Incarto n. 52.2000.00060
Lugano 6 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso al risoluzione 17 novembre 1999, no. 567, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rifiuto del rilascio del permesso di dimora al figlio __________ (ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
- 1. marzo 2000 del Consiglio di Stato;
- 2 marzo 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
preso atto dello scritto 9 marzo 2000 del ricorrente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato illegalmente in Svizzera il 22 marzo 1991. I figli __________, __________, __________, __________, __________ e __________ , nati dall'unione con la moglie connazionale __________, sono rimasti in Kosovo. Il 18 gennaio 1995 il Tribunale di Pec ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________, affidando i sei figli al padre per il loro mantenimento e la loro tutela.
b) Con decisione 9 marzo 1995 l'Ufficio federale dei rifugiati (in seguito UFR) ha respinto la domanda di asilo inoltrata da __________ il 22 marzo 1991, ordinando pure il suo allontanamento dalla Svizzera entro il 30 giugno 1995. La Commissione federale svizzera di ricorso in materia d'asilo, con giudizio 31 maggio 1995, ha dichiarato inammissibile, a causa del mancato anticipo delle spese di procedura nei termini fissati, il ricorso inoltrato da __________ contro l'ordine di allontanamento impartitogli dall'UFR. Di conseguenza allo straniero è stato ordinato di lasciare il territorio svizzero entro il 31 gennaio 1996.
B. a) Il 22 giugno 1995 __________ si è sposato a __________ con la cittadina italiana __________, titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. A seguito del matrimonio egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 21 giugno 2000.
b) Dal luglio 1995 __________ ha alternato periodo in cui ha svolto un'attività lavorativa (dal 13.09.1995 al 31.03.1997; dal 16.04.1997 al 31.10.1997; dal 5.10.1998 al 31.12.1998; dal 1.06.1999 al 16.07.1999), a periodi in cui ha beneficiato di prestazioni da parte della cassa disoccupazione (cfr. certificati di controllo luglio 1995, aprile 1997, novembre 1997 e richieste di informazioni supplementari 4 aprile 1997, 7 novembre 1997, 23 febbraio 1998 e 29 gennaio 1999). Dal 17 agosto 1999 __________ lavora alle dipendenze della società Ing. __________ di __________, percependo un salario base mensile pari a
fr 3'740.--.
C. a) Con istanza 13 luglio 1999/ 7 ottobre 1999 __________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora a favore del figlio maggiore __________. Ha evidenziato che i suoi sei figli vivono in Kosovo con una delle sue sorelle e precisato di non aver richiesto precedentemente il ricongiungimento con __________, in quanto ha preferito lasciarlo in Patria ad occuparsi dei fratelli minori.
b) Con decisione 17 novembre 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza, evidenziando che __________, seppure titolare di un permesso di dimora annuale dal giugno 1995, non ha mai chiesto l'entrata in Svizzera del figlio, che ha sempre vissuto in Patria. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 4, 16 LDDS; 8 ODDS.
D. Con giudizio 9 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ contro la suddetta risoluzione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale, dopo aver rilevato l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in quanto il ricorrente è titolare unicamente di un permesso di dimora annuale, ha ritenuto che non sono dati neppure i presupposti per un ricongiungimento famigliare ai sensi dell'art. 8 CEDU. L'autorità ha dato particolare rilievo alla durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, alla mancanza di provate relazioni strette, al fatto che il ricongiungimento sarebbe soltanto parziale ed è stato chiesto quando il figlio era in procinto di raggiungere la maggiore età, nonché al fatto che egli ha sempre vissuto in Kosovo e che l'attuale situazione famigliare non ha subito modifiche tali da impedirgli di continuare a vivere nel proprio Paese d'origine. La risoluzione è stata resa ai sensi dell'art. 8 CEDU.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora annuale in favore del figlio __________, per soggiornare in Svizzera a titolo di ricongiungimento familiare. L'insorgente sostiene che il legame con il figlio è intatto ed effettivamente vissuto e che in precedenza il ricongiungimento non era possibile per ragioni economiche. Produce le proprie bollette telefoniche, nonché le fotocopie del passaporto dalle quali risultano i suoi viaggi in Kosovo.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia la Sezioni dei permessi e dell'immigrazione che il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento famigliare.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, è incontestato che tali condizioni non sono soddisfatte. __________ non è infatti al beneficio di un permesso di domicilio, ma unicamente di un permesso di dimora annuale a far tempo dal 1995. Ne consegue che l'insorgente non ha alcun diritto di farsi raggiungere dal figlio in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.5. Occorre ora esaminare se il ricorrente può richiamarsi all'art. 8 CEDU. Affinché tale norma sia applicabile, occorre in particolare - che il membro della famiglia con il quale lo straniero che domanda un permesso di dimora afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio oppure possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. c). Lo straniero titolare di un permesso di dimora non può prevalersi dell'art. 8 CEDU. Una deroga è consentita quando, in determinate circostanze, lo straniero titolare di un permesso di dimora abbia il diritto di risiedere nel nostro Paese, ossia abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che è il caso di __________. Egli è infatti sposato e vive a __________ con una cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio. Conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS, egli ha il diritto certo alla proroga del permesso di dimora e quindi di soggiornare in Svizzera. L'insorgente, di principio, può quindi richiamarsi all'art. 8 CEDU per far venire in Svizzera suo figlio ______.
