'ambito di quella procedura;
che tuttavia il ricorrente, proprietario di un fondo contermine a quello oggetto dell'ordine municipale di rettifica e già opponente nella procedura della domanda di costruzione in sanatoria, è senza dubbio portatore di un interesse degno di protezione, pratico ed attuale al concreto ripristino della situazione conforme al diritto;
che, del resto, alla medesima conclusione era giunto anche lo stesso Consiglio di Stato nella decisione 18 novembre 1998, con cui il qui avversato giudizio si pone pertanto in palese contraddizione;
che un diritto al riesame degli atti amministrativi, dedotto dall'art. 29 Cost., è dato nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva oppure che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o, infine, che non aveva alcun motivo per farlo;
che, di principio, a differenza delle decisioni dell’autorità di prime cure, i giudizi resi da un’istanza ricorsuale possono essere rivisti solo sotto l'angolo ristretto dei motivi di revisione (art. 35 PAmm);
che, anche prescindendo da questa ulteriore limitazione, nella specie gli estremi per procedere al riesame della decisione governativa del 1998, peraltro nemmeno invocati dall'insorgente, non risulterebbero comunque adempiuti;
che, in particolare, non è intervenuto alcun cambiamento rilevante delle circostanze fattuali: al contrario, il ricorrente si duole precisamente del fatto che nulla è avvenuto, malgrado il lungo tempo trascorso;
che, di conseguenza, seppur per motivi sostanzialmente diversi da quelli ritenuti dal Consiglio di Stato, il giudizio di irricevibilità pronunciato in quella sede merita tutela;
che, abbondanzialmente, non ci si può esimere dal censurare le lungaggini procedurali che caratterizzano la fattispecie, eloquentemente esposte in narrativa;
che v’è pertanto da auspicare che il municipio del nuovo comune di __________ dia celermente seguito alla decisione governativa di rinvio 18 novembre 1998;
che la procedura contravvenzionale avviata dal municipio di __________ non permette beninteso di ritenere evasi gli obblighi imposti all’autorità comunale dal suddetto giudicato;
che, in esito a quanto precede, il ricorso va pertanto respinto;
che la tassa di giustizia e le spese, comunque adeguatamente limitate in funzione dell’insieme delle circostanze del caso di specie, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 21 e 45 LE; 3, 4, 11, 18, 28, 35, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario