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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.134

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,108 mots·~6 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00134  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 12 maggio 2000 della

__________  

contro  

la decisione 14 aprile 2000, n. 209/2000, del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, che nega all'insorgente il permesso di posare una tavola non illuminata sulla part. __________ sita a __________ e destinata alla pubblicità per terzi;

vista la risposta 24 maggio 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 28 febbraio 2000 la __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni (UPP) l'autorizzazione alla posa sulla part. __________, sita sul __________ a __________, di un pannello non illuminato, avente dimensioni di cm. 270 x 128, da collocare su pali infissi nel marciapiede e destinato ad accogliere manifesti pubblicitari per terzi.

b) La Sezione dei beni monumentali e ambientali ed il municipio di __________ hanno espresso preavviso favorevole; la Polizia cantonale ha dato invece parere negativo, per motivi riferiti alla sicurezza della circolazione.

c) La Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio (subentrata all'UPP a seguito di una ripartizione delle competenze in seno all'amministrazione cantonale) ha respinto l'istanza con decisione 14 aprile 2000 in virtù degli art. 4, Lins; 6 cpv. 1 LCStr e 96 cpv. 1. OSStr. In particolare, l'autorità cantonale ha ritenuto che il pannello pubblicitario compromettesse la sicurezza del traffico.

                                  B.   Contro la predetta risoluzione dipartimentale la __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. L'insorgente nega che il pannello in questione possa rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Chiede inoltre che si proceda ad un sopralluogo.

                                  C.   Il Dipartimento si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno, semmai, ripresi in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. art. 17 LIns. La legittimazione attiva del ricorrente è data dall'art. 43 PAmm. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi, oltre ad essere esposta dalla documentazione fotografica e dalla planimetria versate agli atti, è nota a questo Tribunale. Un sopralluogo non è dunque necessario.

                                   2.   2.1. Le insegne, le scritte ed ogni mezzo pubblicitario soggiacciono alla vigilanza dello Stato e dei comuni (art. 1 LIns). Giusta l'art. 2 RLIns, sono considerate insegne le figurazioni , le scritte ed ogni altro mezzo di richiamo, visivo, o sonoro, destinato al pubblico, qualunque ne sia la natura, la forma ed il modo di presentazione. La posa di insegne permanenti, cioè destinate a rimanere esposte per più di un mese oppure costituite da tavole, colonne o altri impianti destinati alla pubblicità collettiva o all'affissione temporanea, è soggetta all'autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dell'esercizio e della manutenzione (art. 2 LIns, 1 RLIns).

                                         2.2. Le insegne permanenti o non permanenti devono essere tali che non ne risulti turbamento o danno alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro degli edifici, alla circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale (art. 4 LIns).

2.3. L'art. 6 LCStr vieta la pubblicità e gli altri annunci che potrebbero essere scambiati con segnali o demarcazioni o che potrebbero altrimenti compromettere la sicurezza della circolazione, in particolare distogliendo l'attenzione degli utenti della strada. Giusta l'art. 95 cpv. 1 e cpv. 2 OSStr è considerata pubblicità stradale ogni installazione e annuncio collocati ai bordi della strada pubblica in modo da essere percepiti dai conducenti e aventi lo scopo di fare della pubblicità in forma qualsiasi (ad es. mediante scritte, forme, colore, luce, suono). L'art. 96 OSStr vieta la pubblicità stradale che potrebbe compromettere la sicurezza della strada, cagionare confusione con segnali o demarcazioni, oppure diminuirne l'efficacia a causa della sua forma e dei suoi colori. In quest'ottica il cpv. 5 prima frase di tale norma dispone che la pubblicità stradale non deve avere dimensioni eccessive e neppure dare esageratamente all'occhio.

2.4. Le norme succitate contengono numerosi concetti giuridici indeterminati e riservano all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione un potere d'apprezzamento relativamente ampio, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto (art. 61 PAmm).

                                   3.   3.1. In concreto, l'affissione del pannello pubblicitario è prevista sul piazzale antistante la stazione di __________, di fronte all'uscita principale. Essendo collocato ai lati della strada pubblica deve pertanto essere qualificato come pubblicità stradale ai sensi degli art. 95 e ss. OSStr. Pur essendo principalmente destinato ai pedoni che uscendo dalla stazione si dirigono verso il centro città, esso si rivolge anche ai conducenti in transito sul piazzale.

3.2. L'accesso veicolare al piazzale antistante la stazione di __________ è autorizzato unicamente agli autoveicoli che devono svolgere operazioni di carico e scarico. Trattandosi di una strada senza uscita e di limitata ampiezza, caratterizzata da un traffico intenso e dalla costante presenza di pedoni che entrano ed escono dalla stazione, i veicoli procedono generalmente a velocità ridotta.

Fondandosi sul preavviso della polizia cantonale, la Divisione delle costruzioni ha ritenuto che il controverso pannello pubblicitario, destinato principalmente ai pedoni in uscita dalla stazione, fosse atto a distogliere l'attenzione dei conducenti in transito sul piazzale. La valutazione operata dall'autorità cantonale dell'impatto esercitato dal pannello sui conducenti non appare ragionevolmente sostenibile. Il pannello, collocato parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli, è infatti difficilmente percepibile da parte dei conducenti, la cui attenzione è semmai distratta dalla ricerca, sovente spasmodica di un posto di stazionamento. Nelle circostanze concrete, non v'è chi non veda come l'autorità abbia manifestamente sopravvalutato gli effetti prodotti dall'impianto sui conducenti, applicando un metro di giudizio che diverge in misura inammissibile da quello generalmente applicato in casi analoghi. Prova ne è il pannello più piccolo, ma ben più visibile, in quanto perpendicolare alla direzione di marcia dei veicoli, che sorge a breve distanza da quello in esame.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti alla Divisione delle costruzioni affinché rilasci l'autorizzazione richiesta.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 ss. LIns; 1 ss. RLIns; 6 LCStr; 95 ss. OSStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.   la decisione 14 aprile 2000 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, è annullata,

1.2.   gli atti sono rinviati al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, affinché rilasci all'insorgente l'autorizzazione richiesta.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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