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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.11.2001 52.2001.315

8 novembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,606 mots·~13 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00315  

Lugano 8 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  10 settembre 2001 di

__________ patr. da: studio legale __________  

contro  

la decisione 22 agosto 2001, n. 3787, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 giugno 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per tre mesi;

vista la risposta 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;    

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 3 dicembre 1971 __________ 1953, ha ottenuto la licenza di condurre per la categoria B; possiede inoltre la licenza per le categorie C e C1.

Il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in cinque occasioni con provvedimenti amministrativi, e segnatamente:

22 novembre 1974             ammonimento per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (82/77 km/h);

18 aprile 1975                     ammonimento per aver superato il limite di velocità di 60 km/h (86/81 km/h);

29 agosto 1985                   ammonimento per aver superato il limite di velocità di 80 km/h in autostrada (106/100 km/h);

16 ottobre 1992                  ammonimento perché, dopo essersi fermato ad un segnale di "stop", si è inoltrato in un'intersezione ed ha colliso con un autoveicolo sopraggiungente;

5 ottobre 2000                    revoca della licenza di condurre a titolo di ammonimento della durata di due mesi, per aver circolato in stato d'ebrietà (0.85-1.40) con autovettura; il periodo di revoca è stato scontato dal 27 agosto al 26 ottobre 2000.

                                  B.   a. Il 22 novembre 2000, ad un'intersezione regolata da semafori in territorio di __________, si è verificata una collisione tra l'autovettura guidata da __________ ed un motoveicolo sopraggiungente da sinistra, il cui conducente ha subito un ferimento leggero.

A seguito di tale evento, il 23 marzo 2001 la Sezione della circolazione, sulla base dell'intimazione di contravvenzione del 14 febbraio 2001, rimasta incontestata, ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 700.--, motivandola con la mancata osservanza di una segnalazione semaforica rossa indicante "fermata", l'immissione nell'intersezione e la conseguente collisione con il motoveicolo.

b. Esaminati gli atti, con risoluzione 7 giugno 2001, n. 1672, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ uri la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi, per la grave infrazione commessa, in correlazione con i precedenti.

Tale risoluzione è stata resa sulla base degli art. 3, 16 cpv. 2, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 68 cpv. 1 OSStr.

                                  C.   Con giudizio 22 agosto 2001, no. 3787, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da __________ avverso la predetta risoluzione dipartimentale di revoca della licenza. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto di non avere motivi per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale cresciuto in giudicato. Alla luce dei precedenti del ricorrente e considerato che la sua professione non giustificherebbe un'assoluta necessità della licenza, il Governo ha altresì reputato proporzionata la durata del periodo di revoca, negando infine che il conducente abbia un diritto formale di scontare detta revoca nel periodo a lui più confacente.

                                  D.   __________ insorge ora al Tribunale cantonale amministrativo, riconfermandosi sostanzialmente negli argomenti già addotti dinnanzi all'autorità di prime cure. Contesta l'accertamento dei fatti operato dalle autorità penali poiché, a suo dire, le versioni del coprotagonista e della testimone sarebbero contrastanti. Lamenta la violazione del diritto di essere sentito, asserendo di non aver mai ricevuto l'invito 2 maggio 2001 a trasmettere eventuali osservazioni alla Sezione della circolazione. Evidenzia la propria necessità di beneficiare della licenza di condurre per motivi professionali; subordinatamente, chiede di poter concordare il periodo di revoca.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione impugnata.

                                  F.   Su richiesta di questo Tribunale, con lettera 22 ottobre 2001 il ricorrente ha affermato che dispone di un carro attrezzi e di un autofurgone adibito a veicolo di soccorso, che il fatturato derivante dal recupero e riparazione di mezzi incidentati ammonta a circa fr. 30'000.-- annui e che, presso l'officina meccanica di cui è titolare, lavorano 2 verniciatori, nessuno dei quali possiede la licenza di condurre per le categorie C-C1, ed una segretaria.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione.

                                   2.   __________ sostiene che nel corso della procedura non gli sarebbe stata data la possibilità di prendere posizione in merito. In sostanza egli invoca una violazione del suo diritto di essere sentito.

La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti).

                                         Il ricorrente ha avuto modo di esporre le sue ragioni per iscritto dinanzi al Consiglio di Stato, nonché dinanzi a questo Tribunale. Ne consegue che in concreto non vi è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.

                                   3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                   4.   4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

4.2. Nel caso di specie, il ricorrente non ha impugnato la decisione di multa inflittagli in sede penale.

Per giustificare la sua inazione egli si è limitato ad affermare nella memoria di ricorso al Consiglio di Stato nonché, da ultimo, in questa sede, che era "convinto che una volta pagata la multa in oggetto la vicenda si sarebbe conclusa" (pto. 3).

Ad ogni modo, egli non eccepisce l'irregolarità della notifica del rapporto di contravvenzione e della relativa decisione di multa, che, in effetti, hanno esplicato tutti gli effetti di legge, segnatamente quelli prodotti dalla decorrenza dei termini d'impugnazione. Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare sia i fatti in oggetto, sia l'apprezzamento degli stessi da parte dell'autorità dipartimentale. Considerati i precedenti a suo carico - e, in particolare, il fatto che gli era stata da poco restituita la licenza di condurre dopo una revoca di due mesi per circolazione in stato di ebrietà - non poteva ignorare che l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una misura amministrativa nei suoi confronti. Tuttavia, non ha impugnato presso le istanze superiori la decisione di multa. Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale è dunque vincolato alla condanna pronunciata dalla Sezione della circolazione.

                                   5.   5.1. Gli estremi per la revoca della licenza di condurre a scopo di sanzione secondo l’art. 16 cpv. 2 LCStr sono dati quando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 ss.).

Dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente non ha osservato una segnalazione semaforica rossa indicante "fermata", inoltrandosi nell'intersezione e collidendo con un motoveicolo che sopraggiungeva da sinistra. Non vi è quindi dubbio che egli ha concretamente messo in pericolo la sicurezza della circolazione. La colpa dell'insorgente non può venir qualificata come lieve, tanto più che l'infrazione in esame è stata commessa meno di quattro settimane dopo la fine di un precedente periodo di revoca della licenza. In siffatte circostanze ben si giustifica l'applicazione nei suoi confronti di un provvedimento retto dall'art. 16 cpv. 2 LCStr. Vista l'infrazione commessa e la colpa imputabile a                              , quello in esame non può essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre deve quindi essere confermato.

                                         5.2. È altresì opportuno rilevare che un'eventuale necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali deve essere tenuta in considerazione unicamente nell'apprezzamento della durata di un'eventuale revoca della licenza, mentre che è irrilevante ai fini della determinazione della misura amministrativa da adottare, revoca o ammonimento.

                                   6.   6.1. Il ricorrente, titolare di una carrozzeria, sostiene di avere imperiosa necessità professionale di condurre un veicolo a motore, e segnatamente il carro attrezzi, dal momento che la sua attività comporta il recupero di veicoli incidentati, che vengono poi riparati nell'officina.

                                         6.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., cons. 2c).

6.3. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionista.

Il ricorrente ha indicato che il fatturato annuo derivante direttamente dal recupero di auto è pari circa a fr. 30'000.--. Seppure non ha specificato - come richiesto da questo Tribunale - a quale percentuale del suo intero fatturato ciò corrisponda, è possibile dedurre che si tratti di una parte limitata dello stesso, sia a causa dell'importo medesimo, sia per il semplice fatto che i veicoli incidentati che devono essere forzatamente caricati sul carro attrezzi onde raggiungere l'officina sono un numero ridotto.

Va peraltro rilevato che il ricorrente non ha nemmeno provato di essere detentore di un carro attrezzi per la guida del quale sia necessaria la licenza per le categorie C-C1. In effetti, egli si è limitato a produrre la fotocopia di una licenza di circolazione su cui è apposto il timbro "annullato". Nulla di diverso risulta al servizio immatricolazioni della Sezione della circolazione, interpellato da questo Tribunale.

Per quanto attiene all'autofurgone Iveco immatricolato quale veicolo di soccorso, il suo peso totale non è superiore a 3'500 kg. Pertanto potrebbe essere guidato dai dipendenti dell'officina con licenza di condurre per la categoria B.

In quanto esposto dal ricorrente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.

                                   7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile, sulle quali ci si è già soffermati, nonché dei suoi precedenti, e del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di tre mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e rispettosa del principio di proporzionalità.

                                   8.   Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.

                                   9.   In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 cpv. 2 Cost.; 3, 16 cpv. 2, 17 cpv. 1, 36 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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