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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2001 52.2001.243

17 octobre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·268 mots·~1 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00243

Lugano 17 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2001, no. 2601, del Consiglio di Stato che con effetto 30 settembre 2001 ha disdetto il rapporto di lavoro con l'insorgente quale bidello alla scuola media di __________;

rilevato che in occasione dell'udienza 1° ottobre 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1. Lo Stato autorizza il ricorrente a rimanere nell'appartamento sino e non oltre il 31 dicembre 2001.

     2. Lo Stato dà atto al ricorrente che la disdetta non è stata pronunciata per inadempienze.

     3. Il ricorrente ritira il ricorso.

In caso di accettazione il tribunale cantonale amministrativo stralcerà la causa dai ruoli statuendo su spese e ripetibili."

preso atto che l'11 ottobre, il Consiglio di Stato e il 12 ottobre 2001 il ricorrente, hanno aderito alla proposta di cui sopra;

considerata la particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giudizio; al ricorrente è accordata un'indennità per ripetibili ragguagliata all'esito a lui parzialmente favorevole della vertenza;

ritenuto pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in seguito alla transazione di cui sopra.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Lo Stato del Canton Ticino rifonderà al ricorrente l'importo di

                                         fr. 600.– quale indennità per ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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