Incarto n. 52.2000.00042
Lugano 26 aprile 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 7 febbraio 2000 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 gennaio 2000 (n. 165) del Consiglio di Stato, che ha respinto la domanda di restituzione dei termini presentata dall'insorgente concernente la decisione 8 ottobre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 14 febbraio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,
- 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino spagnolo, è entrato in Svizzera nel febbraio 1975, unitamente alla propria famiglia, ottenendo un permesso di dimora. Il 13 marzo 1981 è stato posto al beneficio di un permesso di domicilio, con ultimo termine di controllo fissato al 16 dicembre 1998. E' tossicodipendente. Durante il suo soggiorno in Svizzera, precisamente a partire dal 1983, ha interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie penali di diversi cantoni, segnatamente per violazione alla LFStup. Dal febbraio 1996, egli è costantemente a carico dell'assistenza pubblica; al 5 gennaio 2000 i sussidi assistenziali cui egli ha beneficiato ammontavano a complessivi fr. 76'086.05. A causa delle diverse condanne penali subìte, il ricorrente è stato ammonito in 4 occasioni dall'autorità competente in materia di stranieri (28 maggio 1986, 18 maggio 1988, 2 aprile 1991 e 10 dicembre 1997), l'ultima volta pure per essere caduto a carico dell'assistenza sociale.
B. Il 14 aprile 1999, __________ ha chiesto alla Sezione permessi e immigrazione del Dipartimento delle istituzioni la proroga del termine di controllo del proprio permesso di domicilio. Nel frattempo, con decreto d'accusa 26 luglio 1999, il ricorrente è stato condannato dal Procuratore pubblico a 75 giorni di detenzione e alla devoluzione allo Stato dell'importo di fr. 3'750.–, per ripetuto furto, furto di poca entità, ripetuto danneggiamento, infrazione e contravvenzione alla LFStup. Con lettera raccomandata 15 settembre 1999, il dipartimento ha avvertito l'interessato che stava esaminando la possibilità di emettere nei suoi confronti un'espulsione amministrativa o una decisione di rimpatrio a seguito dell'ingente debito assistenziale contratto, invitandolo a prendere posizione per iscritto entro l'8 ottobre 1999 circa eventuali impedimenti per un rientro definitivo in patria. La missiva non è stata ritirata.
C. Con decisione 8 ottobre 1999, il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, fissandogli il 31 dicembre 1999 quale ultimo termine per lasciare il territorio cantonale. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 3, 12 LDDS e 16 ODDS. L'autorità ha tuttavia rinunciato ad adottare un provvedimento di espulsione a seguito del suo lungo soggiorno in Ticino, limitandosi a decretarne il rimpatrio. Il dipartimento ha dato rilievo al fatto che, nonostante i diversi ammonimenti emessi nei suoi confronti, di recente l'interessato era stato ancora condannato penalmente ed era sempre a carico dell'assistenza pubblica senza aver mai rimborsato parte del debito. Ha ritenuto inoltre che egli potesse risiedere senza difficoltà in un Paese dell'Unione europea, dove il tenore di vita è analogo a quello ticinese, con la possibilità di rientrare in futuro in Svizzera in qualità di turista a condizione di tenere un comportamento ineccepibile. La risoluzione, intimata in due occasioni per raccomandata (8 e 28 ottobre 1999), non è mai stata ritirata dall'interessato.
D. Il 9 novembre 1999, il patrocinatore del ricorrente ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che __________ aveva preso conoscenza del provvedimento di rimpatrio presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Non ha per contro inoltrato ricorso contro la predetta decisione, limitandosi a chiedere un incontro chiarificatore con l'autorità e preteso che gli venissero notificate le successive decisioni o comunicazioni relative al suo cliente. Il 23 novembre 1999 il dipartimento, dopo aver indicato al legale che in materia di polizia degli stranieri non esisteva il diritto di essere sentito oralmente, gli ha comunicato che, per giurisprudenza, la decisione dell'8 ottobre precedente risultava regolarmente notificata allo straniero e che non occorreva pertanto inviargli ulteriori decisioni. Gli ha infine ricordato il termine di partenza ordinato al suo patrocinato per lasciare il territorio cantonale. Il 29 novembre 1999 il legale ha consultato presso l'autorità di prime cure gli atti concernenti lo straniero.
