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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2002 52.2001.210

24 septembre 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,938 mots·~10 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00210

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Werner Walser, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, assente

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  5 giugno 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato (no. 2466), con la quale veniva accertata la parziale natura boschiva del mappale no __________ RF di __________, facendo divieto di trasformare il bosco in giardino;

viste le risposte:

-    13 giugno 2001 del Municipio di __________;

-        5 luglio 2001 del Consiglio di stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                            in fatto

                                  A.   __________ è proprietario della particella no __________ RF di __________, di complessivi mq. 2'495, ubicata in località __________.

                                         Costatato che erano in corso attività edilizie non autorizzate, il 15 marzo 2001 il municipio di __________ intimava al proprietario l'immediata sospensione di qualsiasi lavoro in corso sul mappale in questione, limitatamente alla zona interessata dal bosco, in attesa dell'accertamento forestale. In occasione di un sopralluogo del 9 maggio 2001 è poi stato verificato che, nonostante l'ordine di sospensione, i lavori erano proseguiti e il campo di bocce praticamente terminato.

                                         Su richiesta dell'esecutivo comunale, il 20 luglio 2001 __________ inoltrava una domanda di costruzione in sanatoria, avente quale oggetto la sistemazione esterna - campo di bocce al mappale no __________. Preso atto delle opposizioni del dipartimento del territorio, il Municipio di __________ respingeva la domanda con decisione 12 settembre 2001.

                                         A dipendenza del ricorso inoltrato dall'istante, la decisione è stata annullata per il fatto che la documentazione allegata alla domanda di costruzione presentata al municipio era insufficiente.

                                  B.   Con decisione 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato accertava la parziale natura boschiva del mappale no __________ RF di __________, facendo divieto di trasformare il bosco in giardino.

                                  C.   Con ricorso 5 giugno 2001, __________ postula l'annullamento della predetta decisione, chiedendo che l'intero mappale sia dichiarato estraneo all'area boschiva. Il ricorrente sostiene che a registro fondiario non sarebbe indicata alcuna superficie boschiva e, al momento dell'acquisto, vi sarebbe stato un giardino in buono stato di manutenzione, ritenuto che solo le scarpate sulla strada e lungo il confine ovest avrebbero presentato una vegetazione trascurata. Il giardino avrebbe sempre presentato una serie di terrazzamenti, sorretti da muri di sostegno, mentre nella parte superiore da tempo esistevano un campo da bocce e un'attrezzatura per l'allenamento di golf-polo. Nell'ambito dei lavori di riattazione della villa sarebbero pure stati fatti alcuni interventi nel giardino, intesi a risistemare lo stesso, senza però modificarne lo stato preesistente, in particolare senza procedere a dissodamenti. Per il resto, sostiene che l'esistenza di alberi non sarebbe sufficiente per qualificare parte del fondo quale bosco, come fatto con la decisione impugnata, perché in realtà tratterebbesi di un parco-giardino ai sensi della legislazione forestale.

                                  D.   Con risposta 13 giugno 2001 il Municipio di __________ si è rimesso al giudizio del tribunale amministrativo.

                                         Con risposta 5 luglio 2001 la Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio postula la reiezione del gravame.

                                         Rileva che l'esistenza del bosco, di estensione doppia rispetto a quanto accertato con la decisione contestata, risultava già nel piano dei boschi del 1972, piano poi confermato nel 1981 con il piano indicativo dei boschi del comune di __________, a sua volta ripreso nel PR approvato nel 1987. La presenza di terrazzamenti non sarebbe poi in contrasto con la qualifica del bosco, trattandosi di una caratteristica della zona, testimonianza di una gestione agricola risalente al passato.

                                         Per quanto riguarda il campo di bocce, questo sarebbe stato realizzato di recente, senza alcuna autorizzazione e non figurerebbe neppure nel piano catastale.

                                         La superficie boschiva sarebbe comunque stata correttamente determinata mediante la procedura d'accertamento, fondandosi sulle circostanze oggettive verificate in loco dal tecnico della sezione forestale e sul concetto di bosco come stabilito dal diritto federale. Il bosco in oggetto adempirebbe tanto i requisiti quantitativi, essendo parte di un più vasto complesso boschivo composto da castagni e querce, quanto quelli qualitativi, svolgendo un'importante funzione di protezione paesaggistica e contro i pericoli naturali, essendo pure inserito nel perimetro dei boschi con particolare funzione protettiva.

Considerato                   in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste (LCFo); la legittimazione attiva del ricorrente è pure pacifica in quanto direttamente e personalmente toccato dalla decisione impugnata (art. 43 PAmm), mentre il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm).

                                   2.   Per l'art. 10 della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo).

                                         Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv. 2).

                                         Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco a'sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti.

                                         In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni.

                                         Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342). 

                                   3.   Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l’errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm).

                                         Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).

