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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2001 52.2000.264

9 janvier 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,168 mots·~11 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00264  

Lugano 9 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  9 ottobre 2000 della

__________ rappr. da: __________  

contro  

la decisione 20 settembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 3956) che annulla la licenza edilizia 13 giugno 2000 rilasciatale dal municipio di __________ per la ristrutturazione di un rustico situato nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    25 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

-    30 ottobre 2000 di __________;

-      2 novembre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Ai margini del nucleo di __________ di __________ (part. n. __________ RF; zona NV) sorge un rustico in disuso, a pianta rettangolare, suddiviso internamente in due corpi distinti, di analoghe dimensioni. Il corpo S è coperto da un tetto ad una falda, inclinata da W verso E, con il colmo posto sul lato W, sull'asse N - S. Il corpo (N) è invece coperto da un tetto ad una falda che scende da S in direzione N, il cui colmo forma un angolo retto con quello del tetto del corpo contiguo.

Il 15 novembre 1999 la ricorrente __________ ha notificato al municipio l'intenzione di sostituire il vecchio tetto con una nuova copertura. Previa pubblicazione ed avviso ai confinanti, il 13 dicembre 1999 l'autorità comunale le ha rilasciato la licenza richiesta.

In sede di esecuzione dei lavori, il colmo del tetto del corpo S è stato abbassato di m 0.20, mentre il filo di gronda della relativa falda è stato innalzato di m 0.225. Il colmo del tetto del corpo N ed il filo di gronda della corrispondente falda sono stati a loro volta innalzati di m 0.43, rispettivamente di m 0.45.

B.      Il 20 dicembre 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare l'edificio, allo scopo di ricavarvi due appartamenti duplex. Il progetto prevedeva la formazione di nuove aperture nelle facciate N, E ed W e di due lucernari di circa m 1.20 x 0.80 in ognuna delle falde del tetto, che i piani raffiguravano riportando, in modo implicito, la sopraelevazione eseguita nel frattempo.

Alla domanda si sono opposti due vicini, fra cui __________, qui resistente, proprietario dell'edificio contiguo (part. n. __________ RF), i quali hanno contestato l'innalzamento del tetto e gli ampi lucernari previsti nelle sue falde, l’ampliamento delle finestre esistenti e la formazione di nuove aperture.

Il Dipartimento del territorio ha invece formulato avviso favorevole.

C.     Il 31 maggio 2000 il municipio ha deciso di accogliere parzialmente le opposizioni e di negare altrettanto parzialmente la licenza. L'autorità comunale ha anzitutto ritenuto che l'innalzamento di parte del tetto fosse in contrasto con l'art. 34 NAPR. Parimenti contraria a tale norma è stata considerata la formazione di ampi lucernari, che il municipio ha pertanto imposto di ridurre a mq 2.5 per falda. La formazione di nuove aperture è invece stata ritenuta conforme alle disposizioni di PR.

Il 15 giugno 2000 __________ è insorto contro questa decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendogli di annullarla per gli stessi motivi che aveva addotto in sede di opposizione.

                                  D.   Con risoluzione del 13 giugno 2000 il municipio ha nel frattempo rilasciato la licenza richiesta, assoggettandola alle condizioni poste dal preavviso del Dipartimento del territorio ed a quelle contenute nella decisione sulle opposizioni che era appena stata impugnata da __________ davanti al Consiglio di Stato.

La decisione non è stata impugnata.

                                  E.   Con giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la decisione 31 maggio 2000 del municipio, che ha annullato assieme alla licenza edilizia del 13 seguente, rinviando nel contempo gli atti al municipio affinché si pronunciasse in merito alla sopraelevazione del tetto, giudicata abusiva.

Dopo aver censurato l’avvio di due distinte procedure autorizzative riferite ad un unico intervento edilizio, l’Esecutivo cantonale ha anzitutto ritenuto che gli atti dovessero essere rinviati al municipio già perché aveva omesso di definire preventivamente le misure da adottare in relazione all'innalzamento del tetto. Criticata l’evasione della domanda di costruzione con due distinti provvedimenti, il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il ricorso inoltrato contro la prima decisione si estendesse anche alla licenza rilasciata successivamente, che è stata annullata siccome ritenuta lesiva del divieto di formare squarci nelle falde del tetto e contraria all’obbligo di rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate tradizionali.

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale dal municipio.

L'insorgente rileva in sostanza che l'innalzamento del tetto è stato dettato da esigenze tecniche (statica, isolazione).

                                  G.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed il vicino opponente, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La ripetizione del sopralluogo, auspicata dalla ricorrente, non appare indispensabile, poiché la situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 10 cpv. 1 LE, il municipio decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 15 giorni dalla scadenza del termine d'opposizione del Dipartimento.

L'autorità comunale deve pronunciarsi sulla domanda e sulle opposizioni con un'unica decisione (uno actu). Lo si deduce chiaramente dall'art. 10 cpv. 2 LE, che impone al municipio di motivare la decisione e di notificarla all'istante, agli opponenti ed al Dipartimento. La decisione deve statuire compiutamente tanto sulla domanda, quanto sulle opposizioni, stabilendo con la dovuta precisione, in caso di accoglimento parziale di quest'ultime, in che misura la licenza è rilasciata. Una decisione che nega parzialmente la licenza, senza stabilire nel contempo entro quali limiti quest’ultima è effettivamente rilasciata, non risponde adeguatamente alle esigenze poste dall’art. 10 LE. I limiti della licenza devono risultare da un atto positivo e non da una decisione parzialmente negativa sulla domanda di costruzione o da una decisione di parziale accoglimento delle opposizioni.

2.2. Invece di attenersi alle elementari regole di procedura appena descritte, nel caso in esame il municipio ha dapprima adottato una decisione mediante la quale ha parzialmente accolto le opposizioni ed altrettanto parzialmente negato la licenza.

La decisione, oltre ad essere irrita, era incompleta, poiché ometteva di stabilire concretamente in che misura la domanda di costruzione era accolta e la licenza era effettivamente accordata.

A questo difetto, il municipio ha tuttavia posto rimedio in un secondo tempo, integrando il provvedimento adottato con una nuova decisione, mediante la quale ha autorizzato formalmente parte delle opere indicate dalla domanda di costruzione.

Da queste due decisioni emerge in modo chiaro ed inequivocabile che il municipio non ha autorizzato il modico innalzamento del tetto (+ m 0.45). Ha per contro autorizzato la formazione delle nuove aperture previste sulle facciate ed in parte quella dei lucernari previsti sul tetto, che ha tuttavia imposto di ridurre a mq 2.50 per falda.

Nelle particolari circostanze del caso concreto, le irregolarità procedurali dianzi illustrate, benché significative, non impongono l'annullamento delle decisioni del 31 maggio e del 13 giugno 2000, con cui l'autorità comunale ha statuito sulla domanda di costruzione. Tali provvedimenti, muniti dell’indicazione dei mezzi e dei termini d’impugnazione, non hanno infatti impedito agli interessati di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa. L'opponente __________ ha invero potuto contestare la decisione del municipio di autorizzare l'apertura di finestre sulle facciate e la formazione di lucernari nel tetto, mentre la ricorrente __________, pur avendone avuto a due riprese la possibilità, non ha impugnato la decisione del municipio di negare il permesso in sanatoria per il modico innalzamento del tetto, che aveva attuato nell'ambito dei lavori autorizzati con licenza del 13 dicembre 1999.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la mancata definizione dei provvedimenti che avrebbero semmai dovuto essere adottati per ripristinare una situazione conforme al diritto in ordine all’abusivo innalzamento del tetto non imponeva di annullare la decisione impugnata. L’attuazione abusiva di questi lavori non impediva invero all’autorità comunale di negare il permesso in sanatoria. Non potendo d’altro canto la ricorrente ignorare che il municipio avrebbe potuto ordinarle di abbassare il tetto, tale circostanza non ostava nemmeno alla concessione della licenza per le altre opere previste dalla domanda di costruzione. Il diritto dell’autorità comunale di ordinare le misure di ripristino che avesse ritenuto più confacenti non ne veniva minimamente limitato.

Ferme queste premesse, resta da verificare la legittimità della licenza accordata dal municipio alla ricorrente, che il Consiglio di Stato, a giusta ragione, ha ritenuto impugnata da parte del vicino qui resistente attraverso il ricorso interposto contro la decisione di rigetto dell'opposizione.