E. a) Il 3 dicembre 1999 __________ ha chiesto al Consiglio di Stato la restituzione dei termini per ricorrere contro la decisione di rimpatrio. Ha sostenuto di aver preso conoscenza del provvedimento soltanto il 25 novembre 1999, quando aveva ricevuto lo scritto dipartimentale del 23 precedente concernente la sua richiesta del 9 dello stesso mese. In perfetta buona fede, quindi, egli aveva ignorato la scadenza del termine per impugnare la decisione. Ha affermato che la privazione della sua facoltà di ricorrere gli avrebbe comportato un danno enorme a causa del suo lungo soggiorno in Svizzera (quasi 25 anni), dove risiedono la madre, le due sorelle e in particolare la sua compagna, la quale è in gravidanza (termine per il parto, stabilito per il 19 maggio 2000). Il suo interesse ad impugnare la decisione sarebbe stato dunque preponderante rispetto ai motivi per i quali lo si voleva rimpatriare.
b) Con istanza di analoga data inoltrata alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, l'interessato ha chiesto la revisione della decisione di rimpatrio, invocando la gravidanza della sua compagna con la quale egli si sarebbe voluto unire in matrimonio. Ha precisato tuttavia che la domanda era stata presentata a titolo cautelativo, qualora il Consiglio di Stato avesse deciso di respingere l'istanza di restituzione in intero.
c) Pedissequamente ad entrambe le istanze, il ricorrente ha chiesto l'assistenza giudiziaria.
F. Con giudizio 18 gennaio 2000, il Consiglio di Stato ha trattato la domanda di restituzione in intero come ricorso contro la decisione dipartimentale dell'8 ottobre 1999, dichiarandolo irricevibile siccome tardivo. L'Esecutivo cantonale ha considerato che la decisione di rimpatrio era cresciuta in giudicato già il 24 novembre 1999. Ha precisato che il provvedimento impugnato era stato notificato al ricorrente il 9 novembre precedente, data corrispondente non solo al settimo giorno di giacenza della seconda raccomandata ma anche al giorno in cui egli ne aveva preso conoscenza direttamente presso l'ente assistenziale. Il Consiglio di Stato si è comunque chinato sulla domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini dichiarandola anch'essa irricevibile, in quanto non era stata sufficientemente motivata e non indicava nemmeno che l'interessato era stato impedito ad agire tempestivamente. Lo ha infine rimproverato per non essersi comportato diligentemente, nonostante fosse patrocinato da un legale, per aver aspettato fino al 3 dicembre 1999 per inoltrare la domanda di restituzione dei termini.
A titolo abbondanziale il Governo ha aggiunto che, anche se il gravame fosse stato ammissibile, il medesimo avrebbe comunque dovuto essere respinto in virtù dell'art. 10 cpv. 1 lett. a/b/d LDDS a seguito delle 15 condanne penali subìte dall'interessato per complessivi 3 anni e mezzo di detenzione, dei diversi ammonimenti emessi nei suo confronti, per il rilevante debito assistenziale a suo carico nonché al fatto che egli non lavorava da oltre 7 anni. Ha pure osservato che il ricorrente, cittadino spagnolo, aveva la possibilità di risiedere in un paese dell'Unione europea, potendo in tal modo mantenere gli eventuali contatti con la sua compagna residente in Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pertanto considerato la decisione dipartimentale legittima, adeguata alle circostanze e ossequiosa del principio della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. La pedissequa istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è stata respinta.
G. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. Critica il Governo per aver accertato in modo arbitrario i fatti, dal momento che dallo scritto 9 novembre 1999 del suo legale e dall'istanza del 3 dicembre successivo si evincerebbe chiaramente che egli aveva preso conoscenza della decisione di rimpatrio soltanto il 25 novembre 1999. La decisione impugnata sarebbe pure contraria al principio dell'affidamento, poiché il 9 novembre 1999 il suo legale aveva chiesto un incontro con le autorità e la notifica di eventuali decisioni. Rispondendogli soltanto il 25 novembre successivo comunicandogli il rimpatrio, il dipartimento lo avrebbe indotto a credere che nessuna decisione sarebbe stata presa nei suoi confronti prima di avvertire il suo legale. Anche il principio della proporzionalità sarebbe stato violato, in quanto il suo interesse a risiedere nel nostro cantone per stare vicino alla sua futura moglie attualmente in gravidanza e per fare fronte alla sua tossicodipendenza sarebbe preponderante rispetto a quello dello Stato volto ad interpretare in modo restrittivo le norme relative alla restituzione in intero contro il lasso dei termini. Infine, critica il Consiglio di Stato per avergli negato l'assistenza giudiziaria: egli non aveva presentato alcun ricorso contro la decisione dipartimentale, bensì un'istanza di restituzione in intero. Di conseguenza, il Governo non poteva ritenere che il ricorso era sprovvisto di esito favorevole. In questa sede postula la medesima richiesta, chiedendo pure che al gravame venga conferito effetto sospensivo.
H. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
I. Il 14 febbraio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di revisione, considerando in sostanza che la gravidanza, oltre a non essere tutelata dall'art. 8 CEDU, non era un argomento che potesse giustificare una revisione o un riesame del caso. Il 16 febbraio successivo, il ricorrente ha informato il Tribunale di tale decisione, considerandola quale "fatto nuovo".
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è, di principio, ammissibile contro le decisioni in materia di espulsione fondate sull'art. 10 cpv. 1 LDDS (art. 97 cpv. 1 e 98 OG), non sussistendo nessuna delle eccezioni previste dagli art. 99a-102 OG. In particolare, non trovano applicazione i motivi di esclusione previsti dall'art. 100 cpv. 1 lett. b OG (DTF 114 Ib 1 consid. 1b). Ne discende che la ricevibilità del gravame deve essere ammessa anche nei casi in cui, in applicazione dei combinati art. 10 cpv. 1 lett. d e 11 cpv. 3 ultima frase LDDS, è stata pronunciata una semplice misura di rimpatrio in luogo dell'espulsione. Anche l'ordine di rimpatrio, alla stessa stregua dell'espulsione, comporta infatti la decadenza del permesso di domicilio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS).
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm). In concreto, la decisione 8 ottobre 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente, il quale non l'ha ritirata durante il periodo di giacenza. Analoga sorte è stata riservata alla seconda spedizione, avvenuta il 28 ottobre 1999. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorre il 19 ottobre 1999, equivalente al giorno successivo il 7° giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti il 3 novembre 1999 (v. art. 4.5 lett. b 1° periodo della Condizioni generali della posta in vigore dall'1.1. 1998; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste). Va infatti ricordato che la decisione è considerata notificata al destinatario, se non ritirata alla posta, l'ultimo dei 7 giorni durante i quali rimane depositata presso l'ufficio (v. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Ne consegue che la decisione di rimpatrio adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 3 novembre 1999. Tali conclusioni sono del resto implicitamente ammesse dal ricorrente, il quale fonda il proprio gravame sulla mancata concessione della restituzione in intero contro il lasso dei termini che egli aveva chiesto il 3 dicembre 1999 al Consiglio di Stato al fine di poter successivamente ricorrere contro la decisione di rimpatrio adottata dal dipartimento l'8 ottobre precedente. A torto, quindi, l'esecutivo cantonale ha trattato l'istanza quale ricorso contro la decisione dell'autorità di prime cure rimproverandogli di essere insorto tardivamente.
