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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2000 52.2000.154

7 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,126 mots·~11 min·1

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00154  

Lugano 7 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 giugno 2000 di

__________ rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1953) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 21 settembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di domicilio per sé e per i figli __________, __________ e __________;

viste le risposte:

-    13 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    21 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadino iugoslavo (Kosovo), è entrato la prima volta in Svizzera nel 1988 come lavoratore stagionale. Nel dicembre 1992, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato. Il 25 settembre 1993, è stato raggiunto in Svizzera dalla moglie __________ e dai figli __________, __________, __________, __________ e __________. Il 14 maggio 1999 __________ ha ottenuto un permesso di domicilio per aver soggiornato dieci anni in Svizzera in maniera regolare e ininterrotta.

                                  B.   a) Nell'aprile 1999, i figli minorenni di __________ e la di lui moglie hanno chiesto anch'essi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di domicilio, sostenendo di averne diritto dal momento che vivevano con il padre rispettivamente marito e soggiornavano in Svizzera regolarmente dal 1993.

b) Raccolto il preavviso negativo del municipio di __________, con decisione 21 settembre 1999 il dipartimento ha respinto la loro domanda adducendo che gli interessati non adempivano i requisiti previsti dall'art. 17 cpv. 2 LDDS. A __________, __________, __________ e __________ l'autorità si è limitata a rinnovare fino al 14 maggio 2002 il permesso di dimora cui beneficiavano a partire dalla loro entrata in Svizzera.

                                  C.   Con giudizio 16 maggio 2000, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di prima istanza e ha respinto l'impugnativa contro di essa interposta da __________, __________, __________ e __________. Per quanto concerne __________, il Governo ha in sostanza considerato che l'art. 17 cpv. 2 LDDS le avrebbe conferito un diritto al domicilio soltanto dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni a partire dall'ottenimento di un analogo permesso da parte del marito e a condizione di vivere con quest'ultimo in comunione domestica, quindi non prima del 2004. Riguardo ai tre figli celibi di età inferiore a 18 anni, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che essi avrebbero beneficiato di siffatto permesso soltanto a partire dal momento in cui entrambi i loro genitori avessero ottenuto il domicilio e a condizione di vivere insieme a loro. L'autorità inferiore ha rilevato inoltre che l'art. 17 cpv. 2 LDDS non indica quale genere di permesso debba essere rilasciato alla prole. Dall'equivocità della norma discenderebbe la facoltà per l'autorità competente di decidere secondo il suo libero apprezzamento e secondo opportunità giusta gli art. 4 LDDS e 16 ODDS. Le direttive emanate dall'Ufficio federale degli stranieri (UFDS), che auspicano di accordare al figlio minorenne che vive con i genitori lo statuto più vantaggioso, avrebbero un valore puramente orientativo. Secondo il Governo, tali direttive non impediscono un'interpretazione più restrittiva della norma in questione, tanto più che l'autorità preposta deve esaminare a fondo il comportamento degli stranieri prima di concedere loro il permesso di domicilio (art. 11 ODDS). Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che i ricorrenti non adempissero tali condizioni e che non potessero invocare, di conseguenza, l'art. 17 cpv. 2 LDDS al fine di ottenere un permesso di domicilio. Alla cifra 3 del dispositivo è stato indicato che la decisione era definitiva.

                                  D.   __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della predetta pronunzia limitatamente al rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio in favore dei figli __________, __________ e __________ e di includerli in quello del padre. In sostanza, sostiene che i suoi figli, celibi e di età inferiore ai 18 anni, hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio di uno dei genitori, poco importa se titolare di siffatta autorizzazione sia soltanto il padre o la madre.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Va in primo luogo rilevato che __________ rinuncia in questa sede ad impugnare la risoluzione governativa che ha confermato la decisione del dipartimento di negarle il rilascio di un permesso di domicilio. Ne consegue che, su questo punto, la risoluzione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato.

                                   2.   2.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

2.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a e rinvii).

2.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con quest'ultimi. In concreto, il padre di __________, __________ e __________ è domiciliato in Svizzera dal maggio 1999. I suoi figli, rappresentati dalla moglie __________, hanno richiesto il rilascio di un permesso di domicilio quando avevano meno di 18 anni: conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Se dunque la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale cantonale amministrativo. A torto quindi il Consiglio di Stato ha considerato la propria decisione definitiva. Sapere poi se la pretesa citata conduca al rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.

2.4. Il gravame è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). __________ è legittimata a ricorrere in quanto rappresenta i figli minorenni che postulano il rilascio del permesso di domicilio (art. 43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   3.   3.1. Giusta l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Lo scopo di questa disposizione è di permettere e di assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81, consid. 2c; 118 Ib 153, consid. 2b; 115 Ib 97, consid. 3a). Inoltre, secondo le "Istruzioni e commenti sull'entrata, la dimora e il domicilio degli stranieri in Svizzera", emanate dall'Ufficio federale degli stranieri del Dipartimento federale di giustizia e polizia (stato giugno 2000), se entrambi i genitori sono al beneficio di un permesso di dimora e se in seguito uno di essi ottiene un permesso di domicilio, il loro figlio otterrà anch'esso il domicilio sempreché sia minore di 18 anni, celibe e viva insieme a loro (n. 654). Tali istruzioni perseguono lo scopo di coordinare la prassi a livello federale.

3.2. In concreto, i figli di __________ adempiono le condizioni per essere inclusi nel permesso di domicilio di quest'ultimo. Né il Consiglio di Stato né il dipartimento, del resto, mettono in discussione che __________, __________ e __________ vivono in via __________ a __________ insieme al padre e alla madre.

3.3. In primo luogo, va osservato che la norma in questione appare chiara, dal momento che prevede il diritto dei figli minori di 18 anni di età e celibi di essere inclusi nel permesso di domicilio e non nei permessi di entrambi i genitori. Inoltre, se è vero che le Istruzioni UFDS, come qualsiasi ordinanza amministrativa, non vincolano l'autorità giudiziaria, è altrettanto vero che il giudice se ne scosta solo nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (cfr. DTF 124 V 257; 107 V 153; Pfammatter, Les autorisations de séjour tranchées définitivement par le canton - jurisprudence fribourgeoise, in: RFJ 1999 292). Orbene, non è dato di vedere come l'interpretazione dell'UFDS non sia conforme all'art. 17 cpv. 2 LDDS. E' infatti legittimo che i figli stranieri, non coniugati, minori di 18 anni e che vivono con i genitori, beneficino dello statuto più vantaggioso, ossia che nel caso in esame vengano inclusi nel permesso di domicilio del padre al fine di assicurare loro un'effettiva convivenza famigliare. D'altronde, se è vero che la libera decisione delle autorità circa la concessione della dimora o il domicilio nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero giusta l'art. 4 LDDS non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, è altrettanto vero che rimangono riservati i casi che conferiscono un diritto, retti dagli art. 7 e 17 LDDS (cfr. art. 8 cpv. 2 ODDS; Istruzioni UFDS, n. 11). La soluzione adottata è, del resto, stata confermata da una recente decisione del Tribunale federale concernente una famiglia (madre e figli) di nazionalità italiana che intendeva ricongiungersi con il marito rispettivamente padre domiciliato in Ticino (STF 28 aprile 2000 inedita in re S. F.). In questo giudicato, l'alta Corte federale ha rilasciato infine un permesso di dimora alla moglie del cittadino italiano domiciliato in Svizzera (art. 17 cpv. 2 prima e seconda frase LDDS), mentre ha incluso i loro figli nel permesso di domicilio di quest'ultimo (art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS), riservando pertanto agli stessi lo statuto più vantaggioso. Non porta del resto a diversa conclusione il fatto che questo caso verteva su un ricongiungimento famigliare totale, mentre nella presente fattispecie non tutti i figli postulano il rilascio del permesso sollecitato. __________ e __________ sono infatti maggiorenni e non hanno più il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio del padre. Va infine rilevato che l'altro caso invocato dalle autorità inferiori, deciso dal Tribunale federale il 22 dicembre 1999 (DTF 125 II 633) verte su una diversa fattispecie (ricongiungimento famigliare in favore della figlia chiesto da una straniera al beneficio di un permesso di dimora annuale coniugata con un cittadino elvetico).

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione dei permessi e dell'immigrazione annullate limitatamente al rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio in favore di __________, __________ e __________. La risoluzione del Consiglio di Stato viene inoltre riformata di conseguenza per quanto concerne le spese.

                                         Non si prelevano né tasse né spese per la procedura dinnanzi a questa sede mentre lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità per ripetibili per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 17 cpv. 2 LDDS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 64 e 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

§     Sono annullate, limitatamente al rifiuto di rilasciare un permesso di domicilio in favore di __________, __________ e __________:

  a)    la risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1953) del Consiglio di

          Stato;

  b)    la decisione 21 settembre 1999 (E 477) della Sezione

          dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle

          istituzioni.

§§          Il dispositivo n. 2 della risoluzione 16 maggio 2000 (n. 1953)

       del Consiglio di Stato è così riformato:

  "E' messa a carico della ricorrente una tassa di giustizia di complessivi

  fr. 250.– (duecentocinquanta) da pagarsi mediante la polizza di versa

  mento che verrà emessa in seguito";

                                   2.   Gli atti sono retrocessi alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci ai cittadini iugoslavi __________, __________ e __________ un permesso di domicilio in luogo della dimora, includendoli in quello del padre __________.

                                   3.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   4.   Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.

                                      5.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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