Incarto n. 52.2001.00386
Lugano 27 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
__________
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4768) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni che sarebbero state adottate dall'assemblea generale dell'Ente turistico __________ del 19 luglio 2001 in evasione della trattanda n. 6 dell'ordine del giorno;
viste le risposte:
- 13 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
- 14 novembre 2001 dell'Ente turistico __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 giugno 2001 il Consiglio di amministrazione dell'Ente turistico __________ ha stipulato una convenzione con gli azionisti iniziali e potenziali della __________, mediante la quale si è impegnato, fra l'altro, a sottoscrivere e liberare 5'700 nuove azioni derivanti dall'aumento di capitale della predetta società da fr. 1'150'000.-- a fr. 4'000'000.--. Per finanziare l'operazione ha assunto prestiti bancari.
Agli inizi di luglio il Consiglio di amministrazione ha convocato per il 19 luglio 2001 l'assemblea generale ordinaria dell'ente con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione verbale assemblea generale del 20.12.2000
3. Relazione del Presidente
4. Consuntivo 2000 e rapporto di revisione
5. Modifica degli statuti
6. Convenzione con gli azionisti iniziali e potenzionali della __________ per l'aumento del capitale azionario
7. Eventuali
B. Aperti i lavori assembleari, il presidente dell'__________ ha rilevato che alla trattanda n. 6 sarebbero state "date delle informazioni ai soci, in virtù della trasparenza sull'operazione contratta dall'__________ per l'aumento delle azioni della __________ ".
Alla trattanda in questione il presidente dell'ente ha fatto "un breve istoriato sull'aumento di capitale della __________, onde informare tutti i soci". Nessuno dei soci presenti ha posto domande e l'assemblea non ha preso alcuna decisione.
C. Con ricorso 31 luglio 2001, l'avv. __________, socio dell'__________, è insorto davanti al Consiglio di Stato
"contro la risoluzione dell'assemblea generale ordinaria 19 luglio 2001 dell'__________, relativa alla ratifica della convenzione con gli azionisti iniziali e potenziali della __________ per l'aumento del capitale azionario",
chiedendogli di annullare
"le risoluzioni assembleari adottate dall'AG dell'__________ in evasione della trattanda n. 6",
rispettivamente,
"tutti gli impegni finanziari per fr. 2'850'000.-- presi dall'__________ per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della __________ ".
D. Con giudizio 9 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per difetto di decisione impugnabile.
Il Governo si è in sostanza limitato a rilevare che l'assemblea generale dell'__________ non aveva adottato alcuna decisione in merito all'aumento del capitale della __________.
E. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio della causa al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa.
Il ricorrente ripropone in questa sede le censure sollevate invano in prima istanza con riferimento alla (in)competenza del Consiglio di amministrazione dell'__________ ad assumere i controversi impegni.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione approda l'__________ con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2 LTur, che permette di dedurre davanti ad esso i giudizi resi dal Consiglio di Stato su ricorsi proposti "contro le decisioni degli enti", indipendentemente dall'organo che le ha adottate.
1.2. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente a contestare il giudizio con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile l'impugnativa da questi inoltratagli contro decisioni che sarebbero state adottate dall'assemblea generale dell'__________.
1.3. Da questo profilo ed entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 2 PAmm il ricorso "deve contenere la menzione della decisione querelata", che deve essere allegata all'atto d'impugnazione (art. 46 cpv. 2 PAmm). Questa disposizione mira essenzialmente a definire in modo chiaro e preciso l'oggetto dell'impugnativa ed i limiti del sindacato di legittimità, che l'autorità di ricorso è chiamata ad esprimere.
2.2. Con il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato, l'insorgente ha dichiarato di impugnare
"la risoluzione dell'assemblea generale ordinaria 19 luglio 2001 dell'__________ relativa alla ratifica degli accordi con gli azionisti iniziali e potenziali della __________ per l'aumento del capitale azionario".
Al ricorso l'avv. __________ non ha allegato la decisione querelata. Né avrebbe potuto allegarla. Non già perché non è stata consegnata in un atto scritto, ma perché l'assemblea generale dell'__________ non ha adottato alcuna decisione in merito alla ratifica della convezione stipulata dal Consiglio di amministrazione con la __________. L'assemblea si è infatti limitata a prendere atto delle informazioni fornitele dal presidente dell'ente, senza decidere alcunché. Nessuno dei presenti ha preso la parola. La convenzione non è stata oggetto di alcuna discussione. Il Consiglio di amministrazione non ha sollecitato alcuna deliberazione da parte dell'assemblea. Nulla è quindi stato posto in votazione e nessuna decisione è stata adottata.
L'inesistenza della decisione impugnata era evidente anche ad un profano. La circostanza non poteva di certo sfuggire al ricorrente, avvocato esperto, di cui sono note la preparazione e le capacità.
In difetto di decisione impugnabile il ricorso era quindi senza oggetto. Rettamente, pertanto, il Consiglio di Stato l'ha dichiarato irricevibile (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pag. 334).
Diversa avrebbe potuto essere la conclusione se il ricorrente avesse dichiarato di impugnare le decisioni rese dall'ente in merito alla convenzione stipulata con la __________. In questo caso si sarebbe potuto ritenere che l'impugnativa fosse rivolta contro le decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'__________ in funzione degli accordi stipulati con gli azionisti iniziali e potenziali della __________ o dei prestiti contratti con le banche per assicurare il finanziamento degli impegni assunti. La situazione professionale del ricorrente e la precisa indicazione dell'oggetto dell'impugnativa inoltrata al Consiglio di Stato non permettono tuttavia di accreditare questa tesi.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va quindi respinta.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 39 LTur; 3, 18, 28, 31, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 600.-- all'__________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario