Incarto n. 52.2001.00240
Lugano 5 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 12 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2838), che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la risoluzione 7 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la costruzione di un deposito agricolo al mapp. __________ RFD (fuori zona edificabile);
viste le risposte:
- 5 luglio 2001 del municipio di __________;
- 10 luglio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 luglio 2000 __________ ha inoltrato domanda edilizia al municipio di __________ per la costruzione di un deposito agricolo, parzialmente interrato, sul mapp. __________ RFD di sua proprietà e pertinente all'azienda agricola gestita da suo padre, __________.
Il fondo si trova fuori zona edificabile, e precisamente in zona agricola.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio (in seguito: "DT"), che ha reputato l'intervento sproporzionato rispetto all'attività agricola svolta, ed ha considerato altresì che l'istante disporrebbe di ulteriori spazi, sul mapp. __________ e su altri fondi nelle vicinanze, atti al ricovero dei macchinari agricoli.
Sulla scorta del parere vincolante del DT, il 7 dicembre 2000 il municipio ha negato il rilascio della postulata licenza edilizia.
B. Con giudizio 12 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di __________. La conformità alla zona agricola non sarebbe data, poiché il deposito, pur servendo ad un uso agricolo, non sarebbe giustificato dal profilo agricolo e non potrebbe essere legittimato, viste le limitate dimensioni dell'azienda. Nemmeno potrebbe beneficiare di un permesso eccezionale ex art. 24 LPT, perché l'ubicazione vincolata non sarebbe data, sempre a causa delle dimensioni sproporzionate rispetto alle effettive esigenze agricole, ed inoltre preponderanti interessi pubblici si opporrebbero alla realizzazione dell'opera, che sottrarrebbe suolo agricolo alla coltivazione.
C. __________ si aggrava ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendo che sia annullato e che gli venga rilasciata la postulata licenza edilizia. L'opera sarebbe conforme e proporzionata alle finalità agricole (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Il ricorrente ribadisce la necessità di un ricovero per gli indispensabili macchinari agricoli e l'assenza di spazi alternativi (nonché di accessi) sul mapp. __________, che sarebbe l'unico fondo edificato dell'azienda agricola. I macchinari sarebbero attualmente esposti alle intemperie e provvisoriamente collocati sui mapp. __________, __________ e __________ RFD. Questi ultimi e gli ulteriori fondi di proprietà dell'insorgente sarebbero in procinto di essere venduti o ristrutturati, non sarebbero adatti allo scopo e, in ogni caso, non farebbero neppure parte dell'azienda agricola.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio di __________ si rimette al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Il 1° settembre 2000 è entrata in vigore la modifica della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), con la relativa ordinanza (OPT). Giusta l'art. 52 OPT, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono giudicate secondo il nuovo diritto. Le procedure ricorsuali pendenti sono tuttavia portate a termine secondo il diritto previgente, a meno che il nuovo diritto non risulti più favorevole al ricorrente.
Nel caso concreto, al momento dell'entrata in vigore della nuova LPT vi era pendente la domanda edilizia (che risale al 25 luglio 2000), ma non ancora la procedura di ricorso. Di conseguenza la fattispecie va giudicata in base al nuovo diritto.
3. Le zone agricole ai sensi dell'art. 16 LPT comprendono i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura (lett. a) o quelli che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura (lett. b). Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti è rilasciata solo se essi sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore (PR) per la zona di utilizzazione, e solo se il fondo è urbanizzato (lett. b).
4. Un'azienda la cui attività sia in stretta relazione con la coltivazione del suolo può disporre di locali accessori aventi un rapporto funzionale diretto con la produzione agricola; la conformità alla zona agricola di un edificio o di un impianto può essere ammessa qualora esso sia in concreto obiettivamente necessario, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo; all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (DTF 125 II 278 consid. 3a, 122 II 160 consid. 3a, 121 II 307 consid. 3b).
5. Di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm), tuttavia l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio.
6. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la conformità alla zona agricola non fosse data, poiché il deposito, pur servendo ad un uso agricolo, non sarebbe giustificato dal profilo agricolo e non potrebbe essere legittimato, viste le limitate dimensioni dell'azienda (pto. 3.3, pag. 8). Tuttavia, il Consiglio di Stato non ha esplicitato il motivo per cui risulterebbe sproporzionato l'uso di un trattore per lo sfalcio di 7'100 mq di prato, né per quale motivo tale macchina (con parti in legno) non necessiterebbe di un ricovero. Il motivo che l'Esecutivo cantonale ha posto a fondamento della propria decisione negativa appare piuttosto l'asserita disponibilità di ulteriori locali ove il ricorrente potrebbe riparare i macchinari agricoli (cfr. punto 3.2 e 3.3). L'accertamento dei fatti da parte del Consiglio di Stato su questo punto è però lacunoso.
L'Esecutivo cantonale, nel giudizio impugnato, non ha reso verosimile l'esistenza sul mapp. __________ RFD di ulteriori locali a disposizione del ricorrente e adatti al ricovero dei macchinari. Nell'opposizione 9 novembre 2000, a sua volta, il DT si era limitato a rilevare che "sul fondo esistono già diversi fabbricati che potrebbero essere adibiti a tale scopo", senza peraltro identificarli. Non è compito di questo Tribunale porre rimedio alle carenze istruttorie delle istanze inferiori.
Quanto ai mapp. __________, 2__________, __________ e __________ RFD cui allude il DT (cfr. opposizione 9 novembre 2000), va rilevato innanzi tutto che gli stessi (ad eccezione del mapp. __________) non sono pertinenti all'azienda agricola. Detti fondi, inoltre, appartengono alla zona del nucleo, e gli edifici sono stati attribuiti alla categoria soggetta a restauro conservativo regolamentata dall'art. 47 NAPR (risoluzione del Consiglio di Stato 20 marzo 1996, n. 1338): mal si comprende come edifici così tutelati potrebbero essere trasformati in ricovero per il trattore e gli altri macchinari.
7. Giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto o non è entrata nel merito.
Verificandosi in concreto la prima di tali ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti, statuisca nuovamente nel merito del ricorso.
8. Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16, 22 LPT; 52 OPT; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 giugno 2001, n. 2838, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché emetta un nuovo giudizio, previo esperimento della necessaria istruttoria.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. A titolo di ripetibili lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria