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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.163

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,378 mots·~7 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00163  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 13 giugno 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la decisione 23 maggio 2000 (n. 2097), con la quale il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 28 ottobre 1998, respingendo tuttavia la richiesta dell'insorgente relativa alla concessione dell'assistenza giudiziaria;

viste le risposte:

-    27 giugno 2000 del Consiglio di Stato,

-    28 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che __________ e la sua compagna __________, entrambi cittadini iugoslavi (Kosovo), sono entrati in Svizzera nel 1990 rispettivamente 1991, depositando una domanda d'asilo, definitivamente respinta dall'autorità federale competente il 7 giugno 1994;

che dalla loro unione sono nati __________, __________ e __________;

che in ragione della situazione politica regnante in Kosovo, il termine di partenza dei richiedenti l'asilo è stato diverse volte prorogato e fissato infine per l'aprile 1995;

che __________ ha in seguito ottenuto un permesso di dimora temporaneo (L) in attesa di contrarre matrimonio con __________, cittadina italiana allora al beneficio di un permesso di dimora;

che il __________ il ricorrente si è infine sposato a __________ con quest'ultima, ottenendo un permesso di dimora annuale ex art. 38 segg. OLS, in seguito regolarmente rinnovato, con scadenza al 23 ottobre 1999;

che nell'agosto 1996 la cittadina italiana, residente con il marito a __________, ha ottenuto un permesso di domicilio;

che nell'agosto 1998 __________ si è trasferita a __________ a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del marito;

che il 6 ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città ha dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie;

che con decisione 9 ottobre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato il permesso di dimora di ____ ____ in quanto non viveva più, da tempo, con la consorte (art. 17 LDDS);

che il 14 ottobre 1998 __________ ha promosso azione di divorzio;

che contro la revoca del suo permesso __________ è insorto il 28 ottobre 1998 davanti al Consiglio di Stato, sostenendo di non escludere una riconciliazione con la moglie e invocando l'impossibilità di rientrare in Kosovo;

che il giorno successivo il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

che il 10 dicembre 1998, __________ ha trasmesso al Consiglio di Stato il certificato per la domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria, preavvisata favorevolmente dal municipio di __________;

con decreto 21 aprile 1999 il Pretore, su richiesta della moglie, ha stralciato dai ruoli la procedura di divorzio;

che il 23 aprile 1999, l'allora patrocinatore del ricorrente ha informato l'Esecutivo cantonale che i coniugi __________ si erano riconciliati, versando agli atti il citato decreto di stralcio della causa di stato;

che con giudizio 26 maggio 1999 il Governo ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto il gravame;

che l'Esecutivo cantonale ha sottolineato come al momento della decisione dipartimentale i coniugi non vivessero più insieme e come l'avvenuta riconciliazione permettesse comunque al ricorrente di inoltrare davanti all'autorità inferiore una nuova domanda di rilascio del permesso di dimora. Ha inoltre rilevato che la presunta inesigibilità del rientro nel proprio paese d'origine era ininfluente ai fini della decisione e che andava, se del caso, esaminata dalla competente autorità federale in materia di rifugiati (permesso F);

che il 31 agosto 1999 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la predetta risoluzione governativa, rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché accertasse se la comunione domestica nel frattempo ristabilita fosse reale, seria e duratura;

che con decisione 23 maggio 2000 il Consiglio di Stato, dopo aver verificato, tramite la Polizia cantonale, che i coniugi __________i avevano effettivamente ripreso la comunione domestica quando si erano trasferiti a __________, ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso e ha rinviato l'incarto all'Ufficio degli stranieri;

che, per quanto qui interessa, l'Esecutivo cantonale ha negato l'assistenza giudiziaria al ricorrente, in quanto la risoluzione governativa si fondava su nuove argomentazioni (ritorno ad una duratura comunione domestica) addotte soltanto dopo l'inoltro del gravame, il quale all'epoca risultava in sostanza manifestamente infondato;

che contro il rifiuto della concessione dell'assistenza giudiziaria __________ insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca sulla domanda;

che l'insorgente rimprovera al Governo di non essersi pronunciato sull'assistenza giudiziaria, nonostante egli avesse collaborato versando agli atti la necessaria documentazione che comprovava il suo stato d'indigenza;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;

considerato,                   in diritto

che contro le decisioni relative all'assistenza giudiziaria è dato lo stesso rimedio di diritto previsto per impugnare il merito della causa (art. 30 cpv. 3 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, N. 2 ad art. 30);

che in concreto, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della vertenza è data, dal momento che la decisione dipartimentale poteva essere impugnata sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo in quanto concerneva la revoca di un permesso di dimora (art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS);

che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che giusta l'art. 30 PAmm i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora il ricorso non sia manifestamente infondato e giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi; inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio; per il resto valgono le norme del Codice di procedura civile (art. 155-162 CPC);

che tali condizioni sono cumulative;

che la probabilità di successo di esito favorevole va valutata tenendo conto delle circostanze esistenti al momento in cui la domanda di assistenza giudiziaria è presentata;

che, in altre parole, l'esame della parvenza del buon diritto della causa per la quale viene chiesta l'assistenza giudiziaria non va eseguito alla fine della procedura (Cocchi/Trezzini, CPC, II. ed., ad art. 157, n. 2 e giurisprudenza ivi citata);

che, in concreto, il ricorso inoltrato il 28 ottobre 1998 dinnanzi al Consiglio di Stato appariva manifestamente infondato, in quanto i coniugi vivevano ancora separati e non vi era a quel momento nessun elemento che potesse ricondurre alla ripresa della comunione domestica a __________; nell'agosto 1998 la moglie si era trasferita presso la __________ a __________ a seguito dei maltrattamenti che subiva da parte del marito, il 6 ottobre 1998 il Pretore di Locarno-Città aveva dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione, e il 14 ottobre successivo __________ aveva chiesto il divorzio;

che nel gravame __________ si limitava, del resto sterilmente, a sostenere di non escludere una riconciliazione con la moglie senza apportare elementi che rendessero verosimili le sue allegazioni (ricorso al Consiglio di Stato, ad 1, p. 3);

che è solo il 16 aprile 1999 che il ricorrente ha informato il Governo di aver ripristinato la comunione domestica, che si è rivelata continua e regolare da quando i coniugi si sono trasferiti a __________ nel settembre 1999;

che a ragione quindi il Consiglio di Stato, il quale si è chinato sulla richiesta di assistenza giudiziaria (risoluzione governativa, ad D p. 7), ne ha rifiutato la concessione, in quanto il ritorno ad una duratura comunione domestica si è realizzato soltanto dopo l'inoltro del gravame e della domanda, formulata il giorno successivo, di assistenza giudiziaria;

che a seguito della mancanza del requisito di esito favorevole del gravame al momento del suo inoltro, il Governo non era dunque tenuto ad accertare ulteriormente se il ricorrente si trovava in uno stato di indigenza;

che il ricorso va pertanto respinto;

che tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm; 155 segg. CPC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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