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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.03.2002 52.2001.291

11 mars 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,653 mots·~18 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00291  

Lugano 11 marzo 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  20 agosto 2001 di

____________________ entrambi rappresentati da __________  

contro  

la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3038) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso le decisioni 15 marzo 2001 (DO 27 e 32) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione della dimora;

viste le risposte:

-    28 agosto 2001 del Consiglio di Stato,

-    10 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 12 ottobre 1995 il cittadino italiano __________ (1945), allora residente in __________ e titolare della __________, attiva nel settore degli antifurti, ha ottenuto un'autorizzazione di soggiorno annuale ex art. 14 OLS per lavorare in Ticino come direttore della filiale della ditta. Nel contempo, hanno ottenuto un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare anche la moglie __________ (1958) e le figlie __________ (1982), __________ (1984) e __________ (1989), le quali detengono la doppia nazionalità italo-svedese.

                                  B.   a) Il 16 marzo 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata da __________ volta ad ottenere la proroga del suo permesso di dimora e quello dei suoi famigliari. L'autorità ha fondato il giudizio sulla scorta del preavviso negativo dell'Ufficio della manodopera estera (UMOE) del 16 febbraio precedente. In sostanza, la ____________________ non aveva realizzato gli obiettivi posti al momento della concessione dell'autorizzazione di soggiorno al ricorrente (cifra d'affari prevista e creazione di nuovi posti di lavoro per la manodopera indigena).

b) Nel settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, dopo aver raccolto il preavviso favorevole dell'UMOE, ha annullato la propria decisione in virtù dell'art. 50 PAmm e ha rinnovato i permessi di dimora ai membri della famiglia __________ fino all'11 ottobre 2000. __________ aveva dichiarato di essere in grado di realizzare in poco tempo gli obiettivi previsti nel 1995 grazie a un cambiamento della strategia aziendale. L'8 ottobre 1999 il Consiglio di Stato ha quindi stralciato dai ruoli il gravame nel frattempo inoltrato dal ricorrente contro la menzionata risoluzione dipartimentale.

                                  C.   Il 15 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, dopo aver raccolto il preavviso negativo dell'UMOE, ha respinto le domande di __________, della moglie __________ e delle figlie __________, __________ e __________ volte ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare loro il permesso di dimora. In sostanza, il dipartimento ha nuovamente rimproverato a __________ di non aver rispettato le condizioni postegli per lavorare e soggiornare in Svizzera. Di conseguenza, nemmeno i suoi famigliari potevano prevalersi del diritto di risiedere nel nostro Paese, poiché erano stati autorizzati ad entrarvi a titolo di ricongiungimento famigliare. Tanto più che ____________________ era nel frattempo divenuta maggiorenne. Le decisioni sono state rese in applicazione degli art. 4, 5, 12 e 16 LDDS; 8 e 10 cpv. 3 ODDS; 43 OLS.

                                  D.   Con unico giudizio del 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato le suddette risoluzioni dipartimentali, respingendo le impugnative contro di esse interposte da __________ e __________. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che i ricorrenti non potessero prevalersi di alcun diritto al rilascio di un permesso di domicilio in applicazione del diritto federale; tanto meno sulla scorta di un trattato internazionale con la Repubblica italiana o il Regno di Svezia. Nel merito, il Governo ha ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento. Infine, ha ritenuto esigibile il rientro degli interessati in Italia o in Svezia. Alla cifra 4 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ e __________ (quest'ultimo agente per sé, per la moglie __________ e per le figlie __________ e __________) si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di domicilio, in via del tutto subordinata il rinnovo del loro permesso di dimora per un periodo di due anni. Sostengono di avervi diritto. Invocano la consuetudine delle autorità elvetiche di rilasciare ai cittadini italiani, sulla scorta della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, ed ai cittadini svedesi, per motivi di reciprocità, un permesso di domicilio dopo un soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera di cinque anni. Non applicando tale prassi soltanto nei loro confronti, soggiungono gli insorgenti, le autorità inferiori hanno commesso una disparità di trattamento, violando in tal modo il divieto di ogni forma di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. __________ ritiene di aver pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora in virtù dell'art. 11 dell'Accordo italo-svizzero del 1964 e, di riflesso, sua moglie e le sue figlie nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Nel merito, __________ sostiene che il mancato raggiungimento degli obiettivi economici da parte della sua società è stato causato da motivi indipendenti dalla sua volontà. Gli insorgenti ritengono in ogni caso che il provvedimento sia contrario al principio della proporzionalità e che violi il diritto al rispetto della vita privata protetto dagli art. 8 n. 1 CEDU e 13 cpv. 1 Cost, in quanto non farebbe altro che sradicare inutilmente __________, __________ e __________, che sono ancora in fase di scolarizzazione, dal tessuto sociale elvetico. Vi sarebbero pertanto le premesse per considerare queste ultime un caso particolarmente rigoroso ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 11 cpv. 2 ODDS; DTF 123 II 145 consid. 1b).

1.2.1. Per quanto concerne i cittadini italiani entrano in considerazione il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). L'art. 10 cpv. 2 dell'Accordo 10 agosto 1964 prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1 di tale Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio Federale 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata adottata la prassi secondo cui i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare (v. Direttive UFDS ad 333.2, stato al giugno 2000; per una critica a tale prassi cfr. Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG, ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperto il quesito (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 304 con rif.). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica. In STA 20 giugno 2000 in re V. (consid. 1.3.), concernente un lavoratore italiano, questo Tribunale ha aderito alla prassi adottata oltre 18 anni fa dall'UFDS e recentemente ribadita dalle menzionate direttive (v. anche doc. H: scritto 29 giugno 2001 dell'UFDS a G.S.). Nemmeno ora questa Corte ritiene di doversi scostare dal suo precedente giudizio.

In concreto, il 12 ottobre 1995 __________ ha ottenuto un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS, regolarmente rinnovato, con ultima scadenza il 12 ottobre 2000, per lavorare nel nostro Paese. Al momento dell'inoltro della richiesta di un permesso di domicilio, egli soggiornava in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto da almeno 5 anni. Di conseguenza, i suddetti presupposti temporali adottati per prassi sono adempiuti nella fattispecie. In linea di principio, __________ ha quindi diritto all'ottenimento di un permesso di domicilio e, di riflesso, sua moglie __________ e le sue figlie __________ e __________, giunte in Svizzera contemporaneamente al ricorrente nell'ambito del ricongiungimento famigliare.

__________, in quanto cittadina italiana, può invocare il diritto a un permesso di domicilio, già per il solo fatto che essa, ancorché studentessa, ha soggiornato regolarmente ed ininterrottamente in Svizzera durante 5 anni nell'ambito del ricongiungimento famigliare.

1.2.2. __________ può invocare anche la sua cittadinanza svedese per prevalersi del diritto a un permesso di domicilio. Difatti, secondo la prassi adottata dalle autorità federali e cantonali elvetiche per motivi di reciprocità già dal lontano 1966, i cittadini del Regno di Svezia ottengono siffatto permesso dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera (cfr. Direttive UFDS ad 333.2, stato al giugno 2000; v. anche doc. G: scritto via fax 22 marzo 2001 dell'UFDS a __________).

1.3.1. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ e __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esser loro rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità. A torto, quindi, il Consiglio di Stato ha dichiarato la propria risoluzione definitiva.

1.3.2. In linea di principio, __________ avrebbe pure diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, per il posto che già occupa, in virtù dell'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera). Questo aspetto è stato finanche evidenziato dal Consiglio di Stato (v. risoluzione governativa ad D.1., pag. 9). Sennonché, non è dato sapere dall'incarto se egli sia ancora alla dipendenze della __________. Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita per i motivi che verranno esposti in seguito (consid. 4 e 5).

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario richiamare dal Ministero pubblico l'incarto relativo alla denuncia per truffa, bancarotta fraudolenta, cattiva gestione, amministrazione infedele, appropriazione indebita, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione sporta il 15 marzo 2001 da __________ nei confronti dei responsabili della __________, __________ e __________, al fine di dimostrare che egli non ha fornito, di proposito, assicurazioni fallaci per ottenere il rinnovo del permesso di dimora nell'autunno del 1999 entrando in relazione commerciale con gli stessi, in quanto non procurerebbe a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.

                                   2.   Il permesso di dimora è sempre di durata limitata; la prima volta non supererà, di regola, un anno. Esso può essere condizionale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Il permesso di dimora perde ogni validità alla sua scadenza, quando non sia stato prorogato (art. 9 cpv. 1 lett. a LDDS).

Il permesso di domicilio è di durata illimitata. Esso non può essere condizionale e la sua concessione è vincolata, di regola, al possesso di un documento di legittimazione nazionale riconosciuto e valevole (art. 6 LDDS). Prima di concedere un permesso di domicilio ad uno straniero, l'autorità esamina ancora una volta a fondo come egli si è comportato fino allora (art. 11 cpv. 1 ODDS).