3. 3.1. La domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini va presentata entro 15 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 12 PAmm; 137 e 139 CPC; Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art. 12 con rinvii).
3.2. In concreto, il 3 dicembre 1999 __________ ha chiesto, tramite il proprio patrocinatore, la restituzione dei termini senza addurre tuttavia di essere stato in qualche modo impedito a recarsi all'ufficio postale per ritirare le raccomandate a lui destinate e prendere in tal modo conoscenza del provvedimento di rimpatrio. Del resto, anche qualora l'insorgente fosse stato realmente impedito a ritirare le missive, egli avrebbe comunque dovuto agire diligentemente prendendo tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata, per esempio tramite terza persona. A maggior ragione, dal momento che il 14 aprile 1999 egli aveva personalmente sottoscritto la domanda di proroga del termine di controllo del suo permesso di domicilio, che era nel frattempo scaduto, ed attendeva una decisione in merito da parte della Sezione dei permessi e dell'immigrazione. Risulta piuttosto che il ricorrente, a seguito dell'ennesima condanna penale pronunciata il 26 luglio 1999 nei suoi confronti, si era ben guardato dal ritirare la successiva corrispondenza inviatagli per raccomandata dal dipartimento (15 settembre e 8 ottobre 1999), in quanto era ben cosciente che poteva contenere una decisione negativa relativa alla proroga del suo permesso. Ne consegue che la domanda di restituzione dei termini risultava infondata già per assenza di motivi di impedimento. Ma vi è di più.
3.3. La domanda presentata il 3 dicembre 1999 è in tutti i casi intempestiva. Infatti, dagli atti si evince che copia del provvedimento adottato l'8 ottobre 1999 era stato inviato per conoscenza anche al segretario dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sig. __________, il quale si occupava della pratica dell'insorgente, e che nello scritto del 9 novembre successivo, il legale del ricorrente aveva ammesso che il suo cliente era stato informato "dall'Ufficio dell'assistenza sociale". Non è quindi dato vedere come __________ non fosse al corrente della decisione di rimpatrio emanata nei suoi confronti almeno a partire da quest'ultima data. Il fatto che il patrocinatore dell'insorgente si fosse limitato a precisare che vi sarebbe "l'intenzione" di espellerlo dalla Svizzera, non permette di confutare tali risultanze; tanto più che nell'istanza di revisione 3 dicembre 1999, egli aveva espressamente indicato, in ordine, che la decisione di rimpatrio "è stata intimata il 9 novembre 1999". Infine, il fatto che il dipartimento abbia nel frattempo respinto la domanda di revisione del ricorrente non considerando la gravidanza della sua compagna quale fatto nuovo, non permette di mutare il giudizio.
4. A titolo abbondanziale, va osservato che le quindici condanne penali subìte dal ricorrente tra il 1986 e il 1999 per un totale di oltre 3 anni e mezzo di detenzione segnatamente per violazione della LStup, con il rischio di recidiva -, i quattro ammonimenti, nonché il carico assistenziale continuo e rilevante accumulato a partire dal febbraio 1996 pari a fr. 76'086.05 e mai rimborsato nemmeno parzialmente (stato al 5 gennaio 2000), accertati dal Consiglio di Stato e che l'insorgente non contesta, adempiono i requisiti di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a, b, d LDDS (v. anche Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). La decisione dipartimentale di rimpatrio si rivelava pertanto legittima, adeguata alle circostanze, ossequiosa del principio della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU.
5. Il ricorso va pertanto respinto. Con l'emanazione del presente giudizio la domanda di concedere l'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. visti gli art. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16 LDDS; 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 9, 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.
§. Di conseguenza, __________, cittadino spagnolo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 15 giugno 2000 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
2. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.– sono a carico dell'insorgente.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario