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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.05.2001 52.2001.106

18 mai 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,162 mots·~6 min·12

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2001.00106  

Lugano 18 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  4 aprile 2001 di

__________  

contro  

la decisione 6 marzo 2001 (n. 1038) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di aprire un conto corrente postale o bancario per il versamento dello stipendio;

viste le risposte:

-    12 aprile 2001 del municipio di __________;

-    24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;           

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ lavora dal 1998 alle dipendenze del comune di __________ quale infermiera del locale centro per anziani, denominato __________. Sino al mese di giugno del 2000 lo stipendio è stato versato sul conto corrente a lei intestato.

Il 21 giugno 2000 la ricorrente ha notificato alla direzione della casa di aver chiuso il conto e di non essere intenzionata ad aprirne un altro. Ha quindi chiesto al datore di lavoro di provvedere altrimenti al pagamento dello stipendio.

Il municipio l'ha ripetutamente sollecitata ad indicargli un nuovo conto sul quale versarglielo. La ricorrente è stata irremovibile nel suo rifiuto, ribadendo a più riprese di non volersi sobbarcare le spese di apertura e di gestione di un conto corrente. Costi, che, a suo avviso, dovrebbero essere assunti dal datore di lavoro.

Con risoluzione del 20 dicembre 2000 il municipio le ha, per finire, formalmente ingiunto di aprire un conto corrente sul quale versare lo stipendio, che nel frattempo aveva continuato ad accumularsi.

__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

                                  B.   Con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'obbligo di aprire un conto corrente discendesse dall'art. 34 del regolamento organico dei dipendenti del centro anziani casa __________ (CACRM). Le regole del CO, invocate dalla ricorrente per giustificare il suo rifiuto, sarebbero inapplicabili, ed anche se lo fossero non condurrebbero a diversa conclusione.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il versamento degli stipendi arretrati.

La ricorrente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di essere incorso in una violazione del diritto, omettendo di statuire sulla richiesta di accertare il suo diritto al salario senza dover sopportare i costi di gestione del conto corrente. Il giudizio, prosegue, violerebbe inoltre il diritto perché non le è stato intimato nel termine di 30 giorni dall'ultimo atto di causa sancito dall'art. 53 PAmm.

Nel merito, l'insorgente pretende che spetti al datore di lavoro aprire un conto corrente. Al riguardo si richiama all'art. 322 CO, che sancisce l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario. Nega di aver mai chiesto il versamento dello stipendio in contanti. Conclude, ribadendo che le spese di gestione del conto corrente sul quale deve essere versato il salario dovrebbero essere assunte dal comune.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, che, eccepita la tempestività del ricorso, contesta succintamente le tesi dell'insorgente, prospettando la rescissione del rapporto d'impiego.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal provvedimento, è certa. Il ricorso, inoltrato nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata, è tempestivo.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali è retto dal diritto pubblico, in particolare dalla LOC (art. 125-136) e da specifici regolamenti organici, adottati dal legislativo comunale ed approvati dal Consiglio di Stato (art. 188-190 LOC), rispettivamente dal Dipartimento delle Istituzioni per delega.

Per principio, diritti ed obblighi del datore di lavoro e dei dipendenti non discendono da libera contrattazione delle parti, ma sono fissati in modo astratto e generale dalla legge e dai regolamenti, rispettivamente da decisioni concrete ed individuali, rese dall'autorità di nomina in applicazione dell'ordinamento prestabilito. Il CO, che disciplina i rapporti di lavoro del diritto privato, è applicabile soltanto in casi particolari, quando la legge lo richiama espressamente o a titolo sussidiario per colmare lacune dell'ordinamento di diritto pubblico.

                                   3.   Il rapporto d'impiego dei dipendenti della casa per anziani di Minusio è disciplinato dal regolamento organico dei dipendenti del centro anziani __________ (ROD-CACRM), adottato dal consiglio comunale di __________ il 25 gennaio 1993 ed approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 14 maggio 1993.

L'art. 34 ROD-CACRM, integrato nel capitolo V "stipendi", stabilisce che "lo stipendio viene versato sul conto bancario o postale del dipendente entro la fine del mese".

Con questa disposizione, il legislatore comunale ha chiaramente stabilito le modalità d'adempimento degli obblighi che gli incombono in tema di corresponsione dello stipendio. Il legislatore ha dato per scontato che tutti i suoi dipendenti siano titolari di un conto corrente bancario o postale. Non ha nemmeno preso in considerazione l'ipotesi che un dipendente possa anche non disporre di un simile conto. Di conseguenza, non ha previsto alternative.

Cionondimeno, ben si può ravvisare nella norma una condizione che spetta ai dipendenti realizzare per permettere al datore di lavoro di adempiere i suoi obblighi in tema di versamento dello stipendio. In altri termini, se il quadro normativo che regola il rapporto d'impiego dei dipendenti comunali prevede che lo stipendio sia versato sul conto bancario o postale del dipendente, ben si può ammettere che incomba a quest'ultimo creare le premesse necessarie per far fronte ai suoi obblighi. La regola, comune a numerosi rapporti di lavoro retti dal diritto privato e rientrante nel quadro normativo retto dall'art. 74 cpv. 1 CO (cfr. M. Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 323 b OR, N. 2), sancisce quindi indirettamente anche l'obbligo del dipendente di aprire un conto corrente bancario o postale per mettere il datore di lavoro nella condizione di versargli lo stipendio.

A torto contesta la ricorrente siffatto obbligo. La norma in esame non ammette altra ragionevole interpretazione.

Il fatto che il dipendente debba sopportare le spese di apertura e di gestione del conto non costituisce un motivo sufficiente per accreditare una diversa conclusione. Ben si può invero ritenere che lo stipendio comprenda anche un'adeguata remunerazione di questi costi.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, immune da violazioni del diritto appare pertanto la decisione con cui il municipio ha ingiunto alla ricorrente di aprire un conto corrente, al fine di metterlo in condizione di adempiere i suoi obblighi, versandole lo stipendio.

Ritenuta manifesta l'infondatezza delle ulteriori censure sollevate dall'insorgente nei confronti del giudizio governativo impugnato, il ricorso va quindi senz'altro respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 34 ROD-CACRM; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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