Incarto n. 52.2000.00065
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 febbraio 2000 di
__________
contro
la decisione 16 febbraio 2000, n. 648, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 7 ottobre 1999, con la quale il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la posa di due roulottes sul fondo no. __________ e gli ha ordinato il ripristino della situazione originaria;
viste le risposte:
- 8 marzo 2000 del municipio di __________;
- 22 marzo 2000 del Consiglio di Stato;
- 3 aprile 2000 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 giugno 1999, il ricorrente __________ ha notificato al municipio di __________ di aver postato una roulotte di 20 m², adibita a deposito, su un terreno situato a __________ (part. n. __________ RF), di proprietà della comunione ereditaria fu __________. Su invito dell'autorità comunale, il ricorrente ha poi completato la domanda, estendendola ad una seconda roulotte, che da qualche tempo stazionava sullo stesso fondo.
Durante il periodo di pubblicazione __________, proprietario del fondo contermine, si è opposto all'intervento, ravvisandovi una violazione delle distanze da confine ed un'inammissibile compromissione dei valori ambientali e del decoro degli stabili abitativi circostanti.
B. Il 7 ottobre 1999 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia ed ordinato la rimozione delle due roulottes, con ripristino del fondo allo stato precedente. Secondo l'esecutivo comunale, l'esposizione di due roulottes in quel contesto costituirebbe un intervento contrario all'art. 31 RE, in quanto atipico, deturpante e lesivo delle caratteristiche degli edifici circostanti.
C. Il 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato dall'insorgente avverso tale decisione. Premesso che il ricorso era diventato parzialmente privo d'oggetto in seguito alla rimozione della roulotte più piccola, intervenuta nel frattempo, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la valutazione operata dal municipio in merito all'impatto prodotto dalla roulotte rimanente sull'estetica dei luoghi andasse esente da critiche. Di conseguenza ha confermato anche l'ordine di ripristino.
D. Contro tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. L'insorgente rileva che in sede d'opposizione __________ si era dichiarato d'accordo che la licenza edilizia venisse concessa per la posa di una sola roulotte. Considerato che nel frattempo una delle due roulottes è stata venduta, la causa dovrebbe essere stralciata dai ruoli. A suo avviso, non sarebbe dato sapere se il municipio di __________ ritenga deturpante anche la presenza di una sola roulotte. Sarebbe arbitrario applicare allo stazionamento di una sola roulotte la valutazione estetica operata con riferimento alle due roulottes esposte inizialmente. Il fatto che un solo vicino si sia opposto alla posa di due roulottes dimostrerebbe peraltro che la loro presenza non è deturpante.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è giunto __________ che si è riconfermato nelle motivazioni espresse in sede d'opposizione.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono certe. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
1.2. Contrariamente a quanto pretende l'insorgente, il fatto che il vicino, in via subordinata, non si opponga alla posa di una sola roulotte non ha reso il ricorso privo d'oggetto. La licenza edilizia è infatti un atto amministrativo con il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori progettati. L'autorità deve dunque applicare d'ufficio il diritto pubblico, che ha natura imperativa, indipendentemente dall'inoltro o meno di opposizioni. Il municipio può quindi negare il rilascio della licenza anche nel caso in cui non vengano presentate opposizioni.
2. Giusta l'art. 31 cpv. 1 RE di __________ la sistemazione delle aree esterne, rispettivamente l'inserimento delle costruzioni, non devono costituire fonti di disturbo e di deturpamento per l'ambiente ed il decoro circostante.
Il concetto di deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'opera edilizia non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto notevolmente molesto con ciò che esiste. Nell'interpretazione di questi principi l'autorità competente deve essere in grado di fondarsi su criteri oggettivi e sistematici, dimostrando che la loro applicazione ad una determinata fattispecie deve condurre al divieto o alla limitazione di costruire. La situazione dei luoghi costituisce un importante fattore di giudizio. Un paesaggio di particolare bellezza o di altre particolari caratteristiche può, secondo le circostanze, essere deturpato da una costruzione che non sarebbe necessariamente deturpante in altro luogo (DTF 100 Ia 87; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT, n. 208).
Il concetto di deturpazione è di natura indeterminata (A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, n. 91). Esso lascia quindi all'autorità decidente una latitudine di giudizio relativamente ampia in ordine all'individuazione del suo contenuto precettivo. Da parte delle istanze di ricorso sono censurabili unicamente le interpretazioni lesive del diritto, in quanto manifestamente sprovviste di ragioni obiettive, incongruenti con le finalità perseguite dalla norma o insostenibili dal profilo dell'adeguatezza.
3. Secondo il municipio, che in questa sede ha nuovamente chiesto la conferma della decisione impugnata, anche la presenza di una sola roulotte sul fondo avrebbe un effetto deturpante ai sensi dell'art. 31 RE, in quanto l'opera non sarebbe in armonia con l'ambiente circostante. Tale conclusione regge alla critica del ricorrente. Essa non procede, in particolare, da un'interpretazione insostenibile del concetto di deturpazione.
Ai fini del giudizio occorre considerare che il fondo del ricorrente appartiene ad una zona a carattere prevalentemente residenziale (R4), nella quale, oltre alle abitazioni, sono ammesse costruzioni turistiche, commerciali ed aziende artigianali non moleste (art. 25 NAPR). Dalle fotografie in atti si evince che il quartiere è composto da edifici di un certo pregio architettonico, attorniati da giardini ben curati con prato all'inglese ed ornati con le usuali piante da giardino (siepi di lauro, tuie, palme, ecc.). Nel complesso si tratta di un ambiente ordinato e di una certa eleganza.
Considerate le caratteristiche dei luoghi, non appare per nulla fuori luogo ravvisare nello stazionamento di una grande roulotte (m 7x3x 2) una presenza estranea, atta a suscitare anche in un osservatore scarsamente dotato di senso estetico sensazioni di disagio e di ripulsa. Una simile valutazione non procede in particolare da un'interpretazione eccessivamente restrittiva del concetto di deturpazione. Il contrasto fra la roulotte ed il quadro ambientale in cui verrebbe ad inserirsi balza invero all'occhio. L'effetto disarmonico è chiaramente ed immediatamente avvertibile. Le fotografie agli atti lo documentano in modo inequivocabile.
In siffatte evenienze, la decisione di diniego della licenza edilizia va senz'altro confermata siccome immune da violazioni del diritto. Parimenti legittimo, in quanto rispettoso del principio di proporzionalità, appare l'ordine di rimozione del veicolo.
4. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, la decisione governativa impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm). Non si assegnano ripetibili, ritenuto che le parti non si sono avvalse del patrocinio di un legale (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 18, 28, 31 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria