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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.03.2010 (pubblicato) 52.2001.258

9 mars 2010·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,445 mots·~12 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.258  

Lugano 29 ottobre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di

  patrocinati da:  

contro  

la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2932), che ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la risoluzione 22 settembre 2000 con cui il Dipartimento del territorio/Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (SPAA) ha imposto loro l'obbligo di allacciare al collettore pubblico l'edificio situato al mapp. __________ RFD di __________;

viste le risposte:

-    11 luglio 2001 del municipio di __________;

-    23 luglio 2001 del Dipartimento del territorio (SPAA);

-    22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

esperito il sopralluogo in data 25 luglio 2002;

visto l'accordo transattivo 25 luglio 2002;

viste le perizie 28 febbraio 2003 e 25 giugno 2003;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ e __________ sono comproprietari dal 1999 di una villa di 11 stanze che sorge sul mapp. __________ RFD di __________, fuori zona edificabile. L'edificio non è allacciato alla rete delle canalizzazioni e dispone di un pozzo perdente.

                                  B.   Il 22 settembre 2000, la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (in seguito: "SPAA") del Dipartimento del territorio ha fatto ordine a __________ e __________ di allacciare al collettore pubblico la costruzione che sorge sul mapp. __________ RFD, considerato che la stessa si trova fuori dal perimetro del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del comune di __________.

                                  C.   Con decisione 19 giugno 2001 (n. 2932), il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di __________ e __________ avverso l'ordine della SPAA, ritenuto che l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni sarebbe opportuno, nonché ragionevolmente esigibile. Detto ordine, inoltre, sarebbe stato impartito già nel 1994 al precedente proprietario, __________, e sarebbe cresciuto in giudicato (risoluzione del Consiglio di Stato 28 giugno 1995, n. 3557).

                                  D.   __________ e __________ si aggravano ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendo che sia annullato. Innanzi tutto, i ricorrenti rilevano che, avendo acquistato l'immobile nel 1999, la mancata esecuzione di un ordine di allacciamento impartito nel 1995 al precedente proprietario non potrebbe venire loro contestata. Inoltre gli insorgenti reputano eccessivamente oneroso l'intervento, tale da non reggere al vaglio dei contrapposti interessi. Ritengono che la decisione impugnata avrebbe sottovalutato la reale difficoltà (e conseguente onerosità) degli interventi imposti.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il municipio di Stabio, con motivazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito.

                                  F.   In data 25 luglio 2002, facendo seguito all'esperimento del sopralluogo, le parti hanno concordemente deciso di fare allestire una perizia sul costo della canalizzazione da parte dell'ing. __________. In virtù dell'accordo transattivo raggiunto, "[l]e parti convengono che, nel caso in cui i costi preventivati supereranno la somma di fr. 55'000.--, il Dipartimento aderirà al ricorso. Se saranno invece inferiori, i ricorrenti lo ritireranno; a loro carico andrà la nota del perito riguardante lo studio preliminare".

                                  G.   Il rapporto peritale 28 febbraio 2003 ha indicato due possibili tracciati per le canalizzazioni. La "Variante A - raccordo al collettore comunale posto su via __________ " si trova completamente su sedime comunale e presenta un costo di costruzione preventivato in fr. 60'288.--. La "Variante B - raccordo al collettore privato posto sulla strada privata" ha un costo preventivato di fr. 40'699.-- e viene a trovarsi interamente su sedime privato.

                                  H.   Preso atto del referto peritale, i ricorrenti hanno chiesto che, in esecuzione dell'accordo transattivo, il Dipartimento aderisca al ricorso, dal momento che la "Variante B", per quanto preferibile dal profilo tecnico e finanziario, sarebbe praticamente irrealizzabile, in quanto presupporrebbe il consenso e l'indennizzo di più di una ventina di proprietari.

