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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.05.2000 52.2000.88

10 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,037 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00088  

Lugano 10 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 20 marzo 2000 di

__________ e __________  

contro  

la decisione 1. marzo 2000 del Consiglio di Stato (n. 906) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 27 luglio 1999 con cui il municipio di __________ ha sospeso l'esame della domanda di costruzione inoltrata per la formazione di un parcheggio/esposizione di autoveicoli d'occasione sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

-    31 marzo 2000 del dipartimento del territorio;

-      4 aprile 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 18 maggio 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di esporre dei veicoli d'occasione su un terreno (part. n. __________ RF) situato fuori della zona edificabile e gravato da un vincolo AP per la formazione di un posteggio pubblico;

che il Dipartimento del territorio si è opposto alla domanda nella misura in cui l'intervento ha per oggetto un terreno situato fuori della zona edificabile;

che, preso atto del preavviso del Dipartimento del territorio, il 27 luglio 1999 il municipio ha sospeso l'esame della domanda ai sensi dell'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con il futuro PR, che prevede di escludere interamente il fondo dalla zona edificabile;

che con giudizio 1. marzo 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________, che contestavano anche la tassa di fr. 300.- applicata dal municipio;

che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza, almeno a titolo provvisorio;

che gli insorgenti rilevano come il Dipartimento del territorio abbia preavvisato negativamente la domanda soltanto per la parte del fondo esclusa dalla zona edificabile;

che i ricorrenti contestano inoltre l'applicabilità dell'art. 65 LALPT e la tassa di decisione applicata dal municipio;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione perviene il municipio, contestando dettagliatamente le tesi dei ricorrenti;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, l'autorità cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo la decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto;

che la sospensione dell'esame della domanda di costruzione secondo l'art. 65 LALPT costituisce un provvedimento cautelare, volto ad evitare che la pianificazione venga resa più difficile della realizzazione di opere edilizie contrarie alle previsioni del piano;

che la sospensione presuppone l'esistenza di uno studio pianificatorio sufficientemente concreto ed un contrasto significativo con le previsioni ivi contenute (art. 24 RLALPT);

che, nell'evenienza concreta, il PR attualmente sottoposto al Dipartimento del territorio per esame preliminare si ripropone di rinunciare al posteggio pubblico previsto sul fondo dei ricorrenti e di assegnare l'intero sedime alla zona non edificabile;

che il progetto di PR costituisce uno studio pianificatorio avanzato, che presenta sufficienti connotazioni di concretezza;

che il contrasto fra l'intervento oggetto della domanda di costruzione e la previsione pianificatoria è importante e manifesto;

che sono quindi date le premesse per sospendere l'esame della domanda di costruzione;

che la decisione non procede da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che l'art. 65 LALPT riserva all'autorità comunale in ordine all'adozione di misure di salvaguardia del processo pianificatorio;

che la limitazione del preavviso negativo del Dipartimento del territorio alla porzione di terreno esterna all'area che l'attuale PR prevede di destinare a posteggio pubblico non osta a questa conclusione;

che, a prescindere dal fatto che anche quest'area sembra esclusa dalla zona edificabile, il preavviso in questione non obbliga affatto il municipio a rilasciare la licenza richiesta;

che qualora l'intervento appaia idoneo ad intralciare il conseguimento degli obbiettivi della pianificazione in atto il municipio può senz'altro sospendere l'esame di domande di costruzione preavvisate dal Dipartimento del territorio;

che l'avviso dell'autorità cantonale sta infatti soltanto a significare che nulla osta al rilascio della licenza dal profilo del diritto federale e cantonale commesso al Dipartimento del territorio per l'applicazione;

che in quanto volto a contestare il provvedimento di sospensione della domanda di costruzione, il ricorso va quindi senz'altro respinto;

che, giusta l'art. 19 LE, per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa dell'uno per mille della spesa prevista, al massimo fr. 5'000.- e al minimo fr. 50.--; sono inoltre a carico dell'istante le spese per eventuali perizie e accertamenti straordinari;

che la tassa prevista dalla norma succitata si applica alla decisione finale sulla domanda di costruzione; l'art. 29 RLE precisa a sua volta che per la concessione della licenza non si possono prelevare altre tasse e spese oltre a quelle previste dall'art. 19 LE;

che la decisione municipale qui censurata si limita a sospendere l'esame della domanda senza statuire nel merito della stessa; si tratta quindi di un provvedimento di natura interlocutoria, che in quanto tale non richiama l'applicazione dell'art. 19 LE;

che nella misura in cui contesta la tassa applicata dal municipio il ricorso va quindi accolto; resta riservato il diritto dell'autorità comunale ad applicare la tassa di cui all'art. 19 LE al momento in cui si pronuncerà sul merito della domanda una volta scaduto il termine di sospensione;

che non si assegnano ripetibili perché i ricorrenti non sono assistiti da un avvocato iscritto all'albo;

che la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti proporzionalmente al grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 1. marzo 2000 (n. 906) del Consiglio di Stato è riformata è annullata.

1.2.   la decisione 27 luglio 1999 del municipio di __________ di sospendere l'esame della domanda di costruzione è confermata;

1.3.   la tassa applicata alla decisione 27 luglio 1999 del municipio di __________ è annullata;

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 300.--.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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