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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.01.2001 52.2000.292

2 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·860 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00292  

Lugano 2 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  13 novembre 2000 di

__________ rappr. da: ing. __________  

contro  

la decisione 25 ottobre 2000, no. 4690, del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa del ricorrente avverso lo scritto 30 agosto 2000, con il quale il municipio di __________ gli ha ordinato di sgomberare i materiali ed i macchinari depositati abusivamente ai mappali n. __________, __________ e __________ di sua proprietà;

viste le risposte:

-    23 novembre 2000 del municipio di __________;

-    28 novembre 2000 di __________ e __________;

-    29 novembre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che __________ ha trasformato il bocciodromo sito sui propri mappali n. __________, __________ (zona edificabile) e __________ (zona agricola) in deposito di macchinari e materiali dell'impresa di costruzione __________, senza la necessaria autorizzazione;

che il 13 gennaio 1999 il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia in sanatoria; la decisione non è stata contestata;

che il 22 (o 26) settembre 1999 l'esecutivo comunale ha ordinato all'insorgente di demolire il magazzino-bocciodromo entro 30 giorni;

che con decisione 22 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame presentato da __________ e riformato l'ordine impartitogli nel senso di ripristinare l'uso della costruzione alla destinazione orginariamente autorizzata (bocciodromo) mediante lo sgombero dei macchinari e dei materiali depositati entro un termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del giudizio; anche questa pronuncia non è stata impugnata;

che il 30 agosto 2000 il municipio di __________ ha riformulato l'ordine impartito dal Governo con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio e della pena prevista all'art. 292 CP;

che il 25 ottobre 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall'insorgente avverso l'ordine municipale, in quanto non configura una nuova decisione, bensì un atto confermativo dell'ordine impartito con pronuncia 22 marzo 2000 dal Governo;

che avverso tale pronuncia __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di annullare la pronuncia governativa e di autorizzare che sull'area in questione sia installato un deposito; postula inoltre che questa corte inviti il municipio di __________ a rivedere il PR, precisando quali attività artigianali possono essere ammesse nell'area edificabile;

che il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato; ad identica soluzione giungono il municipio di __________ e gli opponenti __________ con delle osservazioni, che verranno, se del caso, riprese nel seguito;

considerato,                   in diritto

che prima di entrare nel merito di un'impugnativa l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato soltanto nei casi previsti dalla legge, ovvero secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;

che il ricorso a questa corte è di principio dato solo contro risoluzioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la richiesta formulata dall'insorgente d'invitare il municipio di __________ a rivedere il PR, definendo le attività artigianali ammesse nella zona edificabile, va pertanto dichiarata irricevibile, difettando a questa corte la competenza a dirimere simili questioni;

                                         che per quanto concerne le ulteriori richieste da lui formulate la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE; il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE) è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 1 PAmm; A. Scolari, Diritto amministrativo, vol. 1, Bellinzona/Cadenazzo 1988, n. 200);

che la decisione 22 marzo 2000 con la quale il Consiglio di Stato ha ordinato al ricorrente di ripristinare l'uso della costruzione in oggetto alla destinazione orginariamente autorizzata (bocciodromo), non è stata impugnata e pertanto è cresciuta in giudicato; l'insorgente non può dunque più rimetterne in discussione il contenuto;

che sebbene l'ordine avrebbe dovuto essere eseguito entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della risoluzione, il ricorrente non vi ha dato seguito;

che con lo scritto 30 agosto 2000 il municipio di __________ si è limitato ad assegnare all'insorgente una nuova scadenza per procedere a quanto richiestogli; l'atto costituiva quindi una semplice diffida non impugnabile;

che a giusta ragione il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli dal ricorrente;

che stando così le cose il presente ricorso va respinto con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 segg. PAmm, in particolare 55 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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