Da parte sua, il Dipartimento ha espresso l'avviso che, onde stabilire se il limite di fr. 55'000.-- fissato nell'accordo sia o meno superato dalla "Variante B", si renderebbe necessario verificare con i proprietari della canalizzazione privata sia la possibilità d'allacciamento sia gli eventuali oneri richiesti.

                                    I.   Su richiesta di questo Tribunale, in data 25 giugno 2003 l'ing. __________ ha allestito un complemento peritale con lo scopo di accertare l'ammontare degli oneri che i proprietari della canalizzazione privata potrebbero chiedere ai ricorrenti, a titolo di partecipazione ai costi di costruzione e d'esercizio, conformemente all'art. 60 LALIA.

Nelle proprie conclusioni, il perito ha indicato due varianti, che si differenziano per il metodo di suddivisione dei costi di costruzione:

I.-     la partecipazione ai costi è calcolata in base alle superfici dei mappali; in questo caso il perito ipotizza che ai ricorrenti potrebbe essere chiesto di versare fr. 10'000.-- ai proprietari della canalizzazione;

II.-    la partecipazione ai costi è calcolata secondo le unità abitative; in tale caso l'ammontare della partecipazione è stimato in fr. 6'000.--.

Il perito ha quindi indicato una terza variante, corrispondente alla media delle due varianti precedenti e ammontante a fr. 8'000.--, sulla base del fatto che in tale modo entrambi i fattori (superficie dei mappali ed unità abitative) vengono presi in considerazione.

Secondo le conclusioni del perito, "[i]n funzione sia delle considerazioni esposte precedentemente sia dei conteggi allegati possiamo affermare che i proprietari della canalizzazione privata potrebbero richiedere a titolo di partecipazione un importo massimo pari a ca. fr. 8'000.--" (p. 4).

                                   L.   Il municipio ed il Consiglio di Stato, preso atto del complemento peritale del 25 giugno 2003, si sono astenuti dal formulare ulteriori osservazioni.

                                         Il Dipartimento ha espresso l'avviso che i costi della "Variante B" (fr. 40'699.--) oltre agli oneri che potrebbero essere richiesti dai proprietari della canalizzazione privata (fr. 8'000.--) possano essere sopportati dai ricorrenti, poiché si troverebbero al di sotto del limite di fr. 55'000.-fissato dall'accordo transattivo.

I ricorrenti, dal canto loro, sottolineano che le conclusioni della perizia avrebbero un valore puramente teorico. Sarebbe impossibile sul piano pratico convincere 26 proprietari a "concedere il diritto alle condizioni economiche desunte da una perizia che non li concerne direttamente e che non specifica neppure quale delle due ripartizioni percentuali dovrebbe essere applicata". L'intervento di un giudice si renderebbe assai probabilmente necessario. Inoltre la perizia non terrebbe conto di una serie di spese, quali le tasse d'iscrizione all'Ufficio del registro fondiario, estratti, autentiche, allestimento di un piano, etc., per un totale che i ricorrenti valutano come minimo in fr. 2'135.--. Considerate anche le rimanenti spese effettive (scritturazioni, etc.), l'importo supererebbe il limite fissato con l'accordo transattivo e il Dipartimento sarebbe pertanto chiamato ad aderire al ricorso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 124 lett. f della Legge cantonale d'applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA, RL 9.1.1.2). La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è perciò ricevibile in ordine.

                                   2.   2.1. La materia del contendere è regolata dalla legislazione sulla protezione delle acque, e segnatamente dalla legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) del 24 gennaio 1991 (che ha abrogato la precedente legge contro l'inquinamento delle acque del 1971); dall'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, in sostituzione dell'ordinanza generale) e dalla già citata legge di cantonale d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA).

                                         2.2. La LPAc prevede all'art. 11 che, nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni (cpv. 1); il perimetro delle canalizzazioni pubbliche comprende (cpv. 2):

a) le zone edificabili;

b) le altre zone, non appena dispongano di una canalizzazione (art. 10 cpv. 1 lett. b);

c) le altre zone nelle quali l’allacciamento alle canalizzazioni sia opportuno e ragionevolmente esigibile.

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPAc, l’allacciamento di acque di scarico inquinate alla canalizzazione pubblica fuori della zona edificabile (art. 11 cpv. 2 lett. c LPAc) è considerato opportuno, se è realizzabile in modo ineccepibile e l’onere per la costruzione risulta normale; ed è ragionevolmente esigibile, se i costi non sono sensibilmente superiori a quelli richiesti per un allacciamento analogo nella zona edificabile.

2.3. La LALIA prescrive l'obbligo di allacciamento, a spese dei proprietari, di costruzioni ed impianti esistenti entro il perimetro del piano generale delle canalizzazioni, PGC (art. 44).

Per quanto riguarda le costruzioni e gli impianti esistenti fuori del perimetro del PGC, il Dipartimento ne ordina l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni, sempreché esso sia opportuno e ragionevolmente esigibile. Le spese per l'allacciamento sono sempre a carico dei proprietari (art. 46 cpv. 1, cpv. 3 LALIA; RDAT 1985, N. 57).

2.4. In virtù dell'art. 60 cpv. 1 LALIA, i proprietari d’impianti privati devono, nei limiti della capacità degli impianti stessi, tollerare l’allacciamento di altri proprietari contro rifusione di una parte proporzionata delle spese di esecuzione e di esercizio.

                                   3.   3.1. La realizzazione delle canalizzazioni spetta ai comuni; i proprietari, per contro, hanno l'obbligo di eseguire i lavori necessari sui loro fondi fino al raccordo con le canalizzazioni pubbliche, ossia gli allacciamenti situati tra la rete delle canalizzazioni dell'urbanizzazione di dettaglio ed i singoli edifici privati (Scolari, Commentario ad art. 78/79 LALPT, n. 588).

Gli allacciamenti privati, situati tra l'urbanizzazione particolare ed i singoli fondi, non costituiscono un'infrastruttura pubblica, ma rimangono delle mere opere private, il cui onere finanziario ricade esclusivamente sui proprietari dei fondi (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, n. 484).

3.2. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LPT, un fondo è urbanizzato se, tra l'altro, ai fini della prevista utilizzazione, le condotte di evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un raccordo senza dispendio rilevante (cfr. art. 4 legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, RS 843).

L'obbligo di allacciamento alle canalizzazioni sussiste anche se comporta difficoltà di natura tecnica particolari (RDAT II - 1991, N. 23).

Sotto il profilo del dispendio economico, può essere considerato come sopportabile un allacciamento che comporta una spesa media dell'ordine di fr. 5'000.-- per ogni locale d'abitazione (Scolari, Commentario, ad art. 77 LALPT, n. 584, e giurisprudenza ivi citata).

                                   4.   Le parti, con accordo transattivo 25 luglio 2002, hanno stabilito in fr. 55'000.-- il limite massimo della spesa imponibile ai ricorrenti.

La villa di proprietà di quest'ultimi è un immobile di pregio che conta ben 11 locali, ed il limite fissato di comune accordo tra le parti appare obiettivamente giustificato.

Le parti hanno altresì risolto di affidare ad un perito la determinazione dei costi per la variante più economica dei lavori d'allacciamento.

                                   5.   Tuttavia le risultanze peritali, come evidenziato dai ricorrenti, sono di difficile lettura e soggette ad interpretazione.

Se il costo della "Variante A" (fr. 60'288.--) risulta chiaramente superiore al limite fissato tra le parti (fr. 55'000.--) e va pertanto scartata in limine, non altrettanto palese è l'ammontare dei costi preventivabili per la "Variante B", calcolati inizialmente in fr. 40'699.--. Come sottolineato dal medesimo perito, da un lato "[i] prezzi considerati andranno meglio verificati al momento dell'eventuale messa in appalto dei lavori" (perizia 28.6.2003, p. 2), il che potrebbe comportare importanti aggiustamenti e deve rendere particolarmente cauto il giudizio laddove gli importi stabiliti dalla perizia siano prossimi al limite dei fr. 55'000.--. D'altro lato,  l'economicità della "Variante B" è subordinata al fatto "che si riesca a trovare un accordo finanziario sostenibile per l'utilizzo della condotta privata esistente" (p. 3).

