Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.2000.37

2 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,923 mots·~15 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00037  

Lugano 2 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2000 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 14 gennaio 2000, no. 63, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa della ricorrente avverso la risoluzione 1. settembre 1999, no. E 454, con la quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione le ha negato il rilascio del permesso di dimora per sé e per i figli __________ ed __________;

viste le risposte:

-    11 febbraio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino jugoslavo __________ è giunto per la prima volta nel nostro paese nel 1988 per lavorare quale manovale, ottenendo dapprima un permesso per stagionali, dal 1992 un permesso di dimora annuale e dal maggio 1999 il permesso di domicilio. Il 20 aprile 1999 __________ ha chiesto di poter essere raggiunto, a scopo di visita, dalla moglie __________ e dai figli __________ ed __________ per il periodo 1. giugno - 31 agosto 1999, garantendone il rientro al termine del visto. Il 14 agosto 1999 questi sono entrati in Svizzera al beneficio di un visto turistico della durata massima di un mese. Il 27 agosto 1999 __________ ha postulato il rilascio di un permesso di dimora per sé e del permesso di domicilio per i figli, nell'ambito del ricongiungimento familiare. Con decisione 1. settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non è entrata nel merito dell'istanza, dopo aver rilevato come i richiedenti avevano voluto mettere le autorità davanti al fatto compiuto, violando l'Ordinanza sull'entrata degli stranieri. Al ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  B.   Con decisione 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato da __________ per sé e per i figli contro la decisione dipartimentale. Posto in evidenza come i ricorrenti con il loro agire avessero disatteso l'art. 10 OENS, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti di cui agli art. 17 cpv. 2 LDDS o 8 CEDU, giustificanti il ricongiungimento familiare, ritenuto che __________ si è separato volontariamente dalla propria famiglia, che malgrado abbia ottenuto il permesso di dimora nel 1992 ha atteso a lungo prima di riunirsi con i propri congiunti e che, rispetto al passato, l'attuale situazione familiare non ha subìto modifiche tali da giustificare un cambiamento.

                                  C.   Contro tale pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Sostiene di aver mantenuto con il marito una relazione intatta ed intensamente vissuta; infatti non appena gli impegni lavorativi glielo hanno consentito, il marito ha sempre fatto ritorno in Jugoslavia. La decisione di trasferirsi in Svizzera è stata imposta dalla situazione di pericolo che si è venuta a creare in seguito all'inizio dei bombardamenti sul territorio serbo da parte degli alleati. La fattispecie sarebbe inoltre da giudicare in modo benevolo giusta l'art. 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dell'art. 11 Cost. La ricorrente chiede inoltre l'audizione dei figli giusta l'art. 12 n. 1 della menzionata Convenzione, come pure quella del marito e dei suoi datori di lavoro, al fine di dimostrare i frequenti contatti intrattenuti da quest'ultimo.

                                  D.   La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato propongono di respingere il gravame. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  E.   Il 24 febbraio 2000 la ricorrente ha prodotto diverse dichiarazioni di amici, parenti o datori di lavori del marito, i quali attestano le frequenti visite che il marito ha reso alla propria famiglia e che egli ha mantenuto un intenso rapporto con moglie e figli.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili d'essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

                                         1.3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS dispone, tra l'altro, che se lo straniero possiede il permesso di domicilio, il coniuge ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme; i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Ne consegue che __________ di principio ha diritto ad appellarsi alla norma summenzionata, ritenuto che il marito è titolare di un permesso di domicilio. Di conseguenza anche ai figli minorenni __________ di __________ anni e __________ di __________ anni, che convivevano in Iugoslavia con la madre, spetta questo diritto. Ritenuto che la presente decisione potrebbe essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, è dunque data la competenza di questo tribunale. Il quesito a sapere se la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.

1.4. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                   2.   La ricorrente chiede che vengano sentiti diversi testi.

2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). Nemmeno l'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107) conferisce allo stesso un diritto assoluto ad essere sentito personalmente, ovvero oralmente. A seconda del caso e delle circostanze, è sufficiente che il fanciullo possa esprimersi per iscritto o per tramite un rappresentante (cfr. n. 2 di tale disposizione; DTF 124 II 368 consid. 3c).

2.2. In virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte le richieste formulate dalla ricorrente non vengono accolte. Considerate le prove già presenti agli atti, questo tribunale ritiene che l'audizione dei testi menzionati dalla ricorrente non fornirebbe elementi di rilievo per il giudizio, ritenuto inoltre che i datori di lavoro del marito si sono già espressi per iscritto e che i figli hanno avuto la possibilità di esprimersi per bocca della qui ricorrente. Il gravame può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   3.   3.1. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha quale obiettivo di permettere ed assicurare, a livello giuridico, un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 86 consid. 2c, 118 Ib 159 consid. 2b, 115 Ib 101 consid. 3a). Questo diritto non è assoluto. Non è tutelato se è invocato in maniera abusiva, ossia quando lo scopo ricercato è in realtà quello di assicurarsi migliori condizioni economiche oppure di terminare la formazione in Svizzera. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata se i figli hanno vissuto durante parecchi anni all'estero separati dai propri genitori (o da uno di essi) stabilitisi in Svizzera e vogliono raggiungerli poco tempo prima di aver compiuto 18 anni. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (cfr. DTF 122 II 385 consid. 4, 119 Ib 81 consid. 3 e 4, 118 Ib 153 consid. 2 e 3; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 278 segg. con rinvii).

3.2. Nel caso concreto, nel 1988 __________ si è separato di sua spontanea volontà dalla propria famiglia per entrare in Svizzera quale lavoratore stagionale, lasciando in Iugoslavia moglie e figli. Da allora questi, nonostante il marito avesse ottenuto la dimora nel 1992 ed il domicilio nel 1999, non hanno mai manifestato l'intenzione di raggiungerlo in Ticino. Una situazione di questo genere denota, di norma, una rottura dei legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi. Inoltre il ricongiungimento è stato richiesto dall'insorgente soltanto nell'aprile 1999 dopo che si erano "manifestati i primi bombardamenti sul territorio serbo per mano delle forze alleate " (v. ricorso, pag. 7, cifra 11). Pertanto risulta difficile credere che la domanda di autorizzazione sia ora dettata da motivi di affezione, ritenuto che in precedenza i figli, in particolare, avevano un'età in cui necessitavano maggiormente della presenza del padre. È ben vero che le dichiarazioni agli atti attestano che durante la sua permanenza in Svizzera __________ ha sempre fatto ritorno regolarmente dai suoi familiari. Va tuttavia rilevato che il mantenimento dei rapporti durante gli anni di separazione, non solo affettivo ma anche finanziario, è del tutto naturale e non basta, da solo, a far apparire questa relazione familiare prevalente su quelle esistenti nel paese d'origine. D'altronde la ricorrente non ha nemmeno reso verosimile che in precedenza sussistevano difficoltà tali da impedire la riunione della famiglia. Non risulta nemmeno che l’insorgente abbia tentato in precedenza di depositare la domanda, sebbene, essendo il marito in possesso del permesso di dimora, ciò sarebbe stato possibile (art. 38-39 OLS). Alla ricorrente non giova sostenere di aver voluto attendere a ricongiungersi con il marito al fine di consentire ai figli di seguire la scolarità in patria, già iniziata per __________ nel 1992. Infatti la capacità di adattamento e d'inserimento di bambini in tenera età è certamente maggiore rispetto a quella di giovani adolescenti. Inoltre va rilevato che nel 1992-1993 solo __________ aveva già iniziato la scuola. Sarebbe dunque stato più logico ricongiungersi allora con il padre, prima del sopraggiungere di questa importante tappa per ______, e non ora che entrambi i figli si trovano in età scolastica. Ne discende che in precedenza non sono stati compiuti tutti gli sforzi possibili per ricongiungere la famiglia. In questo senso non si vedono oggettivamente quali potessero essere i fattori che hanno impedito alla ricorrente ed ai figli, durante tutti questi anni, di avviare le pratiche per ricongiungersi con il marito, ora presumibilmente avviate per assicurarsi migliori condizioni economiche e di formazione nonché un futuro migliore di quelli ottenibili nel paese d'origine. Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti.

                                   4.   Occorre ora esaminare se la decisione impugnata è conforme alla CEDU.

4.1. Giusta l'art. 8 della citata convenzione, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).

4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 385 consid. 4b; 119 Ib 81 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2b). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero residente in Svizzera, se:

·        la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà di quest'ultimo;

·        non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti o non è stato accertato che un simile cambiamento è imperativo;

·        la continuazione delle relazioni familiari non è ostacolata dall'autorità (ibidem).

4.3. Nella fattispecie occorre innanzitutto rilevare come il marito della ricorrente abbia chiesto di far venire in Svizzera quest'ultima ed i loro figli per un soggiorno temporaneo a scopo di visita. L'introduzione dell'istanza di ricongiungimento familiare subito dopo l'arrivo in Ticino costituisce un chiaro segnale del fatto che, con ogni verosimilianza, il vero obiettivo della visita era sin dall'inizio quello di far entrare madre e figli nel nostro paese per facilitare loro l'ottenimento del permesso di dimora. Un simile comportamento, volto a mettere le autorità davanti al fatto compiuto, non può essere tutelato. Ciò non legittima tuttavia l'autorità dipartimentale a rifiutare l'esame di un'istanza di ricongiungimento familiare. Al contrario, questa circostanza costituisce soltanto un elemento tra tanti altri che dev'essere valutato nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 26 giugno 1998 in re A.). Ora, nel caso concreto vanno considerati ulteriori elementi di sicuro rilievo. Come si è detto, __________ è partito volontariamente dalla Iugoslavia ed altrettanto volontariamente si è separato dalla moglie e dai figli. La ricorrente non ha inoltre reso verosimile la sussistenza di interessi famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. Attualmente la situazione in Iugoslavia è ritornata alla normalità e la pace è stata ristabilita. Non vi è dunque più pericolo per i residenti di __________. Inoltre dagli atti non emerge, né l'insorgente lo sostiene, che il mantenimento delle relazioni intrattenute finora con il marito non sia più possibile o che siano in un qualche modo ostacolate.

Sulla scorta di tali considerazioni, ritenuto che l'avversato diniego del permesso sollecitato trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso dev'essere considerato giustificato. Questa soluzione s'impone a maggior ragione se si tien conto che, come è già stato spiegato dinanzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della moglie e dei figli non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura economica. La decisione impugnata è pertanto compatibile anche con l'art. 8 CEDU.

                                   5.   Da ultimo la ricorrente si richiama all'art. 10 n. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo il quale gli Stati parte si impegnano, nei confronti del fanciullo e dei suoi genitori, a considerare con spirito positivo, con umanità e diligenza ogni domanda presentata da un fanciullo in vista di entrare in uno Stato parte ai fini di un ricongiungimento famigliare. Né il fanciullo né i suoi genitori possono tuttavia vantare un diritto deducibile in giudizio al ricongiungimento famigliare. Infatti la menzionata norma convenzionale non pregiudica il diritto generale degli Stati di definire le leggi in materia d'immigrazione. D'altra parte, la Svizzera ha formulato una riserva a tale disposizione, avuto riguardo alla propria legislazione sul ricongiungimento famigliare (cfr. Messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione in rassegna, FF 1994 V 1 segg., in particolare pag. 35-38 e 77; DTF 124 II 367, consid. 3 b).

                                   6.   Sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 e 8 CEDU; 10 n. 1 e 12 Convenzione sui diritti del fanciullo; 29 Cost., 4, 17 cpv. 2 LDDS; 38 e 39 OLS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.37 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.05.2000 52.2000.37 — Swissrulings