1.6. In materia di polizia degli stranieri il Tribunale cantonale amministrativo fonda la sua decisione di principio sui fatti e le circostanze esistenti al momento in cui emana il proprio giudizio (STA 15 aprile 1998 in re M.I. consid. 2.3.) analogamente al Tribunale federale (DTF 122 II 4 consid. 1b e rinvii; 120 Ib 257 consid. 1f). Ne discende che, nell'ambito di una richiesta di ricongiungimento fondata sull'art. 8 CEDU, è determinante l'età del figlio a quest'ultima data. Eccezionalmente, si tiene conto dell'età dello straniero che vuole venire in Svizzera al momento dell'inoltro della relativa domanda, nei casi in cui il ricongiungimento è richiesto sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, disposizione che, come già rilevato precedentemente (consid. 1.4), non è però applicabile alla fattispecie in esame.
1.7. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, le relazioni familiari protette dall'art. 8 CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni, che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola, una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un vero e proprio rapporto di dipendenza. Dunque, di principio, si può presumere che a partire dai 18 anni un giovane sia normalmente in grado di vivere in maniera indipendente, riservati i casi paricolari, ad esempio l'handicap fisico o psichico oppure una grave malattia (cfr. DTF 120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto __________, il giorno prima dell'inoltro del presente gravame, 24 febbraio 2000, ha compiuto 18 anni. Dagli atti non risulta, né tantomeno lo sostiene il ricorrente, che quest'ultimo si trovi in uno stato di dipendenza dal padre ai sensi della succitata giurisprudenza. D'altronde, se così fosse stato, è verosimile che __________ non avrebbe atteso quasi 9 anni prima di chiedere il ricongiungimento con __________. L'insorgente non può quindi invocare l'art. 8 CEDU in favore del figlio, ritenuto che tale norma convenzionale non conferisce a quest'ultimo alcun diritto a vivere con il padre, rispettivamente ad ottenere un permesso di dimora in Svizzera. Non sussistendo la facoltà di aggravarsi al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo, non è neppure data la competenza di questo Tribunale cantonale amministrativo.
Si deve pertanto concludere che il ricorso inoltrato a questo Tribunale è irricevibile.
2. A titolo abbondanziale va rilevato che anche in caso di ricevibilità, il ricorso sarebbe stato respinto, trattandosi di un ricongiungimento, peraltro parziale, non giustificato dalle circostanze.
Una richiesta volta ad ottenere, sulla base dell'art. 8 CEDU, l'autorizzazione di soggiorno a favore della prole di un genitore residente in Svizzera va rifiutata quando la separazione dalla famiglia risulta dalla libera scelta del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica che si appalesa imperativa, infine la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (DTF 122 II 385 consid. 4c; 119 Ib 81 consid. 4b).
I suddetti presupposti non sono manifestamente dati nel caso in esame. __________ ha lasciato di sua iniziativa il proprio Paese nel 1991 e si è separato dai 6 figli quando essi avevano un'età in cui necessitavano maggiormente della sua presenza. L'affidamento dei figli al padre risale al gennaio 1995, al momento dello scioglimento del matrimonio con __________. Di loro si sono occupati, dapprima i nonni e successivamente una sorella del ricorrente (cfr. istanza 13 luglio 1999). L'insorgente si limita del resto a sostenere di essersi recato a far visita ai figli 2 o 3 volte all'anno a far tempo dal 1996, di sentirli regolarmente per telefono e di aver sempre inviato loro un sostegno finanziario per mantenerli. Tuttavia il fatto di mantenere rapporti con il genitore affidatario durante gli anni di separazione è del tutto naturale e non basta, da solo, a conferire a questa relazione un carattere preponderante su quelle esistenti in Patria, segnatamente, per quanto concerne __________, con la zia, i fratelli e la madre, la quale ha sottoscritto la domanda di visto. Il ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preminenti che esigano una modifica delle relazioni attualmente esistenti. In particolare egli non ha dimostrato che sono intervenuti dei mutamenti tali da impedire al figlio di continuare a vivere nel suo Paese d'origine e da costringerlo a stabilirsi in Svizzera presso di lui, peraltro unico legame che __________ ha nel nostro Paese. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera del figlio __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia, ma risponda semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura economica, come un futuro professionale più favorevole di quello conseguibile nel Paese d'origine. Prova ne è che il ricongiungimento con __________ è stato richiesto soltanto dopo che quest'ultimo ha terminato la propria formazione scolastica. Va infine rilevato che nulla impedisce all'insorgente di continuare a mantenere relazioni personali come le ha intrattenute fino ad ora con i figli, ivi compreso __________.
3. Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 14, 16, 17 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 e ss. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria