Incarto n. 52.2001.00201
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 maggio 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 22 maggio 2001 (n. 2426) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso lo scritto 27 aprile 2001 con il quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha preso atto della domanda di domicilio formulata il 13 aprile precedente dall'interessata e le ha rammentato di aver anticipatamente rifiutato, il 27 ottobre 2000, il rinnovo del permesso di dimora alla sua scadenza;
viste le risposte:
- 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato,
- 8 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina bulgara __________ (1974) è entrata la prima volta in Svizzera nel dicembre 1992 per esibirsi quale artista in diversi locali notturni del Cantone, ottenendo diversi permessi di dimora temporanei. Il 10 maggio 1996 la ricorrente si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ (1959). Per vivere insieme al marito, l'interessata è stata posta al beneficio di un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 9 maggio 2001.
B. a) Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, il 2 ottobre 2000 la Polizia cantonale, dopo aver interrogato separatamente i coniugi __________, ha accertato che la ricorrente e suo marito non vivevano in comunione domestica almeno dall'estate 1998.
b) Fondandosi sulle premesse emergenze, il 27 ottobre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rifiutato di rinnovare il permesso di dimora a ____________________ alla sua scadenza sulla scorta degli art. 7, 12, 16 LDDS e 8 ODDS. La risoluzione, spedita per raccomandata, non è stata ritirata dall'interessata, la quale ne è venuta a conoscenza solo nel febbraio 2001, dopo che ne aveva fatto esplicita richiesta al dipartimento.
c) Il 2 febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha autorizzato la ricorrente a lavorare come cameriera fino alla scadenza del suo permesso di soggiorno.
d) Il 3 marzo 2001 l'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano ha avvertito __________ che il suo permesso di dimora stava per scadere, inviandole l'apposito formulario per ottenerne il rinnovo. L'11 aprile 2001, l'interessata ne ha quindi richiesto la proroga. Il 13 aprile successivo, __________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio in favore della ricorrente, mettendo in dubbio che l'atto 27 ottobre 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione fosse da considerare alla stregua di una decisione. Il 27 aprile 2001 il dipartimento ha comunicato al rappresentante dell'insorgente di aver preso atto della sua istanza e di volerla valutare. Nel contempo, ha ricordato che l'interessata doveva lasciare il territorio cantonale alla scadenza del suo permesso di soggiorno e ha precisato, richiamandosi all'art. 1 ODDS, che il rinvio della stessa non poteva essere sospeso, nonostante fosse pendente la domanda di domicilio.
C. a) Contro lo scritto 27 aprile 2001 __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato. In sostanza, la ricorrente ha ritenuto che l'atto dipartimentale del 27 ottobre 2000 non potesse essere considerato quale decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Donde la nullità della misura di esecuzione adottata nei suoi confronti.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame. In primo luogo, ha ritenuto che il 27 ottobre 2000 il dipartimento avesse emanato una vera e propria decisione. In seguito, ha sottolineato che lo scritto 27 aprile 2001 dell'autorità di prime cure era una semplice comunicazione, che ricordava alla ricorrente l'ordine di partenza, quindi inimpugnabile all'autorità giudiziaria cantonale. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che contro la stessa era dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo, in via provvisionale la sospensione della misura volta a imporle di lasciare il territorio cantonale, in ordine di accertare la nullità del rifiuto anticipato 27 ottobre 2000 di rinnovo del suo permesso di dimora, nel merito di annullarla e di rinviare agli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché statuisca sulla sua domanda 13 aprile 2001 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio. La ricorrente ribadisce e sviluppa gli argomenti addotti dinnanzi all'Esecutivo cantonale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni dell'Esecutivo cantonale è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo scritto dipartimentale del 27 aprile 2001 costituisse una semplice comunicazione con la conferma del termine di partenza e non una decisione di esecuzione. Il quesito non deve essere risolto ai fini del presente giudizio. In effetti, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non è in ogni caso ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 131, cifra 5.2.3.3.). Di conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non sarebbe data nemmeno se lo scritto 27 aprile 2001 debba essere considerato quale vera e propria decisione di esecuzione. La tesi ricorsuale principale, secondo cui il rifiuto anticipato di rinnovo del permesso emanato il 27 ottobre 2000 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione non costituisca una decisione e la relativa domanda di accertamento della nullità di tale atto, non permette di mutare queste conclusioni, ma in particolare di rendere ricevibile l'impugnativa. Del resto, il 3 marzo 2001 l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ ha avvertito __________ che il suo permesso di dimora era prossimo alla sua scadenza, invitandola a compilare l'apposito formulario per ottenerne la proroga. Facoltà di cui l'interessata si è avvalsa l'11 aprile successivo. La portata di quell'argomento potrà quindi, se necessario, essere verificata nell'ambito dell'eventuale contestazione della decisione che il dipartimento dovrà emettere a seguito della domanda di rinnovo succitata.
1.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari.
2. Vista la particolarità della fattispecie e il fatto che __________ è stata indotta ad adire questo Tribunale dall'erronea indicazione contenuta nella risoluzione governativa con il conseguente conferimento dell'effetto sospensivo al gravame (art. 47 PAmm), si rinuncia a prelevare una tassa di giustizia e ad incassare le spese di procedura.
Per questi motivi,
visti gli art. 12 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario