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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.09.2000 52.2000.80

5 septembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,271 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00080  

Lugano 5 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  14 marzo 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la decisione 1° marzo 2000 (n. 922) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 gennaio 2000 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 4 mesi e 15 giorni;

viste le risposte:

-    22 marzo 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B il 10 agosto 1988;

che il 5 dicembre 1999, il ricorrente ha circolato in territorio di Avegno in stato di ebrietà (tasso di concentrazione alcolica dell'ordine dell'1.14-1.44 °/°°);

che, nell'affrontare una curva piegante a sinistra, egli ha perso negligentemente la padronanza di guida del veicolo ed ha invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, fuoriuscendo dal campo stradale e urtando il cordolo nonché la roccia ivi esistente; la vettura si è in seguito fermata parzialmente di traverso occupando il marciapiede e l'esistente posteggio;

che per tali motivi, con decisione 20 gennaio 2000 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato - in virtù degli art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a/b LCStr - la licenza di condurre veicoli a motore dal 10 dicembre 1999 al 24 aprile 2000 compreso, negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che con giudizio 1° marzo 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ed ha confermato la decisione dipartimentale, negando anch'esso l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;

che il Governo ha in sostanza ritenuto come la durata - obbligatoria - della revoca della licenza di condurre stabilita in quattro mesi e mezzo dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio di proporzionalità;

che l'Esecutivo cantonale ha fondato il proprio giudizio prendendo in considerazione la colpa dell'interessato, il cumulo delle infrazioni commesse ed il fatto che egli non aveva una necessità professionale di condurre veicoli a motore;

che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - che il periodo di revoca venga ridotto a tre mesi e mezzo;

che il ricorrente lamenta una violazione del principio di proporzionalità, invocando in sostanza l'assenza di precedenti, il basso tasso di alcolemia riscontrato nel suo sangue e la necessità di utilizzare un veicolo a motore sia per poter recarsi all'ospedale per delle imprecisate cure sia per poter portare la moglie al lavoro a __________;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni; dal canto suo, il dipartimento si riconferma nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata, non opponendosi tuttavia all'eventuale concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che con decreto d'accusa 6 marzo 2000 (DAP 481/2000), cresciuto in giudicato il 26 aprile successivo, __________ è stato condannato dal Procuratore pubblico per i fatti in rassegna a dieci giorni di detenzione - sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno nonché ad una multa di fr. 1'000.–, per circolazione in stato di ebrietà e per infrazione alle norme della circolazione;

che invitato dal Tribunale ad esprimersi su tali risultanze, l'insorgente non ha formulato osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr;

che il gravame è presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm);

che la durata litigiosa della revoca fissata in quattro mesi e mezzo dall'autorità dipartimentale è nel frattempo trascorsa;

che il ricorrente mantiene comunque l'interesse ad ottenere una decisione che accerti la legittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti dal dipartimento;

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi (art. 16 cpv. 2 LCStr); in questo caso, la durata della revoca dev'essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr);

che la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr); in questa circostanza, la durata deve essere di almeno due mesi (17 cpv. 1 lett. b LCStr);

che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 68 CP (concorso di reati o di disposizioni penali) è applicabile per analogia per determinare la durata della revoca di una licenza di condurre qualora siano dati più motivi che la giustifichino (DTF 122 II 183 consid. 5b con rinvii);

che l'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso; in particolare, essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC);

che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 217 consid. 3a);

che, in concreto, il ricorrente non contesta di aver circolato in stato di ebrietà, il cui tasso di concentrazione alcolica è stato dell'1.14-1.44 °/°°;

che la guida in stato di ebrietà è considerata una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457);

che l'insorgente, non solo si è messo alla guida sotto l'influsso dell'alcool, ma ha pure compromesso la sicurezza del traffico per aver perso la padronanza di guida e invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza (v. verbale d'interrogatorio 10 dicembre 1999 del ricorrente da parte della Polizia cantonale; decreto d'accusa 6 marzo 2000, agli atti);

che le infrazioni commesse dal ricorrente sono da considerare gravi;

che la conclusione non cambierebbe nemmeno se fosse stato abbagliato dai fari di una vettura che sopraggiungeva in senso contrario; la perdita di padronanza del veicolo andrebbe comunque sempre ancora ricondotta in larga misura allo stato psicofisico col quale circolava;

che stante quanto precede, tenuto conto della gravità delle infrazioni commesse dall'insorgente, della sua colpa per essersi messo alla guida in stato di ebrietà e dell'inesistenza di una sua necessità a far uso di un veicolo per motivi professionali, la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________, nonostante la sua assenza di precedenti, appare del tutto conforme al diritto;

che, fissando la durata della revoca in quattro mesi e quindici giorni, la Sezione della circolazione non ha quindi violato il principio della proporzionalità;

che nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso va pertanto respinto;

che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. a/b LCStr; 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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