                                   6.   6.1. Il complemento peritale 25 giugno 2003 indica in circa fr. 8'000.-- l'importo massimo che i proprietari della canalizzazione privata potrebbero chiedere ai ricorrenti, a titolo di partecipazione (p. 4). Tale importo, sommato al costo preventivato per la "Variante B" (fr. 40'699.--), dà un totale di fr. 48'699.--, inferiore al limite di fr. 55'000.-- concordato tra le parti.

Tuttavia, il costo della "Variante B" indicato dal perito appare scarsamente attendibile.

                                         6.2. Oltre alle incognite precedentemente evidenziate (supra pto. 5), va qui sottolineato che, per il calcolo dei costi di costruzione del collettore privato (Tratte 2 e 3; p. 2), il perito ha potuto basarsi unicamente su di una fattura del 1975 relativa alla Tratta 2 di 120m. L'importo è stato quindi indicizzato e rapportato alle dimensioni della Tratta 3 (195m), costruita nel periodo 1985-1990. Il risultato è quindi altamente ipotetico.

                                         Ulteriormente foriero di perplessità è il metodo utilizzato dal perito per giungere al risultato di fr. 8'000.-- per il calcolo dei costi di partecipazione alla costruzione del collettore privato esistente. Infatti, dopo aver indicato due possibili varianti di suddivisione dei costi - secondo la superficie del mappale o secondo il numero di unità abitative - che portano a due risultati sensibilmente diversi (rispettivamente: fr. 10'000.-- e fr. 6'000.--), il perito ha optato per una terza variante: una combinazione delle due precedenti, il cui risultato è la media aritmetica (fr. 8'000.--). Orbene, nessuna delle tre varianti appare essere strettamente vincolante sul piano del diritto o della logica, e non è dato sapere per quale delle tre potrebbero optare i proprietari dei fondi interessati dalla posa della canalizzazione.

6.3. Come sottolineato dai ricorrenti, vi è inoltre una serie di costi che non sono stati sufficientemente considerati dal perito (tasse d'iscrizione all'Ufficio del registro fondiario, estratti, autentiche, etc.), oltre alle notevoli difficoltà organizzative, connesse all'elevato numero di proprietari coinvolti.

Da non sottovalutare, infine, è l'eventualità che non si giunga ad un accordo tra i ricorrenti ed i proprietari del collettore privato, con conseguente necessità di dirimere la questione nell'ambito di un procedimento giudiziario, comportante ulteriori costi per i ricorrenti. Non v'è dubbio che tali spese avrebbero notevoli ripercussioni sul costo finale dell'opera.

6.4. In definitiva, bisogna concludere che le incognite legate al tracciato della "Variante B", perizia completamente su terreno privato, risultano eccessive e tali da non permettere di concludere con sufficiente verosimiglianza che il costo finale dell'opera di canalizzazione si collocherà al di sotto del limite di fr. 55'000.-- convenuto tra le parti in occasione del sopralluogo esperito da questo Tribunale in data 25 luglio 2002.

                                   7.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto.

Visto l'esito della causa, non si preleva tassa di giustizia, le spese peritali sono a carico dello Stato, (art. 28 PAmm). Data la soccombenza dell'autorità cantonale, lo Stato del Cantone Ticino verserà ai ricorrenti, patrocinati da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 11 LPAc; 12 OPAc; 44, 46, 124 LALIA; 78, 79, 80 LPT; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2932) e la risoluzione 22 settembre 2000 del Dipartimento del territorio/Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua (n. 2481).

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia né spese. Le spese peritali di fr.                   sono a carico dello Stato.

                                   3.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a __________ e __________ la somma di fr. 2'000.-a titolo di ripetibili per entrambe le istanze.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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