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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2000 52.2000.34

9 mai 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,218 mots·~6 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00034-38  

Lugano 9 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 31 gennaio 2000 della __________ patr. da: avv. __________   b) 2 febbraio 2000 del Comune di __________  

contro  

la decisione 14 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 82) che accoglie i ricorsi inoltrati dal Dipartimento del territorio e da __________ contro la licenza edilizia 28 luglio 1999 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente __________ per il consolidamento di un muro di sostegno di una pista di cantiere sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

-    18 febbraio 2000 di __________;

-    21 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio;

-    29 marzo 2000 del municipio di __________;

-    30 marzo 2000 di __________;

al ricorso sub a);

-    16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

-    18 febbraio 2000 della __________;

-    18 febbraio 2000 di __________;

-    21 febbraio 2000 del Dipartimento del territorio;

-    30 marzo 2000 di __________;

al ricorso sub b);

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ è proprietaria di un impianto per l'estrazione e la lavorazione di inerti situato a __________, fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF). Senza chiedere alcun permesso, nel corso del 1998, la predetta ricorrente ha consolidato il muro di sostegno di una pista utilizzata dagli autocarri all'interno del fondo, che ha sopraelevato di m 1.30 con massi da scogliera.

Analogamente sollecitata dal municipio, il 15 maggio 1999 la __________ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria per i lavori eseguiti. Alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio, __________, proprietaria di un campeggio situato nelle immediate vicinanze, e __________, consigliere comunale di __________, che ritenevano insoddisfatte le condizioni poste dall'art. 24 LPT e 75 LALPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale.

Il 28 luglio 1999 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.

                                  B.   Adito dagli opponenti, il 14 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ ed accolto quelli degli altri opponenti.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio fosse vincolato al preavviso negativo espresso dal dipartimento. Fondandosi su questa deduzione ha quindi accertato la nullità della licenza censurata e rinviato gli atti all'autorità comunale affinché rendesse una nuova decisione, parimenti impugnabile, di rigetto della domanda.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________ ed il comune di __________, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza annullata.

Contestata la legittimazione attiva dell'opponente __________, la __________ ritiene che l'intervento in oggetto rientri nel concetto di trasformazione parziale. La licenza annullata risulterebbe pertanto conforme agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.

Analoghe considerazioni vengono sviluppate dal comune di __________, a mente del quale l'intervento rientrerebbe nei limiti dell'art. 39 RLE.

                                  D.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono gli opponenti con argomenti di cui si dirà qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibile in ordine.

Avendo il medesimo fondamento di fatto, possono essere decisi con un unico giudizio senza assumere ulteriori prove (art. 51 e 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 7 cpv. 1 LE, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti il dipartimento può opporsi alla concessione della licenza per motivi fondati su norme che gli sono rimesse per l'applicazione. L'avviso del dipartimento, soggiunge la norma in questione, vincola il municipio, che può scostarsene soltanto nel caso in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti.

Quest'ultima disposizione preclude tassativamente al municipio la facoltà di concedere la licenza in contrasto con il preavviso negativo del dipartimento. All'autorità comunale la norma riserva unicamente la possibilità di negarne il rilascio, contrapponendosi al preavviso favorevole del dipartimento, quando intende salvaguardare interessi comunali preponderanti da un intervento suscettibile di pregiudicarli. Diversamente, se si volesse costringere il municipio ad attenersi al preavviso favorevole dell'autorità cantonale anche quando l'intervento lede interessi comunali preponderanti, occorrerebbe riconoscere al comune la possibilità di impugnare davanti al Consiglio di Stato la licenza rilasciata dallo stesso municipio (cfr. Scolari, Commentario, II ed., ad art. 7 LE N. 797). Ipotesi, questa, che apparirebbe manifestamente contraddittoria.

                                   3.   Nel caso in esame, il dipartimento ha preavvisato negativamente la domanda di costruzione presentata in sanatoria dalla __________ per l'innalzamento realizzato abusivamente del muro di sostegno di una pista di cantiere esistente sul suo fondo.

Scostandosi da questo preavviso vincolante, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

La decisione configura una chiara ed evidente violazione del diritto. Per i motivi appena esposti, il municipio era in effetti tenuto a far propria la determinazione negativa del dipartimento, lasciando semmai alla richiedente il compito di impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione di diniego della licenza in sanatoria.

Su ricorso del dipartimento, il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la licenza accordata dal municipio, al quale ha rinviato gli atti affinché avesse a statuire nuovamente sulla domanda di costruzione, respingendola con decisione suscettibile di essere ulteriormente impugnata.

L'unica questione che si pone in questo contesto è quella a sapere se la decisione del municipio fosse da considerare nulla, in quanto resa da un'autorità assolutamente incompetente a rilasciare autorizzazioni a costruire rette dall'art. 24 LPT (cfr. 25 cpv. 2 LPT) o se invece fosse soltanto annullabile, siccome adottata in palese violazione dell'art. 7 cpv. 2 LE, che vieta al municipio di scostarsi dal preavviso negativo espresso dal dipartimento.

A favore della nullità militano gli argomenti che portano a considerare inesistenti e prive di effetti le licenze per interventi edilizi previsti fuori della zona edificabile, che vengono rilasciate dal municipio senza coinvolgere l'autorità cantonale. Depone invece a favore della semplice annullabilità la possibilità di interpretare un'eventuale rinuncia del dipartimento ad impugnare davanti al Consiglio di Stato la licenza edilizia rilasciata dal municipio in contrasto il suo preavviso alla stregua di un implicito consenso al rilascio dell'autorizzazione.

Non ricorrendo quest'ultima ipotesi, la questione può tuttavia rimanere aperta, poiché in entrambi i casi la palese violazione procedurale in cui è incorsa l'autorità comunale basta a giustificare il rinvio degli atti a quest'istanza, affinché respinga la domanda di costruzione con decisione nuovamente impugnabile davanti al Consiglio di Stato. Tanto nel caso in cui si ammetta la nullità della licenza rilasciata dal municipio, quanto nel caso in cui la si consideri soltanto annullabile, il provvedimento di rinvio ristabilisce infatti il ruolo assegnato alle parti dall'art. 7 cpv. 2 LE in caso di preavviso negativo del dipartimento, senza incidere minimamente sul diritto dell'istante di far valere le sue ragioni davanti all'autorità di ricorso.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi vanno quindi respinti.

Non essendo il comune insorto a tutela di suoi interessi particolari, la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 800.-.

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 21 LE; 24, 25 LPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giustizia è a carico della ricorrente __________ nella misura di fr. 800.--.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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