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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.2000.95

26 avril 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·774 mots·~4 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00095  

Lugano 26 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1. aprile 2000 di

__________  

contro  

la decisione 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 1142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 7 febbraio 2000 con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato i progetti per la ristrutturazione della __________ e stanziato un credito di fr. 4'321'000.--;

viste le risposte:

-    12 aprile 2000 del Consiglio di Stato;

-    13 aprile 2000 del Presidente del consiglio comunale di __________;

-    17 aprile 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con messaggio 21 dicembre 1999 il municipio di __________ ha chiesto al consiglio comunale di approvare i progetti per la ristrutturazione e la copertura della __________ e di stanziare un credito di fr. 4'321'000.--;

                                         che il credito era stato determinato tenendo conto delle offerte inoltrate nell'ambito di un pubblico concorso indetto dal municipio;

che il messaggio è stato preavvisato negativamente dalla maggioranza della commissione della gestione;

che la commissione opere pubbliche e la minoranza della commissione della gestione l'hanno invece appoggiato;

che nella seduta del 7 febbraio 1999 il legislativo comunale ha approvato i progetti e stanziato il credito richiesto con 31 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti;

che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente contestava l'attendibilità dell'importo previsto per la copertura dell'impianto, la confacenza della soluzione prevista per il tetto ed il fatto di non aver potuto prendere conoscenza dei capitolati del concorso;

che con giudizio 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo in sostanza che il credito stanziato si fondasse su un preventivo attendibile in quanto allestito in base ad un progetto definitivo, convenientemente illustrato dal messaggio municipale;

che __________ impugna il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza inferiore per nuova decisione;

che, dopo aver affermato di non aver completamente letto la risoluzione impugnata, l'insorgente si limita a rilevare come il Consiglio di Stato abbia erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse preavvisato favorevolmente il messaggio municipale qui in discussione: si tratterebbe di una leggerezza imperdonabile, che da sola giustificherebbe l'annullamento dell'intero giudizio con conseguente rinvio all'istanza inferiore affinché statuisca nuovamente sul gravame;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che ammette di essere incorso in una svista, comunque ininfluente ai fini del giudizio;

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

che la legittimazione attiva del ricorrente, consigliere comunale di __________, è certa;

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, il consiglio comunale può esaminare e discutere i messaggi municipali soltanto dopo esame e preavviso della commissione competente (art. 56 cpv. 2 LOC);

che il preavviso commissionale è un atto dovuto, ma non vincolante; esso è destinato a sottoporre le proposte del municipio ad un esame preliminare da parte di un gruppo ristretto di consiglieri comunali, chiamati ad esprimere un parere volto ad agevolare la discussione in seno al consesso e la deliberazione che questo è liberamente chiamato a rendere;

che, nell'evenienza concreta, l'insorgente fonda il suo ricorso esclusivamente sul fatto che il Consiglio di Stato ha erroneamente ritenuto che la maggioranza della commissione della gestione avesse espresso preavviso favorevole al messaggio in contestazione;

che, non esplicando il preavviso commissionale alcun effetto sulle deliberazioni del consesso, la svista in cui è incorso il Consiglio di Stato è del tutto ininfluente sull'esito del giudizio impugnato; ciò significa che il giudizio non sarebbe stato diverso se il Governo avesse correttamente considerato che la commissione della gestione aveva preavvisato negativamente il messaggio in oggetto;

che, non sollevando l'insorgente ulteriori critiche nei confronti del giudizio governativo impugnato, che afferma di non aver nemmeno letto completamente, il ricorso va senz'altro respinto;

che le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato sulla base di pertinenti considerazioni meritano peraltro di essere condivise;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente;

Per questi motivi,

visti gli art. 56, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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