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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.2000.50

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·893 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00050  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 14 febbraio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 304) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 agosto 1999 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per sanare alcuni interventi eseguiti senza permesso nell'ambito della trasformazione parziale dell'immobile che sorge sulla part. n. __________ RFD.

viste le risposte:

-    23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

-    24 febbraio 2000 della __________;

-      1. marzo 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel dicembre del 1997 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di realizzare sei appartamenti monolocali al primo piano dello stabile destinato a centrale telefonica che sorge sulla part. n. __________ RFD;

che la domanda, trattata nella forma della semplice notifica, con pubblicazione all'albo ed avviso ai confinanti, fra cui la ricorrente __________, non ha suscitato opposizioni;

che il 13 febbraio 1998 il municipio ha rilasciato l'autorizzazione richiesta;

che nel corso del mese di maggio del 1999 la ricorrente, proprietaria di uno stabile confinante con quello __________, ha segnalato al municipio di __________ l'esecuzione di opere difformi: in particolare, la realizzazione di otto monolocali invece dei sei previsti e l'asportazione degli elementi grigliati che ricoprivano le aperture rivolte verso il suo fondo;

che per queste modifiche abusive la resistente è stata posta in contravvenzione e punita con una multa di fr. 500.-;

che il 18 giugno 1999 la __________ ha inoltrato una domanda in sanatoria per le modifiche apportate senza autorizzazione;

che alla variante in sanatoria, nuovamente trattata secondo la procedura di notifica, si è opposta la vicina qui ricorrente, contestando la procedura applicata, le aperture e le distanze tra edifici, a suo avviso inferiori a quelle prescritte dalle NAPR;

che il 13 aprile 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione;

che con giudizio 25 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;

che, dopo aver rilevato che la precedente trasformazione avrebbe dovuto essere autorizzata secondo la procedura ordinaria (art. 4 LE), il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto che le modifiche apportate abusivamente fossero conformi alle disposizioni di legge materialmente applicabili;

che la soccombente impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza e che venga ordinata la chiusura delle aperture;

che l'insorgente contesta anzitutto la procedura applicata alla domanda iniziale; ravvisa inoltre nell'apertura delle finestre una violazione del diritto alla sfera privata garantito dall'art. 13 cpv. 1 Cost. ed una disattenzione delle norme sulle distanze da confine; eccepisce infine la mancata presentazione dell'attestato di conformità con le norme sulla polizia del fuoco prescritto dall'art. 41d LE;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dalla __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): i fatti non sono controversi; il sopralluogo chiesto dalla ricorrente è peraltro del tutto inidoneo a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;

che oltre che prive di fondamento, le censure sollevate dalla ricorrente con riferimento alla procedura di notifica applicata all'esame della domanda di costruzione inoltrata dalla __________ nel dicembre del 1998 sono irricevibili, in quanto tardive; la ricorrente ha in effetti omesso di sollevarle nel termine di pubblicazione;

che la procedura seguita non ha peraltro limitato l'insorgente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa;

che anche se la procedura di semplice notifica fosse stata applicata erroneamente, l'autorizzazione non sarebbe comunque nulla, poiché il vizio procedurale non sarebbe in nessun caso di gravità tale da comportare necessariamente la nullità della licenza che ne è scaturita;

che nella rimozione degli elementi grigliati che chiudevano le aperture rivolte verso il fondo della ricorrente non è ravvisabile alcuna violazione del diritto alla sfera privata costituzionalmente garantito: la semplice possibilità di vedere il fondo della ricorrente non costituisce invero un'inammissibile intrusione nella sfera protetta;

che la rimozione di tali elementi non viola nemmeno le disposizioni di PR sulle distanze da confine; non è invero dato di vedere come l'intervento possa incidere questo parametro edilizio; a differenza dell'art. 125 LAC, le NAPR non assoggettano l'apertura di finestre a prospetto al rispetto di distanze minime verso fondi altrui;

che lo stabile della resistente non è nemmeno un edificio di uso collettivo ai sensi dell'art. 41d LE, per la cui ristrutturazione deve essere presentato un attestato di conformità con le prescrizioni antincendio;

che anche questa eccezione è peraltro tardiva, in quanto non sollevata in occasione della prima domanda;

che il ricorso, palesemente infondato, per non dire temerario, va di conseguenza senz'altro respinto;

che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- alla resistente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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