Incarto n. 52.2001.00252
Lugano 24 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2938) che respinge il ricorso 14 febbraio 2001 dell'insorgente avverso la decisione 1. febbraio 2001 del municipio di __________ di diniego della licenza edilizia per l'utilizzo del fondo/cambiamento di destinazione ad uso deposito, magazzino, appartamento alla part. __________ RFD di __________;
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 23 gennaio 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. il ricorrente ritira il ricorso senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
2. il ricorrente si impegna a rimuovere entro il 31 dicembre 2002 tutte le attività estranee ad un'impresa di costruzione sopraelencate;
3. l'autorità cantonale e comunale rinuncia ad adottare ulteriori provvedimenti di ripristino riferiti ad attività connesse ad un'impresa di costruzione, riservate le misure di sicurezza;
4. il ricorrente si impegna infine a non realizzare sul fondo ulteriori costruzioni (tettoie, impalcature, pensiline, ecc.) ed a notificare al comune, UT e ufficio controllo abitanti ogni cambiamento di inquilino;
5. in caso di inosservanza degli impegni di ripristino il Cantone e o il Comune adotteranno le misure coercitive necessarie per imporre il rispetto della transazione.";
ritenuto che le parti hanno dichiarato di accettare la transazione seduta stante;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2938) è annullata e riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo