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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.02.2000 52.2000.24

11 février 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,087 mots·~5 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00024  

Lugano 11 febbraio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 di

Comune di __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5610) che annulla la decisione 15 giugno 1999 con cui il municipio di __________ ha condannato __________ al pagamento della somma di fr. 73'519.30 a titolo di rifusione delle spese sostenute del comune per il consolidamento di un muro di sostegno;

viste le risposte:

-    25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-      2 febbraio 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 14 gennaio 1998 il municipio di __________ ha ordinato al resistente __________ di consolidare il muro di sostegno della sua proprietà, che minacciava di crollare sulla sottostante strada comunale. L'ordine è stato confermato dal Consiglio di Stato con risoluzione 8 aprile 1998, cresciuta in giudicato.

Il 15 aprile 1998 il municipio ha sollecitato il resistente a dar seguito all'ordine, sotto comminatoria dell'esecuzione sostitutiva. Alla sollecitazione non è stato dato seguito. Il 27 di quello stesso mese l'autorità comunale ha nuovamente avvertito il resistente che avrebbe eseguito i lavori in sua vece. Questi si è limitato a comunicare al municipio di non aver intenzione di dar seguito all'ordine e di autorizzarlo "ad occuparsi dell'opera di rifacimento".

                                  B.   I lavori di consolidamento sono costati fr. 98'075.25. Sulla scorta di una perizia, allestita d'intesa fra le parti, il comune ha accettato di assumersi il 25% dei costi in considerazione del fatto che l'intervento era stato in parte determinato dall'abbassamento della strada sottostante eseguito dal comune.

Con decisione 15 giugno 1999 il municipio ha quindi condannato il resistente al pagamento della somma di fr. 73'519.30, pari al 75% della spesa totale.

                                  C.   Con giudizio 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'obbligato. Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'autorità comunale avesse travalicato le proprie competenze, condannando l'obbligato al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione sostitutiva dell'ordine. A suo avviso, avrebbe dovuto limitarsi a chiederne il rimborso.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Posta in evidenza la natura pubblicistica della vertenza, l'insorgente ribadisce che la richiesta di rifusione delle spese sostenute nell'ambito di un'esecuzione forzata deve necessariamente configurarsi alla stregua di una decisione di condanna al pagamento della somma rivendicata.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il resistente __________, che contesta le tesi dell'insorgente, obiettando che il cedimento del muro è dovuto all'abbassamento della strada sottostante, attuato dal comune senza adottare le precauzioni necessarie per assicurare la stabilità del manufatto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE in relazione all'art. 35 LE, che demanda al municipio il compito di vigilare sulla buona conservazione delle opere edili (cpv. 1), di ordinarne il restauro, il consolidamento o la demolizione (cpv. 2) e di provvedervi direttamente a spese di chi vi è tenuto in caso d'urgenza o d'inadempimento (cpv. 3).

La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Secondo l'art. 35 cpv. 3 LE, appena citato, il municipio provvede direttamente all'esecuzione degli ordini di consolidamento delle opere edilizie pericolanti, ai quali l'obbligato si rifiuta di dar seguito. Le spese dell'esecuzione d'ufficio o sostitutiva sono poste a carico dell'obbligato inadempiente mediante decisione impugnabile, adottata iure imperii dall'autorità comunale (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, N. 250 seg.; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 34 PAmm, N. 5 seg.). L'autorità che è intervenuta per sopperire all'inadempienza dell'obbligato non deve affatto rivolgersi al giudice civile per ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'esecuzione coatta. Essa ne determina l'ammontare con provvedimento impugnabile, mediante il quale condanna l'obbligato inadempiente al pagamento di una somma di denaro corrispondente ai costi dell'esecuzione sostitutiva o d'ufficio.

Impugnando tale provvedimento, l'obbligato inadempiente non può rimettere in discussione l'obbligo di fornire la prestazione che ha dato luogo all'esecuzione sostitutiva. In sede di ricorso contro tale decisione l'insorgente può soltanto contestare la congruenza e l'adeguatezza dei costi sostenuti dall'autorità per sopperire alle sue mancanze.

                                   3.   Con decisione 15 giugno 1999 il municipio di __________ ha in concreto condannato il resistente __________ a versare al comune l'importo di fr. 73'519.30 a titolo di rifusione delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di consolidamento del muro, che gli aveva impartito il 14 gennaio 1998.

Dal profilo formale, la decisione non presta il fianco a critiche. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, condannando il resistente al pagamento di tali spese il municipio non ha affatto travalicato le proprie competenze. L'autorità comunale non doveva affatto limitarsi a chiederne la rifusione. Per i motivi illustrati al precedente considerando, il municipio era anzi tenuto a porre queste spese a carico del resistente con atto vincolante, adottato in forza delle sue prerogative. Non poteva agire diversamente.

Da questo profilo, il giudizio governativo, fondato su considerazioni speciose, va quindi senz'altro annullato, siccome palesemente lesivo del diritto.

                                   4.   Nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha verificato se le spese di cui il municipio chiede il risarcimento fossero congruenti ed adeguate alla prestazione che il resistente, benché astretto da ordine cresciuto in giudicato, si era rifiutato di fornire. L'autorità di prima istanza ha in particolare omesso di pronunciarsi sul fondamento delle eccezioni sollevate dal qui resistente in merito all'entità della partecipazione del comune alle spese di consolidamento del muro fissata dal perito (25%).

Stando così le cose, ben si giustifica rinviare la causa all'autorità inferiore, affinché - completati eventualmente gli accertamenti - renda un nuovo giudizio parimenti impugnabile (art. 65 cpv. 2 PAmm).

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazioni di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 35 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 22 dicembre 1999 del Consiglio di Stato (n. 5610) è annullata.

1.2.   gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione ai sensi del considerando 4.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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