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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.12.2000 52.2000.211

14 décembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·662 mots·~3 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00211  

Lugano 14 dicembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 settembre 2000 di

__________  

contro  

la decisione 23 agosto 2000, con la quale il municipio di __________ gli ha inflitto un ammonimento per violazione della LEsPub;

vista la risposta 27 settembre 2000 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 3 agosto 2000 la polizia comunale di __________ ha segnalato al municipio di __________ che alle ore 2.10 del 1 agosto 2000 l'Osteria _________ era ancora aperta e vi erano ancora degli avventori, che __________, gerente del locale, stava provvedendo ad allontanare;

che il 9 agosto 2000 il municipio di __________ ha notificato a __________ un avviso di contravvenzione sulla base degli art. 37 e 53 LEsPub; 108,112, 134,135,136,137 e 138 Regolamento comunale (RC); 2 e 17 Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici;

che il prevenuto in contravvenzione non ha contestato i fatti, ma si è giustificato adducendo che quella sera era il 1. agosto, festa nazionale e quindi fonte di festeggiamenti particolari;

che preso atto delle giustificazioni addotte, il 23 agosto 2000 il municipio di __________ ha inflitto a __________ un ammonimento;

                                         che contro la predetta risoluzione __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento sulla base delle argomentazioni già precedentemente addotte;

                                         che all'accoglimento del gravame si oppone il municipio di __________, rilevando pure che già in altre occasioni gli erano pervenute lamentele concernenti il locale in questione;

considerato,                   in diritto

                                         che, prima di eventualmente entrare nel merito del ricorso, occorre verificare se sia data la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 3 PAmm);

che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è stabilito secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale. Le decisioni del Consiglio di Stato, di dipartimenti o di commissioni speciali sono quindi deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei casi in cui la possibilità di ricorrervi è espressamente prevista dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm);

                                         che a norma dell'art. 208 LOC, contro le decisioni dei municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato;

che nel solco di questa impostazione, l'art. 71 cpv. 1 LEsPub stabilisce che contro le decisioni dei municipi e del dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, fatto salvo quanto dispone l'art. 72;

che l'art. 72 LEsPub dispone, invece, che le decisioni rese dai municipi e dal dipartimento in materia contravvenzionale sono direttamente deducibili davanti a questo tribunale; questa norma si riallaccia all'art. 66 LEsPub, che commina multe da 20.-- a 10'000.-- fr. per le infrazioni alla LEsPub;

che essa è inoltre correlata all'art. 67 LEsPub, che attribuisce al municipio, quale autorità concedente, il potere di punire le infrazioni in materia di permessi speciali, di orari e periodi di apertura e di deroghe, riservando al dipartimento la competenza di perseguire ogni altra infrazione;

che nell'evenienza concreta, il municipio non addebita a __________ di aver disatteso i limiti orari di chiusura fissati in sue decisioni;

che, pur richiamando gli art. 36 e 53 LEsPub, l'ammonimento deve quindi ritenersi fondato sugli art. 108 e 112 RC, disposizioni che tutelano la pubblica quiete;

                                         che la procedura è quindi retta dagli art. 145 seg. LOC;

che, di conseguenza, il provvedimento municipale avrebbe dovuto essere impugnato davanti al Consiglio di Stato (STA 1.03.2000 in re R.; 25.8.99 in re comune di __________);

                                         che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e trasmesso al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm);

che dato l'esito, si prescinde dal prelievo della tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 66, 67, 71, 72 LEsPub; 3, 4, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         §. Gli atti sono trasmessi per competenza al Consiglio di Stato.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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