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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.07.2000 52.2000.124

12 juillet 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,454 mots·~7 min·5

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00124  

Lugano 12 luglio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 giugno 1999 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 26 maggio 1999, no. 2249, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso 13 febbraio 1998, respingendo tuttavia la richiesta dell'insorgente relativa alla concessione dell'assistenza giudiziaria;

viste le risposte:

-    22 giugno 1999 del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;

-    24 giugno 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

richiamata la sentenza 26 aprile 2000 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

che il 30 agosto 1991 la cittadina italiana __________ è entrata in Svizzera, unitamente ai figli __________ e __________ per ricongiungersi con il marito __________, titolare di un permesso di dimora annuale;

che in ragione di ciò è stato loro rilasciato un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato e con ultima scadenza il 31 ottobre 1997;

che a partire dal 1. ottobre 1993 la famiglia __________ ha percepito prestazioni assistenziali in ragione di fr. 61'834.10 (cfr. scritto 1. luglio 1998 dell'ufficio dell'assistenza sociale);

che con decreto d'accusa 21 febbraio 1995, cresciuto in giudicato, la ricorrente è stata condannata a quindici giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuto furto; a seguito di ciò, il 10 aprile 1995 la Sezione degli stranieri (ora: Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha pronunciato nei suoi confronti un ammonimento;

che il 9 dicembre 1996 il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto per divorzio;

che con risoluzione 7 gennaio 1998, cresciuta in giudicato, è stato negato a __________ il rinnovo del permesso di dimora e lo stesso è stato tenuto a lasciare il territorio del canton Ticino entro il 30 aprile 1998;

che il 28 gennaio 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto l'istanza presentata il 9 settembre 1997 da __________ volta al rilascio di un permesso di dimora con modifica dello stato civile per poter lavorare a tempo parziale;

che dopo aver richiamato l'art. 10 LDDS, l'ingente carico assistenziale prestato in favore della famiglia __________, la condanna penale pronunciata nei confronti della ricorrente e lo scioglimento del matrimonio, l'autorità dipartimentale ha ordinato il rimpatrio dell'insorgente;

che con ricorso 13 febbraio 1998 __________ ha impugnato la predetta decisione, postulandone l'annullamento ed il rinnovo del permesso di dimora per sé e per i propri figli;

che essa ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con designazione dell'avv. __________ quale patrocinatore d'ufficio;

che nell'allegato di replica 20 aprile 1998 la ricorrente ha sottolineato che dal 1. aprile 1998 la sua famiglia non faceva più capo a prestazioni assistenziali, avendo essa iniziato un'attività lucrativa a tempo pieno; successivamente l'insorgente si è impegnata a rifondere il debito contratto verso lo Stato con versamenti mensili di fr. 300.--;

che in considerazione di questa nuova circostanza il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ed ordinato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di rilasciare i permessi postulati, alla condizione che __________ ossequiasse l'impegno assunto e che si comportasse in modo irreprensibile;

che non ritenendo adempiuto il presupposto dell'indigenza, vista la nuova attività lavorativa della ricorrente, il Governo ha respinto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria;

che con ricorso 16 giugno 1999 __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la modifica della risoluzione impugnata nel senso di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che il 28 marzo 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso summenzionato, ritenendo che né la legislazione federale né un trattato internazionale conferisse all'insorgente alcun diritto al rilascio del permesso richiesto e che di conseguenza, difettando a questo tribunale la competenza a statuire nel merito della decisione governativa, pure la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria era irricevibile;

che in particolare questo tribunale ha ritenuto che l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera conchiuso il 10 agosto 1964 a Roma non ritornasse applicabile, in quanto la ricorrente non poteva essere considerata "lavoratrice" ai sensi del trattato, essendo entrata in Svizzera per ricongiungersi con il marito e non per lavorare;

che con sentenza 26 aprile 2000 il Tribunale federale ha annullato il predetto giudizio, accogliendo il ricorso di diritto pubblico inoltrato da __________ e rinviando la causa al Tribunale cantonale amministrativo affinché la esaminasse nel merito;

che l'Alta Corte federale ha in sostanza ritenuto che la ricorrente fosse legittimata ad invocare l'art. 11 cpv. 1 dell'Accordo sopraricordato e che di conseguenza, avendo essa diritto al rinnovo del permesso di dimora, il gravame presentato davanti a questo tribunale era ricevibile: donde il presente giudizio;

che giusta l'art. 30 PAmm i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, qualora giustifichino di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi ed il ricorso non sia manifestamente infondato; inoltre qualora le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere il gratuito patrocinio; per il resto valgono le norme del Codice di procedura civile (art. 155-162);

che di principio il bisogno va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (DTF 108 V 265, consid. 4), che conclude il procedimento nel quale la domanda di assistenza giudiziaria è stata formulata;

che va tuttavia considerato che giusta l'art. 158 cpv. 1 1. periodo CPC la decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria è sempre revocabile, anche d'ufficio; la revoca con effetto retroattivo è possibile solo se, nel corso del procedimento, decade la condizione della mancanza di mezzi finanziari della parte assistita ma non quella della probabilità di esito favorevole del processo (cfr. DTF 122 I 7);

che tale principio vale a maggior ragione nei casi in cui la questione si trascina nel tempo a causa dell'esperimento delle diverse vie ricorsuali; momento determinante per giudicare se il requisito dell'indigenza è o meno adempiuto, è la data dell'ultimo giudizio dell'autorità cantonale investita di tale compito e non quella del giudizio nel quale la domanda di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria era stata formulata per la prima volta;

che nella fattispecie il ricorso inoltrato al Consiglio di Stato non presentava, nel merito, probabilità di successo;

che la situazione è tuttavia sostanzialmente mutata grazie all'attività lavorativa iniziata da __________, che le permette ora di rimborsare il debito contratto verso lo Stato;

che a seguito di ciò il ricorso presentava probabilità di successo, tanto che è stato accolto;

che per quanto concerne il requisito dell'indigenza, alla fine di maggio 1999 le entrate della ricorrente ammontavano a circa fr. 2'000.-- (fr. 870.-- __________ e fr. 1'200.-- __________); in tale periodo essa versava dunque in uno stato d'indigenza;

che tuttavia va considerato che a partire dall'ottobre seguente la sua situazione finanziaria è migliorata, potendo essa fare capo ad un importo netto mensile di circa fr. 3'500.-- (fr. 2'470.45 __________; fr. 366.-- assegni famigliari e fr.  655.-- anticipo contributi alimentari per la figlia __________);

che il suo fabbisogno ammonta a fr. 2'725.--, così composto: fr. 1'025.-- minimo esistenziale della ricorrente, fr. 400.-- minimo esistenziale della figlia __________, fr. 1'300.-- affitto;

che l'insorgente può dunque far capo a circa fr. 700.-- mensili;

che nel valutare se nel caso concreto è dato il requisito dell'indigenza non va tenuto conto del minimo esistenziale del figlio __________ né dello stipendio da lui percepito quale apprendista a contare dal settembre 1999 (fr. 545.-- lordi);

che nel febbraio 2000 egli ha infatti compiuto 18 anni, diventando dunque maggiorenne;

che l'obbligo di mantenimento dei genitori dura fino alla maggiore età del figlio; se, raggiunti i 18 anni, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC; cfr. pure P. Gapany, Assistance judiciaire et administrative dans le canton du Valais, pubblicato in RVI 34 (2000) no. 2, pag. 117 e segg, in particolare pag. 130);

che in considerazioni delle finanze di cui dispone la ricorrente, non può essere preteso che essa provveda ancora al mantenimento del figlio;

che in conclusione la domanda di assistenza giudiziaria va respinta, dovendosi ritenere che le entrate della ricorrente sono sufficienti per far fronte alle spese procedurali connesse al presente procedimento, potendovi far fronte mediante versamenti rateali;

che il ricorso va pertanto respinto; sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte si giustifica porre a carico della ricorrente una tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 11 Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera; 10 LDDS; 155 segg. CPC; 1 segg. PAmm, in particolare, 30 e 31 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 300.-- è posta a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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