                                         Dagli atti e dal sopralluogo esperito dal giudice delegato in data 14.5.02 risulta che la superficie alberata di cui trattasi è parte di una più vasta zona boschiva, sicché adempie i criteri quantitativi per essere qualificato bosco (vedasi in particolare la fotografia aerea 27.6.77, nonché la decisione di accertamento dell'area forestale sulla confinante particella no 1257 del 22 marzo 1988). Pure adempiuti sono i presupposti qualitativi, essendo la superficie stessa inserita nel perimetro dei boschi con particolare funzione protettiva (scheda BPFP: doc. 5).

                                         Il ricorrente sostiene che, sulla scorta di una planimetria reperita presso l'UTC e precedente agli accertamenti contestati, il mappale __________ sarebbe escluso dall'area forestale.

                                         A torto: confrontando questo documento - allestito in data non nota - con le altre planimetrie in atti risulta chiaramente che sull'attuale mappale __________ il bosco si estendeva in misura ben maggiore di quanto rilevato con la decisione impugnata. Nella parte a confine dei mappali __________ e __________, il bordo del bosco si trovava spostato verso ovest, mentre a sud del mappale __________ costeggiava la strada, estendendosi verso est fin sotto l'abitazione che, all'epoca, era di dimensioni minori, ancora non essendovi il corpo ovest.

                                         Vero per contro che il bosco era di estensione minore sul mappale no __________: ciò ha però un interesse relativo nella presente vertenza, in quanto fa comunque stato il limite accertato con la decisione del 1988.

                                         Si rileva poi che l'esistenza dell'area boschiva di cui trattasi già era stata rilevata nel piano dei boschi del 1972, poi confermato nel 1981 con il piano indicativo dei boschi ripreso nel PR di __________ approvato nel 1987: quand'anche questi piani non fossero vincolanti ma solo indicativi, trattasi pur sempre di indizi tutti coerenti a sostegno della decisione impugnata. Anche dalle fotografie prodotte dal ricorrente e precedenti ai lavori da lui eseguiti risulta in modo chiaro che si tratta di bosco anziché di giardino.

                                   4.   A mente del ricorrente l'alberatura sul proprio fondo non sarebbe bosco bensì parco-giardino. In effetti parte del mappale può essere considerato parco-giardino, ma ciò non implica che questo debba valere per tutto il fondo. Intanto va rilevato che, nella parte accertata quale bosco, vi sono alcune querce, un frassino, un tiglio e un pino strobo, alberi certamente del bosco più che del giardino. Pure la situazione risultante dalle fotografie in atti, precedenti agli interventi, è chiaramente quella di un bosco.

                                         Neppure l'asserita esistenza del campo di bocce muta la situazione: quello attuale, costruito senza autorizzazione ed in flagrante dispregio dell'ordine municipale di sospensione dei lavori non può evidentemente far testo. Per quanto riguarda quest'opera, che a mente del ricorrente sarebbe stata già esistente - ma che comunque non appare sulle fotografie in atti - la stessa non figura nel catasto e neppure risulta mai essere stata autorizzata, sicché egli non se ne può comunque prevalere a sostegno della propria tesi.

                                   5.   Per quanto riguarda l'argomentazione che il proprietario può adottare le misure necessarie per contenere ed impedire l'aspetto dinamico della foresta, con richiamo alla STF 118 Ib 618, va osservato che, proprio in virtù del concetto dinamico della foresta, è possibile che il bosco si riappropri di un fondo privo di vegetazione, in modo tale che il carattere forestale riprenda il sopravvento; il proprietario deve quindi intervenire prima che questo succeda, in difetto di che ha da prevalere il bosco. Il solo fatto che, in concreto, il ricorrente abbia provveduto - peraltro senza chiedere le necessarie autorizzazioni e in parte pure in contrasto con l'ordine di sospensione dei lavori - a eseguire dei lavori che pretende essere di semplice manutenzione non è certo atto a impedire che sia riconosciuto il carattere boschivo del fondo nella misura in cui al momento in cui i lavori sono stati intrapresi siffatto carattere già si era chiaramente manifestato.

                                         E sempre dalle fotografie prodotte dal ricorrente che fissano la situazione prima dei lavori, si deduce che, in effetti, i proprietari precedenti hanno provveduto alla manutenzione del fondo a giardino, ma solo per una parte, ad esclusione dell'area contestata che ne è risultata abbandonata.

                                         Considerando questa porzione quale limite dell'area boschiva, la Sezione forestale ha fatto un uso corretto del proprio potere d'apprezzamento, sicché la decisione del Consiglio di Stato non viola il diritto.

                                         Neppure può indurre a diversa conclusione che a registro fondiario il fondo non sarebbe indicato quale parzialmente boschivo, tale elemento non essendo di alcuna rilevanza (art. 2 LFo).

                                         Ne discende che, nella misura in cui contesta l'accertamento del limite dell'area boschiva, il ricorso va respinto. Tasse e spese sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm;

pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondato sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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