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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.09.2001 52.2001.199

24 septembre 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,271 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00199  

Lugano 24 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  28 maggio 2001 di

__________  

contro  

l'inattività del Consiglio di Stato nella procedura dipendente dall'istanza d'intervento presentata dall'insorgente nei confronti del municipio di __________ e del responsabile dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;

visti:

-    lo scritto 19 giugno 2001 della Sezione degli enti locali;

-    la risoluzione 4 luglio 2001 del Consiglio di Stato;

-    lo scritto 16 luglio 2001 del ricorrente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   In data 3 luglio 2000, il ricorrente ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento nei confronti del municipio di __________, seguita da un'analoga istanza, datata 12 agosto 2000, nei confronti dell'allora responsabile dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele e curatele, __________. All'origine di dette istanze vi sarebbe il comportamento negligente della delegazione tutoria di __________, restía ad intervenire per censurare gli atteggiamenti che, a mente di __________, __________ adotterebbe in presenza del figlio comune, __________.

                                  B.   Con ricorso 26 maggio 2001 per denegata giustizia __________ ha adito questo Tribunale, stigmatizzando l'inattività del Consiglio di Stato a fronte delle sue richieste d'intervento.

                                  C.   Il Consiglio di Stato, con risoluzione 4 luglio 2001, pur dando atto al ricorrente che la delegazione tutoria di __________ "avrebbe dovuto intervenire in modo più celere e più incisivo per porre termine ai conflitti" tra i genitori, sottolinea che tale inazione non avrebbe avuto conseguenze tali da rendere necessario un formale intervento.

In merito alle censure mosse all'allora responsabile dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele e curatele, il Consiglio di Stato evidenzia come quest'ultimo sia intervenuto a più riprese presso la delegazione tutoria, invitandola ad agire, in ottemperanza ai compiti riservatile dalla normativa. A parere dell'Esecutivo cantonale non sarebbe perciò ravvisabile un'inazione, né un'elusione delle richieste d'intervento.

                                  D.   Il ricorrente, con scritto del 16 luglio 2001 indirizzato a questo Tribunale, ritiene che la risoluzione del Consiglio di Stato non abbia evaso le sue istanze all'origine del ricorso per denegata giustizia, che permarrebbe dunque attuale; postula pertanto una decisione in merito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Occorre, in limine, indagare se al Tribunale cantonale amministrativo sia attribuita la competenza a decidere sul tema proposto.

                                         La competenza (art. 2 PAmm) è stabilita dalla legge e, riservate contrarie disposizioni, non può essere fondata o modificata per accordo delle parti. All’Autorità è fatto obbligo, prima di entrare nel merito di un ricorso, di esaminare d’ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm).

Nel sistema giurisdizionale amministrativo ticinese, le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive se la legge non prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm).

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato è dato nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 60).

                                         Di principio, il criterio che determina la competenza o meno del Tribunale amministrativo è rappresentato (indipendentemente dalla natura delle censure elevate dal ricorrente) dalla legge (o parte della stessa) che, in via generale ed astratta, disciplina la materia del contendere ed è stata, in concreto, formalmente applicata dall’autorità amministrativa.

                                   2.   La materia del contendere è, nel caso di specie, disciplinata dalla legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 (LTC, RL 4.1.2.2), entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il cui art. 52 dispone che "le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità competente in base alle norme previgenti".

                                         __________ ha indirizzato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento il 3 luglio 2000. Torna dunque applicabile il Regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951 (vRTC, in vigore fino al 31 dicembre 2000), il quale, all'art. 22 lett. o, attribuiva all'autorità di vigilanza il compito di prendere le decisioni qualora l'opera, l'inazione o le negligenze delle delegazioni tutorie o di loro membri lo consigliassero. In virtù dell'art. 92 vRTC, ogni interessato poteva interporre ricorso contro tutte le decisioni della delegazione tutoria entro il termine di dieci giorni all'autorità di vigilanza sulle tutele.

                                   3.   3.1. Va dunque confermata la risoluzione governativa laddove dichiara irricevibile la proposizione di un'istanza d'intervento nei confronti del municipio di __________ per atti o omissioni della delegazione tutoria comunale, dal momento che non vi è identità tra i due enti di diritto pubblico, né gli stessi sono ordinati gerarchicamente. D'altro canto, per dolersi dell'inazione della delegazione tutoria, __________ si era già in precedenza, e a buon diritto, rivolto alla competente autorità di vigilanza - cioè alla Divisione degli interni, Sezione enti locali (art. 21 vRTC), e per essa all'Ufficio di vigilanza sulle tutele.

3.2. Di fronte all'asserita inerzia dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele, il qui ricorrente ha ritenuto di formulare un'istanza d'intervento all'indirizzo del Consiglio di Stato, che l'ha evasa il 4 luglio 2001.

                                         Con scritto 16 luglio 2001, l'insorgente chiede nondimeno che questo Tribunale si chini sul merito della suddetta risoluzione governativa, non reputandosi soddisfatto dal contenuto della stessa.

L'Esecutivo cantonale ha emanato la decisione nella sua veste d'autorità di vigilanza sugli enti pubblici (art. 70 lett. f Cost. cantonale).

Sennonché, non vi è alcun disposto di legge che preveda la possibilità d'impugnare mediante ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza su dipartimenti ed enti subordinati (cfr. RDAT n. 19/1981); esse sono perciò definitive.

3.3. In concreto il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 307 CC, laddove prevede che, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (cpv. 1); in particolare essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv.3).

Orbene, le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello, così come prescritto dall'art. 39d LAC, che rinvia all'abrogato art. 54a LAC, il quale presentava il medesimo tenore dell'art. 48 della vigente LTC (si veda inoltre l'art. 423 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per le misure di protezione del figlio o - più in generale - per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC, la cui competenza incombe alle autorità tutorie (si veda anche: art. 20 lett. b e 22 lett. e vRTC; cfr. RDAT n. 60/1999 - I).

                                   4.   Di conseguenza, facendo nella specie difetto i presupposti stabiliti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm) per la proposizione del gravame dinanzi a questo tribunale, il ricorso deve essere respinto in ordine, siccome irricevibile per incompetenza del tribunale adito.

                                         La tassa di giudizio è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm).

Visti gli art. 70 lett. f Cost. ticinese; 307 CC; art. 52 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; art. 20 lett. b, 21, 22 lett. e, 22 lett. o, 92 Regolamento sulle tutele e curatele del 18 gennaio 1951; 39d LAC; 424 CPC; 2, 3, 18, 28, 55, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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