                                   3.   Nell'evenienza concreta, fondandosi sul preavviso negativo dell'UMOE, le autorità inferiori hanno rifiutato di concedere un permesso di domicilio a __________, e di riflesso, ai suoi famigliari, in quanto il primo non aveva rispettato, nonostante il cambiamento di strategia aziendale, le condizioni postegli per lavorare e soggiornare in Svizzera. I ricorrenti sostengono che non era necessario raccogliere tale preavviso per chinarsi sulle loro domande di domicilio. Ora, è vero che l'UMOE si esprime sulle domande circa la concessione di un'autorizzazione per lavorare nel nostro cantone (art. 43 OLS; 4 lett. a, 23 segg. RLALPS) e che l'attività lucrativa dello straniero che ottiene un permesso di domicilio non è più soggetta a limitazioni in materia di polizia degli stranieri o di mercato del lavoro (art. 3 cpv. 10 ODDS; 2 lett. b OLS; 11 RLALPS). E' tuttavia altrettanto vero che, come nell'evenienza concreta, era necessario raccogliere il preavviso dell'UMOE: da una parte, giusta l'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964, per decidere se rinnovare il permesso di dimora a __________ per il posto che già occupava; dall'altra perché, prima di rilasciare un permesso di domicilio a uno straniero, occorre esaminare il comportamento che questi ha tenuto in Svizzera anche sotto il profilo economico. Soprattutto come nel caso in rassegna, dal momento che a __________ era stato concesso un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS per lavorare in Ticino come direttore della __________, sotto la precisa condizione di realizzare una certa cifra d'affari e creare nuovi posti di lavoro per la manodopera indigena. Non è dunque di rilievo che il 2 ottobre 2000 il municipio di __________ avesse preavvisato favorevolmente la domanda di domicilio della famiglia __________ e che il rapporto di polizia steso il 12 ottobre successivo non rilevasse problemi di ordine pubblico di sorta nei loro confronti. Su questo punto, il ricorso si rivela pertanto infondato.

                                   4.   Ferme queste premesse, occorre ora esaminare la legittimità della decisione governativa impugnata e di quella dipartimentale dalla stessa protetta.

Come già precedentemente menzionato, il 12 ottobre 1995 __________ è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale ex art. 14 OLS per lavorare come direttore della __________, regolarmente prorogato fino all'11 ottobre 1998. Il rinnovo dell'autorizzazione era subordinata all'attuazione di quanto indicato nella domanda di rilascio del permesso di soggiorno (assunzione iniziale di 3 persone e realizzazione di una cifra d'affari di ca. 2 milioni di franchi; incremento di quest'ultima del 50% negli anni successivi con l'espansione del mercato nel sud e centro Europa, sino a occupare 10 lavoratori). Nel contempo, anche sua moglie e le sue tre figlie hanno ottenuto un permesso di dimora, di medesima durata e scadenza del ricorrente, nell'ambito del ricongiungimento famigliare. Il 16 marzo 1999 il dipartimento, sulla scorta del preavviso negativo dell'UMOE, ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora agli insorgenti in quanto la ditta di cui __________ era direttore non aveva realizzato gli obiettivi posti al momento della concessione dell'autorizzazione di soggiorno. Nel settembre 1999, l'autorità dipartimentale ha tuttavia annullato il proprio provvedimento e ha dato fiducia a __________, in quanto il ricorrente aveva dichiarato di essere in grado di realizzare in poco tempo gli obiettivi previsti nel 1995 grazie a un cambiamento della strategia aziendale (sviluppo del mercato di antifurti per case in sostituzione di quello per auto e collaborazione con la ditta __________). ll dipartimento ha quindi rinnovato fino all'11 ottobre 2000 il permesso di dimora della famiglia __________, sulla scorta del seguente preavviso favorevole 22 settembre 1999 dell'UMOE:

"Tenuto conto delle nuove prospettive indicate nella lettera del 7 settembre 1999 dall'avv. __________, riguardanti in particolare l'acquisto di nuovi macchinari per un valore di ca. fr. 170'000.–, l'assunzione di un dipendente a partire dal mese di luglio ed un'altra persona col prossimo 1° ottobre e l'adeguamento a fr. 7'000.– mensili della retribuzione corrisposta al signor __________, siamo eccezionalmente d'accordo, sentito anche il parere della Commissione per l'assunzione di manodopera estera del 14 settembre 1999, di prorogare il permesso di dimora. Un'ulteriore proroga è comunque subordinata all'attuazione di quanto prospettato".

Dopodiché, il 15 marzo 2001 il dipartimento ha respinto le istanze del 16 settembre 2000 dei ricorrenti volte ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare loro il permesso di dimora. L'UMOE, dopo aver nuovamente sentito il parere della Commissione per la manodopera estera e sulla scorta di un articolato rapporto dell'Ufficio del promovimento economico e del lavoro (SPEL), aveva infatti preavvisato negativamente la domanda (art. 43 OLS) in quanto, nonostante le sue promesse, __________ non era riuscito a realizzare le previsioni economiche indicate nella domanda di rilascio di un permesso di dimora annuale; tanto meno quelle ipotizzate nel ricorso dell'aprile 1999 al Consiglio di Stato per rilanciare l'attività della __________. Dal canto suo, __________, assunta nell'ottobre 1999 come impiegata contabile dall'__________ __________ sotto la menzionata prospettiva di rilancio, era stata licenziata per il 31 luglio 2001 ed era tornata a fare la casalinga (v. disdetta del 25 maggio 2001). Del resto, nemmeno gli insorgenti contestano che non sono state rispettate le condizioni imposte all'atto della concessione del permesso e nell'ambito del rinnovo nell'autunno del 1999 per soggiornare in Svizzera. Certo, nel 1999 ai ricorrenti era stato comunque rinnovato il permesso di dimora, nonostante le condizioni poste nel 1996 a __________ non si fossero realizzate. D'altra parte, però, tale proroga era stata concessa eccezionalmente, perché egli aveva assicurato di essere in grado di rilanciare l'attività della ditta tramite un cambiamento di strategia aziendale (art. 5 cpv. 1 LDDS). Egli non è tuttavia riuscito ad onorare gli impegni assunti, nonostante fosse stato avvertito delle conseguenze sulla continuazione del suo soggiorno in Svizzera e quello dei suoi famigliari, qualora non avesse rispettato le condizioni economiche a suo tempo postegli. Che ciò, a suo dire, sia stato causato da ragioni estranee alla sua volontà, non da ultimo da fattori congiunturali e dal comportamento del __________ e della __________ nell'ambito della collaborazione con la __________, non permette dunque di giungere a diversa conclusione.

A ragione l'autorità di prime cure ha quindi deciso di non rilasciare a __________ e ai suoi famigliari, che erano stati autorizzati a vivere insieme a lui in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento famigliare, un permesso di domicilio, non rinnovando loro nel contempo il permesso di dimora. Non merita difatti tutela il comportamento dello straniero che pretende di avere diritto a un permesso di domicilio o alla proroga del suo soggiorno, dopo che egli ha risieduto in Svizzera durante cinque anni al beneficio di un permesso di dimora, ottenuto e in seguito rinnovato soltanto per uno specifico scopo che non è mai stato raggiunto.

                                   5.   Occorre ora esaminare se il provvedimento impugnato, che concerne tutta la famiglia __________, rispetta il principio della proporzionalità. __________ (1945) è cittadino italiano, ed è giunto in __________ nel 1996, proveniente dalla __________, dove risiedeva da oltre 25 anni (v. istanza 16 marzo 1995). Come già più volte ricordato, nel contempo hanno ottenuto un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare anche la moglie __________ (1958) e le figlie __________ (1982), __________ (1984) e __________ (1989), tutte titolari della nazionalità italo-svedese. Il loro soggiorno regolare nel nostro Paese è di breve durata (5 anni). Un loro rientro in __________, dove hanno praticamente sempre vissuto, non pregiudicherebbe quindi in maniera eccessiva la loro risocializzazione. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare di primo acchito la definizione del pregiudizio che le figlie di __________ e __________ subirebbero con il loro allontanamento, visto che sono ancora in formazione. __________ è tuttavia maggiorenne e __________ è prossima a diventarlo. Inoltre, esse non frequentano più le scuole dell'obbligo. Certo, __________ frequenta la scuola media. Non è tuttavia dato vedere come esse non possano continuare a frequentare gli studi in __________, studi che avevano già una prima volta interrotto quando si erano trasferite in __________ per volontà di __________. Semmai, un loro sradicamento si è verificato lasciando il Paese scandinavo per inserirsi nell'ambiente ticinese, come ha del resto avuto modo di rilevare il loro padre (v. scritto 20 aprile 2001 di __________ a L.M. dell'__________). A torto quindi gli insorgenti ritengono che la decisione impugnata violi la loro vita privata protetta dagli art. 13 cpv. 1 Cost e 8 CEDU e le sradica inutilmente dal tessuto sociale ticinese, al punto tale da adempiere i requisiti per chiedere in questa sede un permesso umanitario ai sensi dell'art. 13 f OLS, domanda comunque irrita (art. 63 cpv. 2 PAmm). Al più, i ricorrenti possono soggiornare semmai nella fascia di confine con la vicina __________, dove stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. Infatti, tutta la famiglia __________ possiede pure la nazionalità italiana. Il fatto, infine, che __________ sia proprietario della villa di __________ in cui vive con i suoi famigliari non permette di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti (v. art. 8 cpv. 2 ODDS).

In conclusione, il provvedimento adottato dall'autorità inferiore risulta tutto sommato conforme al principio della proporzionalità.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 4, 5, 6, 12 e 16 LDDS; 8, 10, 11 ODDS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm nonché i menzionati accordi italo-svizzeri;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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