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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.06.2001 52.2001.139

15 juin 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·890 mots·~4 min·6

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00139  

Lugano 15 giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  30 aprile 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1669) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 10 ottobre 2000 rilasciata dal municipio di __________ ad __________ per la ristrutturazione interna di una casa d'abitazione situata nella zona del nucleo (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-      9 maggio 2001 di __________;

-    15 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

-    31 maggio 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione strutturata su 4 livelli, situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);

che la ricorrente __________ è invece proprietaria dello stabile che sorge sul fondo contermine (part. n. __________ RF);

che fra gli stabili in questione, a cavallo del confine comune, v'è un passaggio, largo poco più di un metro, che nella parte insistente sul fondo della ricorrente risulta gravato da un diritto di passo a favore del fondo del resistente;

che il 19 luglio 1999 __________ ha chiesto al municipio il permesso di suddividere il suo stabile in due appartamenti duplex ad uso residenziale primario;

che il progetto prevedeva in particolare di realizzare una scala interna, volta a permettere l'accesso all'appartamento superiore e sfociante sul passaggio di cui si è detto sopra;

che alla domanda si è opposta __________, ritenendo che gli appartamenti non si prestassero ad uso residenziale primario e sollevando ulteriori censure che non occorre qui rievocare;

che l'opponente segnalava altresì di aver promosso davanti al Pretore di Lugano un'azione volta ad ottenere la cancellazione della servitù di passo che grava il suo fondo;

che con decisione 10 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina qui ricorrente;

che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;

che, disattesa la domanda di sospensione del procedimento avanzata dall'insorgente con riferimento alla vertenza in atto davanti al giudice civile, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'intervento non disattendesse né le norme sulle residenze secondarie, né le disposizioni sulla configurazione delle aperture degli edifici del nucleo;

che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale che sia annullato assieme alla controversa licenza; in via subordinata postula invece la sospensione del procedimento;

che l'insorgente rimprovera in sostanza al Consiglio di Stato di aver violato il diritto, respingendo la domanda di sospendere il procedimento di rilascio della licenza edilizia sino ad evasione della vertenza civile;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni, mentre il municipio si conferma nella risposta inoltrata in prima istanza;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi) appaiono del tutto inidonee a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio, che verte essenzialmente attorno alla questione a sapere se il Consiglio di Stato abbia violato il diritto respingendo la domanda di sospensione del procedimento ricorsuale inoltrata dall'insorgente;

che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627);

che la licenza deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre prescrizioni del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura della licenza edilizia (art. 2 LE);

che, per principio, contestazioni di natura civile non giustificano il diniego della licenza; in casi eccezionali, qualora l'esito della lite possa influire sulla decisione amministrativa, possono semmai giustificare una sospensione della procedura di rilascio della licenza (Scolari, op. cit., ad art. 2 LE, n. 677);

che, nell'evenienza concreta, la decisione del Consiglio di Stato di non sospendere la procedura di rilascio del permesso al fine di conoscere l'esito della vertenza civile non viola il diritto;

che la vertenza in atto fra le parti attorno alla servitù di passo gravante il fondo dell'insorgente, peraltro già risoltasi in prima istanza con un giudizio sfavorevole all'insorgente, non costituisce in effetti una questione pregiudiziale ai fini del rilascio della licenza edilizia;

che la controversa ristrutturazione sarebbe conforme alle norme di polizia delle costruzioni anche nel caso in cui la ricorrente dovesse ottenere ragione davanti alle istanze di ricorso ed ottenere la cancellazione della servitù di passo che grava il suo fondo;

che, stando così le cose, il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, va senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza;

visti gli art. 21 LE; 3, 7, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 700.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.- al resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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