                                   3.   3.1. La ricorrente contesta il rifiuto del municipio di rilasciare a posteriori il permesso per l'innalzamento del tetto, che ha attuato nell'ambito dei lavori di rifacimento autorizzati con licenza del 13 dicembre 1999.

La censura è improponibile, poiché la __________ non ha impugnato né la decisione 31 maggio 2000 con cui il municipio accoglieva l'opposizione dei vicini limitatamente a questo intervento, né la decisione 13 giugno 2000 con cui l'autorità comunale ha autorizzato gli altri lavori, richiamandosi alla precedente decisione che negava il permesso in sanatoria per l'innalzamento del tetto.

Ritenuto che il diniego del permesso per questo lavoro non può essere rimesso in discussione, il municipio dovrà stabilire con decisione formale, da notificare alle parti con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, se ordinare misure di ripristino o rinunciarvi per motivi di proporzionalità come ha prospettato in sede di risposta davanti al Consiglio di Stato.

3.2. Il Consiglio di Stato ha annullato la licenza impugnata, ritenendo, fra l'altro, che i lucernari violassero il divieto di formare squarci nelle falde del tetto, sancito dall'art. 34 lett. a NAPR di __________. A torto, poiché questo divieto, noto a numerosi ordinamenti comunali, è essenzialmente volto ad impedire la formazione di fenditure nelle falde del tetto, destinate soprattutto ad accogliere terrazze incassate. Esso non vieta di certo la formazione di piccoli lucernari, volti a dare luce al sottotetto. Né osta alla formazione di piccole aperture, del tutto insuscettibili, per dimensioni e foggia, di alterare l'aspetto del tetto ed il suo ordinato inserimento nel quadro paesaggistico.

Autorizzando la formazione di due lucernari di modeste dimensioni (m 0.60 x 1.00) su ognuna delle due falde del tetto di 45 mq l'una, il municipio non ha certamente abusato della latitudine di giudizio conferitagli dall'art. 34 NAPR in ordine alla valutazione estetica degli interventi ammissibili nella zona del nucleo.

Da questo profilo la licenza annullata va quindi ripristinata.

3.3. Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che la licenza violasse il divieto di formare nuove aperture e l'obbligo di rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate tradizionali, sanciti dall'art. 34 NAPR.

Il giudizio governativo non regge alla critica nemmeno su questo punto.

La norma succitata non vieta affatto la formazione di nuove aperture. Essa si limita ad imporre il mantenimento od il ripristino delle caratteristiche delle facciate, tenendo conto nell'ambito della loro composizione del rapporto tra pieni e vuoti, tipico delle facciate tradizionali.

Orbene, autorizzando l'apertura sulla facciata N di due finestre, larghe m 0.80 ed alte m 2.00, di una porta di uguali dimensioni e di una terza finestra, larga m 1.20 ed alta m 1.00, il municipio non ha certamente abusato della latitudine di giudizio che la norma gli riserva in punto alla determinazione del suo contenuto precettivo. La decisione di considerare tali aperture rispettose delle caratteristiche della facciata e del rapporto tra vuoti e pieni appare perfettamente sostenibile. Analoghe considerazioni valgono per le altre aperture, in particolare per quelle, a forma trapezoidale, previste sotto le falde del tetto sulle facciate E ed W. Insostenibili sono le deduzioni tratte in proposito dal Consiglio di Stato.

Anche da questo profilo, la decisione governativa impugnata va quindi annullata, siccome lesiva del diritto.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi parzialmente accolto, ripristinando, nei limiti della decisione 31 maggio 2000 sulle opposizioni, la licenza edilizia 13 giugno 2000, che il municipio di __________ ha rilasciato alla ricorrente.

La tassa di giustizia è suddivisa fra le parti proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 34 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 20 settembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 3956) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 13 giugno 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è confermata nei limiti della decisione 31 maggio 2000;

1.3.   gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché si pronunci in merito all'adozione di eventuali misure di ripristino.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente nella misura di fr. 200.- e del resistente __________ per il resto.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.264 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.01.2001 52.2000.264 — Swissrulings