Incarto n. 52.2001.00020
Lugano 6 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 20 dicembre 2000 (n. 5765) del Consiglio di Stato, che delibera alla __________ le opere da pittore relative alla ristrutturazione del carcere "La Stampa";
viste le risposte:
- 25 gennaio 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica e degli stabili erariali;
- 29 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
preso atto che l'__________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha indetto un pubblico concorso per le opere di pittore previste nel quadro della ristrutturazione del penitenziario cantonale (FU n. __________);
che al concorso hanno partecipato 13 ditte, fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr. 135'185.55 e l'__________, con un'offerta di fr. 144'525.15;
che con decisione 20 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha scartato l'offerta della __________ perché la ditta, al momento della pubblicazione del concorso, non aveva ancora sottoscritto il CCL del ramo concernente l'appalto;
che con la stessa decisione il Governo ha deliberato i lavori all'__________;
che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando di aver sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, ovvero prima dell'aggiudicazione;
che l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti del Dipartimento del territorio postula l'accoglimento del ricorso, riconoscendo di aver scartato per errore l'offerta della ricorrente;
che l'__________ ha rinunciato a presentare osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 15 CIAP e 4 DLACIAP;
che secondo il § 23 cpv. 2 DirCIAP, "nell'ambito dell'aggiudicazione, si tiene conto esclusivamente delle offerte di concorrenti che rispettano le norme sulla protezione del lavoro, così come le condizioni di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti normali di lavoro o, in loro assenza, delle norme usuali del ramo, in vigore nel luogo d'esecuzione dei lavori";
che, a differenza dell'art. 14 cpv. 1 lett. c LApp, la norma succitata non esige che il concorrente abbia firmato il CCL di categoria già al momento della pubblicazione del bando di concorso;
che, indipendentemente dalla questione a sapere se il § 23 cpv. 2 DirCIAP esiga che i concorrenti abbiano effettivamente sottoscritto il CCL o si limiti ad esigere che i concorranti ne rispettino le condizioni, è certo che la sottoscrizione di tale contratto prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte soddisfa qualsiasi esigenza possa essere posta in proposito ai concorrenti;
che, in concreto, la __________ ha sottoscritto il CCL il 30 ottobre 2000, mentre il termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 7 novembre seguente;
che nulla indica che la ricorrente non ne rispetti le condizioni;
che, in tali circostanze, la decisione del Consiglio di Stato di escludere la ricorrente dal concorso per mancata sottoscrizione del CCL appare manifestamente lesiva del diritto;
che, di conseguenza, l'accoglimento del ricorso s'impone con la forza dell'evidenza;
che la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono invece poste a carico dello Stato secondo soccombenza;
visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (no. 5765) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova delibera.
2. Lo Stato rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario