Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.145

31 octobre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,187 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00145  

Lugano 31 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 29 maggio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 3 maggio 2000 (n. 1719) del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 20 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d’abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    14 giugno 2000 di __________;

-    15 giugno 2000 del municipio di __________;

-    14 giugno 2000 del Consiglio di Stato;

-    19 giugno 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 16 agosto 1999 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d’abitazione monofamigliare sulla part. n. __________ RF, risultante dal frazionamento della part. n. __________ RF di proprietà del ricorrente __________ (zona R2);

                                         che alla domanda si sono opposti i vicini __________, proprietario della part. n. __________, e __________, proprietaria della part. n. __________ RF;

                                         che conseguito il benestare del Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;

                                         che contro la licenza gli opponenti sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento, per insufficienza dell’accesso (__________), rispettivamente violazione dell’altezza massima (__________);

                                         che con giudizio 3 maggio 2000 il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi, annullando la licenza e rinviando gli atti al municipio, affinché, completati i piani relativi alla sistemazione esterna ed al muro di sostegno e raccolto un nuovo avviso del Dipartimento del territorio, statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione;

                                         che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che la licenza impugnata non avesse risolto correttamente le questioni relative alla strada d’accesso alla nuova costruzione, che il municipio aveva autorizzato con decisione del 25 gennaio 1998, confermata nel frattempo dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2000; competente a concedere la deroga alla distanza dalla strada cantonale sarebbe in particolare l'autorità comunale e non quella cantonale, come - erroneamente - ha ritenuto il municipio;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 500.- è stata posta per metà a carico del resistente __________ e per il resto a carico di __________ e __________ in solido;

                                         che “__________ e __________ congiuntamente e __________ ” sono stati condannati a versare “ognuno e separatamente” fr. 250.- al ricorrente __________ e fr. 250.alla ricorrente __________;

                                         che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l’annullamento dei dispositivi che lo condannano al pagamento di una tassa di giustizia e di indennità per ripetibili;

                                         che secondo l’insorgente le conseguenze degli errori procedurali commessi dall’autorità dovrebbero ricadere sull’ente pubblico e non sul privato cittadino;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e l’opponente __________, mentre __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo; __________ e __________ hanno invece rinunciato a prendere posizione;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva del ricorrente sono certe; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti;

                                         che giusta l'art. 28 cpv. 1 PAmm il Consiglio di Stato può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da 10.- a 10'000.- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo;

                                         che la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell’equivalenza, va posta a carico della parte soccombente;

                                         che soccombente è il ricorrente che presenta un’impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure il resistente che si oppone a torto ad un’impugnativa fondata;

                                         che l’ente pubblico che compare in causa – senza successo - soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare suoi particolari interessi è generalmente dispensato dal pagamento di tasse e spese (RDAT I 1993 n. 19; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b);

                                         che nell’evenienza concreta il qui ricorrente __________ si è opposto senza successo all’accoglimento delle impugnative presentata dai vicini __________ e __________ contro la licenza edilizia rilasciata a __________ e __________; essendo rimasto soccombente, la sua condanna al pagamento di una tassa di giustizia risulta conforme al diritto;

                                         che il fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ abbiano invano chiesto la reiezione delle impugnative e che il Consiglio di Stato abbia ravvisato nella licenza edilizia una violazione del diritto addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione non rende illegittima la condanna del ricorrente al pagamento di tasse e spese; tanto il Dipartimento del territorio, quanto il municipio sono infatti comparsi in lite unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione e non per tutelare i loro interessi particolari;

                                         che nella misura in cui è volta ad avversare la condanna al pagamento di una tassa di giustizia, incontestata dal profilo della sua entità, l’impugnativa va quindi respinta;

                                         che a norma dell’art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte;

                                         che la condanna dell’ente pubblico soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte si giustifica soltanto se lo stesso è comparso in causa quale unico antagonista della parte che ha avuto successo; in questi casi, il fatto che l’ente pubblico abbia partecipato alla lite soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione non permette di dispensarlo dal pagamento di un’indennità alla parte vincente (RDAT cit.; Borghi/Corti, op. cit. , ad art. 31 PAmm, n. 2 b);

                                         che, nel caso concreto, il ricorrente ha chiesto senza successo il rigetto delle impugnative inoltrate dai vicini al Consiglio di Stato; essendosi opposto a torto all’accoglimento di tali ricorsi, non può sottrarsi ad una condanna al pagamento di un’indennità per ripetibili;

                                         che anche nell’ambito del giudizio sulle ripetibili, non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che anche il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ abbiano invano chiesto la reiezione delle impugnative;

                                         che il fatto che Consiglio di Stato abbia ravvisato nella licenza edilizia una violazione del diritto addebitabile alle autorità che hanno statuito sulla domanda di costruzione, non rende di per sé illegittima la condanna del ricorrente al pagamento un indennità ai vicini opponenti; tanto il Dipartimento del territorio, quanto il municipio sono infatti comparsi in lite unicamente per motivi derivanti dalla loro funzione di autorità decidente e non per tutelare i loro interessi particolari;

                                         che il ricorso va quindi respinto anche nella misura in cui ha per oggetto l’indennità per ripetibili che il Consiglio di Stato ha posto a carico del ricorrente;

                                         che anche in quest’istanza la tassa di giustizia e le ripetibili vanno addebitate al ricorrente secondo soccombenza;

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 50.-- ai resistenti __________ e __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.145 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.10.2000 52.2000.145 — Swissrulings