Incarto n. 52.2000.00004
Lugano 19 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 gennaio 2000 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1. dicembre 1999, no. 5113, del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso presentato dall'insorgente avverso la risoluzione 10 settembre 1999, con la quale il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la realizzazione di un deposito intermedio di materiale inerte ai mappali n. __________ e __________ RFD di tale comune, situati fuori zona edificabile;
viste le risposte:
- 11 gennaio 2000 di __________;
- 18 gennaio 2000 del municipio di __________ e del Consiglio di Stato;
- 19 gennaio 2000 del municipio di __________;
- 07 febbraio 2000 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che i mappali n. __________ e __________ RFD, posti fuori zona edificabile, appartengono al comprensorio territoriale di __________ e si trovano al confine con il comune di __________, a lato della strada cantonale che collega __________ a __________;
che da oltre un ventennio questi fondi sono utilizzati dalla __________ quale deposito temporaneo di materiale inerte di scavo (terra vegetale, misto granulare, materiale di scavo inerte) riutilizzabile per riempimenti, come sottofondo e terra vegetale;
che il 15 aprile 1999 la __________ ha chiesto il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per il deposito summenzionato e per chiudere l'accesso esistente a sud;
che al progetto si sono opposti __________, proprietaria del fondo contermine, il comune di __________ ed il Dipartimento del territorio, al quale erano stati trasmessi gli atti per l'esame di sua competenza; quest'ultimo ha ritenuto che il progetto non fosse conforme alla zona nel quale è inserito (zona residua) e che alla sua realizzazione vi si opporrebbero interessi agricoli preponderanti;
che il 10 settembre 1999 il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, facendo proprie le motivazioni espresse dall'autorità dipartimentale;
che con ricorso 17 settembre 1999 la __________ ha chiesto l'annullamento di tale decisione, sostenendo che l'attuale utilizzo dei fondi è stato tollerato per lungo tempo, senza provocare conseguenze negative e che la cessazione di tale attività metterebbe in grave pericolo l'esistenza stessa della società; ha infine invocato la parità di trattamento considerato che nelle immediate vicinanze sarebbe tollerato un deposito di legname;
che il 1. dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia ed ha respinto, a sua volta, l'impugnativa per gli stessi motivi addotti dall'autorità dipartimentale;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento ed il rilascio della licenza;
che l'insorgente ripropone in sostanza le stesse censure sollevate davanti all'Esecutivo cantonale; esso ha inoltre posto in evidenza che secondo il nuovo PR, approvato dal Consiglio comunale ed ora in attesa dell'approvazione del Consiglio di Stato, i fondi in questione sarebbero inseriti in zona artigianale e commerciale (AC) e che dunque l'intervento sarebbe rispettoso del principio della conformità di zona;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione sono giunti la vicina __________, il municipio di __________ ed il Dipartimento del territorio, delle cui argomentazioni di dirà, per quanto necessario, nel seguito;
che il municipio di __________, ripercorsi i fatti che hanno portato al diniego della licenza edilizia, non ha formulato conclusioni.
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazioni dell'insorgente e la tempestività del gravame sono date (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm);
che l'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione esiga un'ubicazione fuori dalla zona edificabile (lett. a) e non vi si oppongano interessi preponderanti (lett. b);
che edifici ed impianti esigono un'ubicazione fuori della zona edificabile, se lo scopo al quale sono destinati può essere perseguito in un luogo ben preciso oppure non è perseguibile all'interno delle zone edificabili: determinante è unicamente la funzione oggettiva dell'opera;
che in concreto appare evidente che il deposito di materiali inerti non risponde alle condizioni suesposte: non è conforme alla funzione della zona e persegue uno scopo che non esige affatto
un'ubicazione fuori dalla zona edificabile;
che, inoltre, interessi d'ordine pubblico si oppongono al rilascio dell'autorizzazione postulata, ritenuto che il progetto si pone in contrasto con le finalità agricole assegnate alla zona in questione dal Piano direttore cantonale;
che la procedura in corso di approvazione del nuovo PR nulla muta a tale conclusione;
che le licenza edilizia può essere rilasciata soltanto se il progetto è conforme al diritto in vigore; in caso contrario la stessa va negata;
che di principio il Tribunale cantonale amministrativo applica il diritto vigente al momento dell'emanazione della decisione del Consiglio di Stato, riservati i principi della buona fede, della parità di trattamento e di proporzionalità (RDAT II-1994, no. 22);
che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale prassi, non opponendovisi interessi particolari;
che ciò vale a maggior ragione se si considera che, come si è detto, secondo il Piano direttore questi fondi fanno parte degli altri terreni idonei all'utilizzo agricolo (scheda 3.2) e che per tale motivo il Dipartimento del territorio ha già preavvisato negativamente le intenzioni del municipio di __________ d'inserire queste particelle in zona artigianale e commerciale (cfr. opposizione 24 giugno 1999, pag. 2 e risposta 7 febbraio 2000);
che non appare neppure necessario ritardare l'emanazione del presente giudizio in attesa della decisione del Consiglio di Stato in merito alla revisione del Piano regolatore di __________;
che tantomeno l'insorgente può far valere a proprio favore il principio della parità di trattamento; come ha giustamente osservato il Governo, il fatto che in altri casi la legge non sia stata applicata o lo è stata in modo scorretto, non dà diritto ad ugual trattamento, eccetto che si sia instaurata una prassi in tal senso che l'autorità rifiuta di abbandonare;
che nel caso concreto ciò non solo non è stato provato ma neppure è sostenuto dalla ricorrente; non vi è pertanto stata alcuna disparità di trattamento;
che sulla scorta delle considerazioni sin qui formulate, si deve concludere che a giusta ragione il municipio prima ed il Consiglio di Stato poi hanno negato il rilascio dell'autorizzazione giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT;
che il ricorso va dunque respinto; la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 24 cpv. 1 LPT; 1 segg. LE; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria