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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.01.2002 52.2001.352

7 janvier 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,076 mots·~5 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00352  

Lugano 7 gennaio 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  2 ottobre 2001 di

__________ rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 11 settembre 2001 (n. 4306) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 25 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero, limitatamente alla mancata assegnazione di ripetibili;

vista la risposta 24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino italiano __________ (1970) è titolare dal 1996 di un permesso di domicilio in Svizzera, con prossimo termine di controllo fissato per il 5 dicembre 2002. Sua moglie __________ (1966) e i suoi figli __________ (1992) e __________ (1997) vivono in __________.

                                  B.   Il 25 giugno 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, perché soggiornava all'estero da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS. L'autorità ha fondato il giudizio sulla scorta di un rapporto di segnalazione della Polizia cantonale risalente al 26 luglio 2000.

                                  C.   Con giudizio 11 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta risoluzione, accogliendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, rappresentato da __________. L'Esecutivo cantonale ha rilevato che, dall'inserto di causa, non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che il ricorrente risiedesse effettivamente all'estero da almeno sei mesi. Il Governo ha tuttavia negato all'insorgente l'assegnazione di ripetibili, in quanto non patrocinato da un avvocato.

                                  D.   Contro la predetta decisione, __________ si aggrava ora davanti a questo Tribunale chiedendone l'annullamento, nella misura in cui gli è stata rifiutata un'indennità per ripetibili. Sostiene di averne diritto in quanto il suo rappresentante è persona formata giuridicamente e non ha agito a titolo gratuito. Invoca la prassi di questo tribunale, che da tempo concede un'indennità a __________ nelle cause vincenti. Rileva pure che, recentemente, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha assegnato al suo rappresentante delle ripetibili.

                                  E.   Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del Tribunale, rilevando che l'alta Corte federale assegna le ripetibili soltanto agli avvocati.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Contro le decisioni relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 30). Ad analoga conclusione si può giungere anche per quanto riguarda la mancata assegnazione di ripetibili (STA 12 aprile 2000 in re K., consid. 1.1.). In concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione di decadenza del permesso di domicilio dell'insorgente (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS), poteva essere impugnata sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e contrario; 10 lett. a LALPS).

1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte (spese ripetibili).

La procedura amministrativa cantonale non prevede il monopolio degli avvocati. Per questo motivo e ispirandosi ad altri cantoni, il Tribunale cantonale amministrativo ha già assegnato delle ripetibili anche alle parti vincenti che non sono patrocinate da avvocati, ma da consulenti che non agiscono a titolo gratuito, bensì oneroso, e che dimostrano di essere dotati di una certa esperienza nel ramo giuridico rispettivamente nel settore d'attività cui è riferita la contestazione (v. nello stesso senso, per gli altri Cantoni, Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a. ed., N. 11 ad §17; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 2 ad art. 104; Bovay, Procédure administrative, pag. 463). __________, rappresentante del ricorrente, sebbene non sia avvocato, è persona con provata esperienza nell'ambito dell'applicazione della legislazione sul domicilio e la dimora degli stranieri. Per questo motivo, a partire dalla STA 21 agosto 2000 in re __________., il Tribunale ha riconosciuto un'indennità a titolo di ripetibili ai ricorrenti vincenti che egli rappresentava in applicazione dell'art. 31 PAmm.

Il Consiglio di Stato non poteva pertanto negare all'insorgente l'assegnazione di ripetibili regolarmente protestate. A maggior ragione, dal momento che in una recente decisione il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha riconosciuto tale indennità a un ricorrente rappresentato da __________ (decreto 28 settembre 2001 in re M.B.).

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere accolto, annullando la decisione impugnata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di un'adeguata indennità per ripetibili. Il Tribunale non può tuttavia sostituirsi al Consiglio di Stato nella determinazione del quantum delle ripetibili. Il Governo, anche sotto questo profilo, fruisce infatti di un esteso potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte di questo Tribunale unicamente nella misura in cui integri gli estremi di una violazione del diritto (STA 15 aprile 1998 in re G., pag. 3 e 4). Gli atti devono essere pertanto retrocessi all'Esecutivo cantonale, affinché provveda a fissare l'indennità cui ha diritto l'insorgente.

                                   4.   Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere al ricorrente, assistito da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                      §.     Di conseguenza la decisione 11 settembre 2001 (n. 4306) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui nega al ricorrente l'assegnazione di un'adeguata indennità per ripetibili.

                                 §§.   Gli atti vanno retrocessi al Consiglio di Stato affinché proceda a fissarne l'importo.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                         Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 300.– a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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