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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.232

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,739 mots·~9 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00232  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 22 settembre 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

Contro  

la decisione 30 agosto 2000 (n. 3362) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la decisione 10 febbraio 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di quattro mesi;

vista la risposta 3 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 18 gennaio 2000, alle ore 03.00, __________ è stato sorpreso a circolare in stato di ebrietà. Le analisi del sangue hanno permesso di accertare un tasso alcoolemico del 1,94 - 2,51 per mille. La polizia ha immediatamente disposto nei suoi confronti il sequestro della licenza di condurre e gli ha intimato il divieto di circolare con veicoli a motore fino a decisione dell'autorità competente.

                                  B.   A seguito della suddetta infrazione, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre (già ritirata al momento dell'accertamento dell'infrazione) a scopo di ammonimento per la durata di quattro mesi, dal 18 gennaio 2000 al 17 maggio 2000 inclusi, autorizzando in tale periodo la guida di ciclomotori. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. Il provvedimento è stato reso in virtù degli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1 e 2 ONC.

                                  C.   Con decreto d'accusa 10 aprile 2000, cresciuto in giudicato, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di __________ alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi per un periodo di prova di 3 anni e al pagamento di una multa di fr. 1'200.per circolazione in stato di ebrietà.

                                  D.   Con decisione 30 agosto 2000 l'Esecutivo cantonale ha respinto il ricorso, cui era stato restituito l'effetto sospensivo il 1. marzo 2000, inoltrato da __________ contro il provvedimento di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione. In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ha ritenuto la durata del provvedimento di revoca adeguata alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità.

                                  E.   Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la riduzione del periodo di revoca a due mesi. Ammessi i fatti, il ricorrente invoca il principio di proporzionalità, ponendo in rilievo la necessità di condurre per motivi professionali e la sua buona reputazione quale conducente. Rileva inoltre che il periodo in cui è rimasto senza licenza di condurre, circa un mese, gli ha permesso di "capire la violazione commessa e di pagarne le conseguenze".

                                  F.   Il Consiglio di Stato propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione.

I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

                                   3.   3.1. La licenza di condurre deve essere revocata se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr).

La revoca a titolo di ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione stradale e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

La durata della revoca della licenza di condurre è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno due mesi, se il conducente ha guidato in stato di ebrietà (art. 17 cpv. 1 lett. b).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

                                         3.2. La legislazione federale considera la guida in stato di ebrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, N. 2457).

Di norma si ammette che il rischio - anche solo astratto - per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcoolemia presente nell'organismo del conducente di un veicolo. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., N. 2457 e 2458).

                                   4.   In concreto, la colpa di __________ è indubbiamente grave. Il 18 gennaio 2000 egli ha infatti circolato alla guida della propria autovettura in stato di ebrietà, con una concentrazione alcoolica dell'1,94 - 2,51 per mille. Da tali incontestate - risultanze emerge con estrema chiarezza che ricorrono gli estremi per la revoca obbligatoria della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr.

                                   5.   5.1. Il ricorrente, dipendente della __________ di __________, società che si occupa del commercio di bestiame e di carne all'ingrosso, allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre.

5.2. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).

5.3. Per __________ la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.

Dallo scritto 7 febbraio 2000 di __________, controfirmato dal datore di lavoro, risulta che l'insorgente presso la __________ svolge anche mansioni che richiedono l'uso di un autoveicolo (rappresentante di vendita, consegna della merce con furgone frigorifero, responsabile del trasporto del bestiame vivo con furgone, nonché, in caso di gelo salatura serale con trattore presso l'azienda agricola di __________) e che le soluzioni alternative per ovviare all'impossibilità di condurre veicoli a motore, oltre a non soddisfare le esigenze della società, incidono negativamente anche sul suo stipendio mensile. Il ricorrente ha comunque la possibilità di svolgere le mansioni che non richiedono l'uso di un autoveicolo, rispettivamente non vi è alcun rischio concreto di perdita del posto di lavoro, trattandosi peraltro di un periodo di tempo limitato (2 mesi e mezzo). In quanto esposto da __________, alla luce della citata giurisprudenza, si possono dunque ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere ovviati.

                                   6.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa __________, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 4 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità.

                                   7.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 2 LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 2 cpv. 1 e 2 ONC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro questa sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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